Corte di cassazione penale sez. II, 4 marzo 2015, n. 9374 (ud. 18 febbraio 2015)

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giur
Rivista penale 5/2015
LEGITTIMITÀ
a risolvere “sostanzialmente” il contenuto offensivo della
condotta consequenziale. Tale criterio è considerato inap-
pagante da una parte delle dottrina, tenuto conto dell’ete-
rogeneità dei delitti presupposto e del corredo di sanzioni
potenzialmente più gravi per le attività post-delictum
rispetto a quelle previste per il reato base all’esito delle
modif‌iche normative in precedenza ricordate. In altra
prospettiva si è osservato che l’esclusione della sanzione
penale nei confronti di colui che ricicla o reimpiega i pro-
venti derivanti da un delitto da lui stesso in precedenza
commesso costituisce una causa soggettiva di esclusione
della punibilità alla cui stregua il legislatore, pur ricono-
scendo il disvalore penale del fatto, rinuncia ad irrogare
per esso la pena. La ratio di questa scelta viene individua-
ta nell’esigenza di evitare cause pressochè automatiche di
aggravamento della responsabilità, indipendenti dal di-
svalore rinvenibile nel riciclaggio o nel reimpiego del bene
e degli effetti ad esso ricollegabili, nell’irragionevolezza
di un’indiscriminata risposta sanzionatoria a fronte di
un’ampia varietà delle singole situazioni concrete e della
differente pericolosità del loro concreto atteggiarsi, non-
chè nella volontà di scongiurare meccanismi presuntivi
nella ricostruzione del fatto tipico e delle responsabilità
per il reato presupposto.
Indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica
della clausola, il Collegio tuttavia ritiene che la previsio-
ne che esclude l’applicabilità dei delitti di riciclaggio e
reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso
o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce
una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di
essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di rite-
nere l’intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità
del solo delitto presupposto.
6.5. L’applicazione del principio testè affermato ha
portato il Tribunale a ritenere, con motivazione del tutto
giustif‌icata e scevra da vizi, come la dichiarazione dei
redditi infedele fungesse da presupposto della condotta di
riciclaggio/reimpiego e che solo l’ammontare della somma
evasa, pari ad Euro 193.476,00, ne costituisse l’oggetto
sequestrabile.
6.6. Medesima conclusione di manifesta infondatezza
involge il secondo motivo di doglianza che invoca l’ap-
plicazione del sequestro dell’intera somma in presenza
di un riconosciuto fumus commissi delicti del delitto di
reimpiego da parte degli amministratori della Alet poichè
“... allo stato dell’indagine il Chiavaroli Ennio non risulta
aver concorso nella commissione del delitto di cui all’art.
648 bis c.p., delitto che funge da delitto presupposto per il
successivo reimpiego realizzato mediante la falsa opera-
zione societaria di “f‌inanziamento soci”...(e)...il Chiavaroli
Luca non risulta aver avuto alcun ruolo nel delitto di di-
chiarazione infedele commesso dal legale rappresentante
Chiavaroli Enio”, implicando la censura in parola un
indagine di fatto non consentita nella presente sede di
legittimità.
7. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 4 marzo 2015, n. 9374
(ud. 18 febbraio 2015)
pres. petti – est. peLLegrino – p.m. anieLLo (diff.) – ric. p.g. in proc. di
battista
Furto y Aggravanti y Destrezza o strappo y Requisiti
y Fattispecie in tema di furto aggravato da destrez-
za avvenuto all’interno in un locale-garage a porte
chiuse in danno al proprietario di un’autovettura
rimasta incustodita con portiere sbloccate.
. In tema di furto aggravato da destrezza, consistendo
tale aggravante soltanto nell’impiego di una particola-
re abilità f‌isica, idonea a eludere, sviare o impedire che
si ridesti la normale attenzione dell’uomo medio, è da
escludere che essa possa ritenersi sussistente per il solo
fatto che l’agente abbia approf‌ittato, per commettere il
furto, del momentaneo allontanamento della persona
offesa, tanto più in quanto esso sia stato da lui stesso
provocato. (Fattispecie in tema di furto aggravato da
destrezza avvenuto all’interno in un locale-garage a
porte chiuse in danno al proprietario di un’autovettura
rimasta incustodita con portiere sbloccate). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 56; c.p., art. 624; c.p., art. 625) (1)
(1) Si registrano orientamenti contrastanti. Per un inquadramento
preliminare del reato in oggetto, si veda Cass. pen., sez. V, 22 aprile
2005, n. 15262, in questa Rivista 2006, 982. In senso conforme alla
pronuncia in commento si vedano Cass. pen., sez. V, 7 luglio 2011, n.
26560, ivi 2012, 1293 e Cass. pen., sez. IV, 7 aprile 2009, n. 14992, ivi
2010, 197. In senso difforme si vedano Cass. pen., sez. VI, 12 giugno
2012, n. 23108, ivi 2013, 960 e Cass. pen., sez. III, 8 maggio 2007,
n. 35872, ivi 2008, 163 che considerano entrambi sussistente l’ag-
gravante della “destrezza” o del “furto con strappo” anche qualora
l’agente non agisca con particolare abilità f‌isica, ma approf‌itti di
una situazione soggettiva o oggettiva di vantaggio che sia idonea ad
eludere la normale attenzione dell’uomo medio.
svoLgimento deL processo
1. Con sentenza in data 29 maggio 2014, la Corte d’ap-
pello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale
di Chieti in data 22 novembre 2010, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Di Battista Francesco in rela-
zione al contestato delitto di cui all’art. 648 c.p., qualif‌ica-
to il fatto ai sensi dell’art. 624 c.p., con la formula perchè
l’azione non poteva essere iniziata per difetto di querela.
2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale
presso la Corte d’appello di L’Aquila propone ricorso per
cassazione lamentando inosservanza o erronea applica-
zione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) nonchè
mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e).
2.1. Assume il ricorrente come la Corte territoriale abbia
erroneamente ritenuto insussistenti ipotesi aggravate del
riconosciuto reato di furto in contrasto con le risultanze
processuali che, di contro, se fossero state correttamente
esaminate e valutate, avrebbero dovuto indurre a ricono-
scere l’aggravante dell’uso della destrezza (art. 625 n. 4
c.p.) che rende il reato procedibile d’uff‌icio.

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