Corte di cassazione penale sez. V, 16 gennaio 2015, n. 2301 (ud. 28 novembre 2014)

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giur
4/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
allontanando dai binari - nei pressi dei quali sarebbe stato
più ragionevole rimanere per non perdere il passaggio del
treno - e si recasse a bordo della propria vettura.
Non risulta inoltre, dalla descrizione dei fatti riportata
in sentenza, che l’imputato abbia in qualche modo cercato
di recuperare l’estintore per farne un qualche uso, tanto
che lo stesso è stato rinvenuto, dopo il controllo, a seguito
di perquisizione.
Neppure è chiaro se l’altra persona in compagnia del-
l’imputato, che viene descritta anche come vistosamente
zoppicante, si sia allontanata dopo aver avvertito la pre-
senza del personale di polizia o si stesse allontanando per
suo conto.
A tali considerazioni deve aggiungersi che l’uso di un
estintore del peso di 6 kg per f‌ini di aggressione verso un
treno in movimento sembra scarsamente plausibile ed
obiettivamente diff‌icoltoso, atteso che l’azione avrebbe do-
vuto verosimilmente risolversi in un unico lancio dell’og-
getto verso il convoglio diretto a colpire i f‌inestrini e ciò
nonostante la presenza, altrettanto verosimile, sui binari,
di sassi che avrebbero consentito più lanci con maggiore
precisione.
Altrettanto avventato sarebbe inoltre risultato l’uso
dell’estintore sia mediante l’emissione dell’agente estin-
guente sia come corpo contundente da parte di due sole
persone, una delle quali in non perfette condizioni f‌isiche,
per affrontare un intero gruppo di tifosi avversari.
È dunque necessario che la Corte territoriale chiarisca
tali circostanze, risultando al contrario la motivazione del
provvedimento impugnato del tutto incongrua. Ciò impo-
ne, pertanto, l’annullamento con rinvio sul punto.
8. A differenti conclusioni deve invece pervenirsi per
ciò che concerne il secondo motivo di ricorso.
Va ricordato che, con riferimento al riconoscimento
delle attenuanti generiche, deve ritenersi che il giudice
non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elemen-
ti, favorevoli o sfavorevoli. dedotti dalle parti o risultanti
dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a
quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai f‌ini del
diniego (v. sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone,
Rv. 249163; sez. VI, n. 34364 del 16 giugno 2010, Giovane,
Rv. 248244) con la conseguenza che la motivazione che
appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile
di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti
uno specif‌ico apprezzamento per ciascuno dei reclamati
elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (sez.
VI, n. 42688 del 24 settembre 2008, Caridi, Rv. 242419; sez.
VI, sentenza n. 7707 del 4 dicembre 2003 (dep. 2004). Ana-
clerio, Rv. 229768).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente
e congruamente giustif‌icato il diniego considerando la gra-
vità del fatto ed osservando che la pena, della quale si ri-
chiedeva un’ulteriore riduzione, risultava già attestata sul
minimo edittale e la conversione della sanzione detentiva
nella corrispondente sanzione pecuniaria da parte del
primo giudice ne attenuava comunque l’aff‌littività.
Tanto è suff‌iciente per ritenere infondato il motivo di
ricorso appena esaminato. (Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. V, 16 gennAIO 2015, n. 2301
(ud. 28 nOVembre 2014)
preS. pALLA – eSt. demArChI ALbengO – p.m. X – rIC. p.g. In prOC. X
Reato y Estinzione (Cause di) y Remissione di que-
rela y Requisiti y Effettuata davanti ad un uff‌iciale
di P.G. y Remissione processuale y Idoneità ad estin-
guere il reato.
. In tema di querela, la remissione effettuata davanti
ad un uff‌iciale di polizia giudiziaria, deve considerarsi
“remissione processuale” ex art. 612 bis, comma quar-
to, c.p., idonea ad estinguere il reato. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 336; c.p.p., art. 340; c.p., art. 612 bis) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano prece-
denti conformi. Per utili riferimenti sul tema, si veda Cass. pen., sez.
V, 23 febbraio 2006, n. 6771, in questa Rivista 2007, 336. Sul valore
assunto dalla remissione spressa che non sia stata fatta però innanzi
ad un uff‌iciale di polizia giudiziaria, si veda Cass. pen., sez. III, 22
dicembre 1969, n. 2420, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1971, 417.
SVOLgImentO deL prOCeSSO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la
corte d’appello di Trento propone ricorso per cassazione
contro la sentenza che, in riforma di quella del tribunale di
Rovereto, dichiarava non doversi procedere nei confronti
di . . . per intervenuta remissione della querela in ordine al
reato di cui all’articolo 612 bis del codice penale.
2. Sostiene il Procuratore generale ricorrente che la
remissione, che ritiene di qualif‌icare come extra-proces-
suale, sia ineff‌icace in quanto intervenuta successivamen-
te all’entrata in vigore della legge 15 ottobre 2013, numero
119, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, nu-
mero 93, che ha introdotto al quarto comma dell’articolo
612 bis un nuovo periodo, che così recita: “La remissione
della querela può essere soltanto processuale”.
3. Nel caso di specie, secondo il P.G. ricorrente, la re-
missione fatta davanti ad un uff‌iciale di Polizia giudiziaria,
in forza presso la procura della Repubblica del Tribunale
di Rovereto, non può def‌inirsi eff‌icace ai sensi dell’art. 612
bis c.p., essendo validamente prestata solo quella ricevuta
dall’autorità giudiziaria in sede processuale.
mOtIVI deLLA deCISIOne
1. Il ricorso del P.G. è infondato; la remissione proces-
suale è disciplinata dall’art. 340 c.p., il quale dispone che “La
remissione della querela è fatta e accettata personalmente o
a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta
dall’autorità procedente o da un uff‌iciale di polizia giudiziaria
che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autori-
tà”. Emerge inequivocabilmente, stante il chiarissimo tenore
letterale della norma, che la remissione processuale non
richiede una sua prestazione direttamente al giudice o al
pubblico ministero, durante lo svolgimento della fase pro-
cessuale vera e propria, ma richiede unicamente che l’atto
sia prestato davanti ad un’autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria, nel corso della più ampia fase procedimentale.

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