Corte di cassazione penale sez. II, 16 dicembre 2014, n. 52121 (ud. 25 novembre 2014)

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giur
Rivista penale 4/2015
LEGITTIMITÀ
2. La pronuncia delle Sezioni Unite (sez. un., n. 46088
del 30 ottobre 2008, Viele, Rv. 241357) citata dal P.G. non
è conferente, essendo stata estrapolata una frase (“..la
remissione processuale è espressa e può essere ricevuta
solo dal giudice che procede”) dal suo contesto, in cui
si discuteva della possibilità di considerare come remis-
sione tacita (dunque, extraprocessuale) la mancata com-
parizione del querelante in udienza. Invero, la sentenza
non contiene alcuna affermazione specif‌ica sul fatto che
remissione processuale ai sensi dell’art. 340 c.p.p. sia solo
quella ricevuta direttamente dal giudice che procede.
3. Con specif‌ico riferimento al reato di atti persecutori,
occorre ricordare che il legislatore del 2009 aveva dispo-
sto, al quarto comma dell’art. 612 bis, che il reato fosse
procedibile a querela (salvi i casi di connessione con reati
procedibili d’uff‌icio o di persona offesa minorenne o disa-
bile), estendendo però il termine per la sua presentazio-
ne f‌ino a sei mesi, così come previsto per i reati sessuali
dall’art. 609 septies c.p.. Dopo un articolato dibattito sul
punto, lo stesso legislatore aveva deciso di non riproporre
anche la clausola di irrevocabilità della querela, prevista
dal terzo comma della disposizione da ultima citata. Circo-
stanza che aveva suscitato più di una critica in ragione dei
rischi cui poteva essere esposta la vittima del reato, pos-
sibile obiettivo di ulteriori minacce e violenze f‌inalizzate
ad ottenere, per l’appunto, il ritiro della querela; critiche
che il decreto aveva inteso recepire, aggiungendo nel
quarto comma dell’art. 612 bis la menzionata clausola di
irrevocabilità. Tale scelta, però, ha avuto vita breve.
4. La legge di conversione è nuovamente tornata sul-
l’argomento, optando per un compromesso tra le opposte
esigenze di rispettare la libertà della vittima del reato e di
garantirle una tutela effettiva contro il rischio di essere
sottoposta ad indebite pressioni. Il Parlamento ha deciso,
dunque, di ripristinare la revocabilità della querela (salvo
specif‌ica eccezione), ma ha posto come condizione che la
remissione, per essere eff‌icace, sia “processuale” (facendo
eccezione, dunque, al secondo comma dell’art. 152 c.p.,
per il quale la remissione può essere anche extraproces-
suale).
5. La progressione normativa potrebbe avallare l’inter-
pretazione del P.G. ricorrente, circa l’intenzione del legi-
slatore di aff‌idare al giudice il compito di svolgere una veri-
f‌ica effettiva sulla spontaneità della eventuale remissione
della querela; pur tuttavia, non va dimenticato come, per il
chiaro combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p.,
è certamente remissione processuale della querela anche
quella resa davanti ad un uff‌iciale di polizia giudiziaria. Se
lo strumento cui la novella si è aff‌idata per prevenire even-
tuali illeciti condizionamenti sia o meno funzionale allo
scopo, non è questione che possa essere dibattuta in questa
sede, deputata unicamente all’applicazione della legge.
6. Consegue a quanto detto che il ricorso del Procurato-
re Generale deve essere rigettato, sulla base della seguen-
te affermazione in diritto: ai sensi dell’art. 612 bis, comma
4, c.p., la remissione della querela effettuata davanti ad
un uff‌iciale di polizia giudiziaria deve considerarsi “remis-
sione processuale”.
7. La natura dei reati e i rapporti di famiglia tra le parti
impongono particolari cautele nella diffusione del pre-
sente provvedimento, per il cui caso si dispone che siano
omesse le generalità e gli altri dati identif‌icativi, a norma
dell’art. 52 D.L.vo 196/03. (Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. II, 16 dICembre 2014, n. 52121
(ud. 25 nOVembre 2014)
preS. gentILe – eSt. rAgO – p.m. VIOLA (dIff.) – rIC. dAnzI
truffa y Aggravanti y Prospettazione di un perico-
lo immaginario y Estorsione y Distinzione y Criteri
y Danno prospettato y Reale o immaginario y Valu-
tazione “ex post” e non “ex ante” y Fattispecie in
tema di truffa aggravata realizzata da f‌into agente
di polizia in borghese che con falso distintivo indu-
ceva la persona offesa a farsi consegnare somme di
denaro in relazione a verbali di contestazioni per
presunte infrazioni al Codice della strada.
. Il criterio differenziale tra il delitto di truffa aggra-
vato dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario
e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente
nell’elemento oggettivo: si ha truffa aggravata quando
il danno immaginario viene indotto nella persona of-
fesa tramite raggiri o artif‌izi; si ha estorsione, invece,
quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di
altri ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria.
Ne consegue che la valutazione circa la sussistenza
del danno immaginario (e, quindi, del reato di truffa
aggravata) o del danno reale (e, quindi, del reato di
estorsione) va effettuata “ex ante” essendo irrilevante
ogni valutazione in ordine alla provenienza del danno
prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona
offesa. (Fattispecie, nella quale la Corte ha qualif‌icato
come truffa aggravata la condotta dell’imputato, che,
presentandosi come agente di polizia in borghese ed
esibendo un falso distintivo, induceva la persona offesa
a farsi consegnare la somma di 500,00 euro, minaccian-
do di elevare verbale di contravvenzione per infrazioni
al codice della strada per il superiore importo di 1300,00
euro). (c.p., art. 629; c.p., art. 640) (1)
(1) In senso conforme si vedano: Cass. pen., sez. II, 1 luglio 2013, n.
28390, in questa Rivista 2014, 532; Cass. pen., sez. II, 11 luglio 2012,
n. 27363, ivi 2013, 1080; Cass. pen., sez. II, 7 ottobre 1996, n. 8976, in
Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. II, 26 luglio
1995, n. 8456, ibidem. Nello stesso senso si vedano: Cass. pen., sez. II,
13 ottobre 2011, n. 36906, ibidem e Cass. pen., sez. II, 30 settembre
2010, n. 35346, in questa Rivista 2011, 1207; Cass. pen., sez. II, 4 aprile
2000, n. 4180, in Ius&lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna, tutte concordi
nel ritenere che il discrimine tra i due reati sia la concretezza oggetti-
va del pericolo minacciato dall’agente alla persona offesa ed idoneo a
modif‌icarne la condotta proprio al f‌ine di evitare un danno.
SVOLgImentO deL prOCeSSO
1. Con sentenza del 5 dicembre 2014, la Corte di Appello
di Milano confermava la sentenza pronunciata in data 6 feb-

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