Corte di cassazione penale sez. III, 28 gennaio 2015, n. 3945 (ud. 17 dicembre 2014)

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giur
Rivista penale 4/2015
LEGITTIMITÀ
vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull’aspetto
intimidatorio, sino al punto da vanif‌icarne l’eff‌icacia, e se
il privato si sia perciò convinto di scendere a patti, pur di
assicurarsi, quale ragione principale e determinante della
sua scelta, il lucroso contratto, lasciando così convergere
il suo interesse con quello del soggetto pubblico. Ove la
verif‌ica dia esito positivo, è evidente che deve privilegiarsi
la logica interpretativa del comune coinvolgimento dei
protagonisti nell’illecito di cui all’art. 319-quater c.p. In
caso contrario, la marginalizzazione del vantaggio inde-
bito rispetto al danno ingiusto minacciato, che f‌inisce
col sovrastare il primo, deve fare propendere per l’abuso
concussivo».
Per quanto specialmente interessa in questa sede, il
ragionamento delle Sezioni unite conferma che la prospet-
tazione di conseguenze non iure, quando operata secondo
i prof‌ili tipici della condotta minacciosa, si risolve in una
concussione, a meno che la proporzione con i vantaggi in-
debiti concomitanti non si risolva, sul piano oggettivo e su
quello soggettivo, in una netta prevalenza di questi ultimi.
È sintomatica la specif‌icazione concernente il minac-
ciato sviamento nell’esercizio dei poteri discrezionali, che
tracima chiaramente nell’area della concussione: «il pro-
spettare [...], in maniera del tutto estemporanea e prete-
stuosa, l’esercizio sfavorevole del proprio potere discrezio-
nale, al solo f‌ine di costringere il privato alla prestazione
indebita, integra certamente la minaccia di un danno
ingiusto, in quanto non funzionale al perseguimento del
pubblico interesse, ma chiaro indice di sviamento dell’at-
tività amministrativa dalla causa tipica. In questa ipotesi,
il privato è certamente vittima di concussione, in quanto
si “piega” all’abuso, proprio per scongiurarne gli effetti
per lui ingiustamente dannosi (si pensi al preannuncio di
una verif‌ica f‌iscale in carenza dei presupposti di legge ed
a f‌ini meramente persecutori ed illeciti). Diversamente,
se l’atto discrezionale, pregiudizievole per il privato, è
prospettato nell’ambito di una legittima attività ammini-
strativa e si fa comprendere che, cedendo alla pressione
abusiva, può conseguirsi un trattamento indebitamente
favorevole, obiettivo questo condiviso e fatto proprio dal
soggetto privato, è evidente che viene ad integrarsi il reato
di induzione indebita».
Se la minaccia di usare dolosamente contra ius (o per
interessi diversi da quelli per la cui assicurazione sono
stati conferiti) i poteri discrezionali connessi ad una pub-
blica funzione si risolve in prospettazione di un male in-
giusto, a maggior ragione diviene ingiusta la prospettazio-
ne che evochi anche comportamenti dannosi non regolati
dalla legge, o addirittura vietati, ed idonei ad accrescere il
danno per la persona offesa. Qui la condotta assume una
franca connotazione estorsiva, e determinerebbe un vul-
nus di sistema ogni soluzione che attenui la responsabilità
dell’agente (e generi una responsabilità della vittima) per
il sol fatto che la minaccia è occasionata dall’abuso della
pubblica funzione.
2.3. Tornando allora alla prima delle fattispecie in esa-
me, non resta che confermare l’estraneità del caso con-
creto alla nuova f‌igura della induzione indebita.
I Giudici territoriali hanno descritto una situazione
nella quale il soggetto passivo era stato letteralmente
terrorizzato, tanto da pagare una cifra elevatissima a
fronte di un avvenimento che, per quanto poi si è verif‌i-
cato, avrebbe occasionato al più l’accertamento di fatti
contravvenzionali. Ovviamente Giulio non temeva l’esito
della verif‌ica sulla posizione contributiva e assicurativa
del lavoratore deceduto per cause naturali. Temeva che
Staff‌ieri facesse esattamente ciò che minacciava, cioè si
adoperasse in ogni modo per provocargli danni gravissimi,
tali da condurlo al fallimento. Di più, che lo facesse f‌inire
«in carcere» e «sui giornali»: spropositata la prima minac-
cia, anche se non palesemente inattendibile, e dunque
tale da generare il timore di comportamenti arbitrari e fal-
sif‌icatori (come quelli poi tenuti, a quanto pare, in senso
favorevole all’imprenditore); attendibile la seconda, la cui
attuazione avrebbe potuto provocare danni irreparabili
nei rapporti del Giulio con le istituzioni pubbliche e con la
committenza, che Staff‌ieri avrebbe concretato non certo
per esercitare il diritto di cronaca, né per un’attuazione
(anche latamente intesa) dei suoi compiti di funzionario
pubblico, ma al solo e specif‌ico scopo di provocare i danni
in questione.
Insomma, Staff‌ieri aveva minacciato condotte lato
sensu riconducibili ad un esercizio illegittimo dei propri
spazi di discrezionalità, e condotte collaterali dannose ed
ingiuste, in quanto f‌inalizzate solo ad ottenere il consegui-
mento di una utilità indebita. Alla luce dei criteri sopra
indicati, si tratta d’un fatto di «costrizione» ancor oggi
riconducibile alla fattispecie dell’art. 317 c.p. (Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. III, 28 gennAIO 2015, n. 3945
(ud. 17 dICembre 2014)
preS. fIALe – eSt. rAmACCI – p.m. d’AmbrOSIO (dIff.) – rIC. r.r.n.
Sicurezza pubblica y Materiali esplosivi ed inf‌iam-
mabili y Luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive y Possesso di oggetti contundenti e comun-
que atti ad offendere y Individuazione y Estintore y
Detenzione da parte di tifoso di calcio y Delitto di
cui all’art. 6 ter L. n. 401/1989 y Conf‌igurabilità.
. In tema di possesso di oggetti contundenti o comun-
que atti ad offendere nei luoghi in cui si svolgono ma-
nifestazioni sportive, ovvero in quelli di sosta, transito
ecc. dei soggetti interessati, il delitto di cui all’art. 6 ter
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche
dal possesso di oggetti di uso comune, idonei ad essere
utilizzati per l’offesa alla persona, che risulti ingiu-
stif‌icato in relazione alla naturale destinazione degli
oggetti stessi (principio affermato con riferimento ad
un estintore che il ricorrente deteneva nel bagagliaio
della propria auto, parcheggiata nei pressi della stazio-
ne ferroviaria). (Mass. Redaz.) (l. 13 dicembre 1989, n.
401, art. 6 ter) (1)

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