Corte di cassazione penale sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 6056 (ud. 23 settembre 2014)
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giur
4/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
10.2. Piuttosto, il raffronto comparativo con l’art. 550
c.p.p. finisce per rappresentare una ulteriore ragione di
conferma della scelta interpretativa qui tracciata.
Tale disposizione, al primo comma, nel riferirsi al limi-
te edittale dei quattro anni di reclusione nel massimo fa
esplicito riferimento all’art. 4 del codice di rito che, come
già detto, in punto di competenza, considera al fine anche
le aggravanti ad effetto speciale quale fattore incidente
sul dato edittale. In presenza di una aggravante ad effetto
speciale che porta il limite edittale oltre la soglia dei quat-
tro anni, non sarà dunque possibile la citazione diretta a
giudizio.
Avesse inteso operare in tal senso anche per l’istituto
della probation, il legislatore, alla stregua di quanto previ-
sto dall’art. 550 c.p.p., per il resto sostanzialmente specu-
lare all’art. 168 bis c.p.p., avrebbe potuto esplicitare anche
nel caso un riferimento all’art. 4 citato. Riferimento, non
a caso, pretermesso.
11. Considerato quanto sopra deve dunque affermarsi
in linea di principio che nella individuazione dei reati at-
tratti alla disciplina della probation di cui agli artt. 168 bis
e seguenti c.p.p. in ragione del mero riferimento edittale,
deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista
per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che
nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della
contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle
ad effetto speciale.
Tanto impone l’annullamento della decisione impu-
gnata con rinvio al giudice del merito perchè rivaluti la
proposta articolata dagli imputati ex artt. 168 bis c.p. e 464
bis c.p.p. alla luce delle superiori indicazioni in diritto.
(Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. VI, 10 febbrAIO 2015, n. 6056
(ud. 23 Settembre 2014)
preS. Agrò – eSt. LeO – p.m. gAetA (dIff.) – rIC. StAffIerI
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Distinzione y Pubblico ufficiale che mi-
nacci imprenditore di diffondere anche tramite la
stampa false notizie sulla morte di un dipendente
di quest’ultimo al fine di trarne un cospicuo van-
taggio economico y Reato di concussione y Configu-
rabilità.
. Sussiste il reato di concussione (art. 317 c.p.) e non
quello di induzione indebita a dare o promettere utilità
(art. 319 quater c.p.) ogni qual volta il pubblico ufficiale
coarti la volontà del privato mediante la prospettazione
di danni che a quest’ultimo potrebbero derivare da un
uso strumentale ed indebito dei poteri connessi alla
pubblica funzione, a meno che detta prospettazione
non sia accompagnata da quella del possibile consegui-
mento, per il privato, di vantaggi, parimenti indebiti, di
natura ed entità tali da renderli appetibili a prescinde-
re dall’intimidazione. (Nella specie, in applicazione di
tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente
fosse stata qualificata come concussione la condotta
del pubblico ufficiale che, traendo pretesto dalla morte
del dipendente di un imprenditore, verificatasi in un
cantiere di lavoro ma dovuta a cause naturali, aveva
ottenuto dal medesimo imprenditore cospicui vantaggi
economici a fronte della minaccia di avvalersi, altri-
menti, dei suoi poteri per farlo finire in carcere e “sui
giornali”). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 317; c.p., art. 319
quater) (1)
(1) Pronuncia che nasce nel solco di Cass. pen., sez. un., 14 marzo
2014, n. 12228, in questa Rivista 2014, 565, con nota di V. VARTOLO, La
concussione alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 12228/14;
ivi 2014, 673, con nota di P. DIGLIO, La distinzione tra costrizione e
induzione dalla legge n. 190/12 alla sentenza delle Sezioni Unite n.
12228/14 ed ivi 2015, 235, con nota di D. GIANNELLI, Rapporto tra
art. 317 c. e nuovo 319 quater c.p.. Annotazione critica a Cass. pen.,
sez. un. 14 marzo 2014, n. 12228.
SVOLgImentO deL prOCeSSO
1. È impugnata la sentenza in data 29 ottobre 2012 della
Corte d’appello di Torina, di parziale riforma, per quel che
rileva nella sede presente, della sentenza pronunciata il
5 luglio 2011 dal Tribunale di Novara nei confronti di Do-
menico Staffieri, riguardo ad una cospicua serie di reati,
prevalentemente commessi contro la pubblica ammini-
strazione.
1.1. Lo Staffieri, appartenente all’Arma dei Carabinieri,
era stato comandante del Nucleo afferente alla Direzione
Provinciale del Lavoro di Novara. Abusando delle con-
nesse competenze ispettive, e delle funzioni di polizia
giudiziaria, Staffieri avrebbe ricevuto la promessa o l’effet-
tiva consegna di numerose e rilevanti utilità economiche,
in cambio del compimento di atti contrari ai doveri di
ufficio, generalmente riguardanti l’accertamento di viola-
zioni delle norme in materia di sicurezza e previdenza per
i lavoratori.
Particolare rilievo, nell’economia dei fatti e della stes-
sa sentenza impugnata, assume il rapporto tra Staffieri e
l’imprenditore Andrea Giulio, che gestiva alcune società di
costruzioni edili. In uno dei relativi cantieri era deceduto
un lavoratore (si è poi accertato, per altro, che la morte
era intervenuta per infarto), e dalle conseguenti verifiche,
condotte dall’odierno ricorrente, sarebbe scaturito il fatto
di concussione delineato al capo A della rubrica. Staffieri
in particolare avrebbe prospettato al Giulio gravissime
conseguenze sanzionatorie per la situazione riscontrata,
tali da portarlo addirittura al fallimento, offrendosi però
di evitarle in cambio del versamento di 100.000 euro, poi
effettivamente intervenuto. Sul punto, la sentenza impu-
gnata ha confermato la qualificazione giuridica prospetta-
ta dall’imputazione e ritenuta dal Giudice di prime cure, e
cioè quella della concussione.
Il rapporto tra l’imprenditore e l’odierno ricorrente,
stando sempre alle decisioni di merito, si era poi svilup-
pato, a partire dalla matrice concussiva, in una fattispecie
di corruzione per «vendita della funzione». Ponendosi su
un piano di parità, Staffieri e Giulio avrebbero concordato
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