Corte di cassazione penale sez. I, 20 febbraio 2015, n. 7860 (ud. 20 gennaio 2015)

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giur
4/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
sez. V, n. 17988 del 30 gennaio 2009 c.c. (dep. 30 aprile
2009) Rv. 244802).
Alla stregua degli anzidetti principi di diritto, la deci-
sione impugnata non merita censura.
Invero, a fronte di una gestione della società (omissis)
s.r.l.” f‌in dall’inizio e costantemente nelle mani di D. T. e
da questo svolta in collegamento con le locali cosche della
‘ndrangheta, non rileva il fatto che alcune quote societarie
siano intestate (anche non f‌ittiziamente) a soggetti diver-
si dal proposto che, pur essendo estranei alle attività ille-
cite, non possono tuttavia ritenersi - per quanto accertato
dai giudici di merito - in buona fede.
Né rileva il fatto che, in seno al processo penale, il giu-
dice abbia limitato la conf‌isca solo alle quote societarie in-
testate a D. T., attesa la autonomia funzionale e strutturale
del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento
penale (cfr. ex plurimis sez. II, n. 26774 del 30 aprile 2013
Rv. 256819; sez. VI, n. 4668 del 8 gennaio 2013 Rv. 254417).
Per la medesima ragione, non è possibile limitare la
conf‌isca ai beni aziendali successivi alla data - anno 2006
- a partire dalla quale è stata accertata l’appartenenza di
D. T. all’associazione maf‌iosa, una cosa essendo l’accer-
tamento della responsabilità penale, altra cosa l’accerta-
mento della sua pericolosità sociale in sede di misura di
prevenzione, fondata su parametri radicalmente diversi,
tali da poter riferire quella pericolosità a data precedente
all’accertato ingresso nel consesso maf‌ioso (addirittura,
secondo i giudici di merito, f‌ino al 1989, ben prima della
nascita della società oggetto di conf‌isca).
10. Da ultimo, va rilevata anche l’infondatezza delle
doglianze contenute nel ricorso di C. R., richiamate supra
al par. 4.
Va infatti ricordato che l’art. 30 del c.d. codice antima-
f‌ia (ossia il richiamato D.L.vo n. 159/2011) detta la regola
per cui, nel caso in cui sia disposta conf‌isca sia in sede
penale che in sede di misura di prevenzione, prevale la
conf‌isca che sia divenuta def‌initiva per prima.
In particolare, per il caso in cui - come nel caso di specie
– la conf‌isca penale abbia preceduto quella di prevenzione,
l’art. 30 comma 3 del D.L.vo n. 159/2011 stabilisce: «Se la
sentenza irrevocabile di condanna che dispone la conf‌isca
interviene prima della conf‌isca def‌initiva di prevenzione, il
tribunale, ove successivamente disponga la conf‌isca di pre-
venzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale».
A tale norma si è attenuta la Corte di Appello nel di-
chiarare “non luogo a provvedere” sul gravame proposto
dalla Crisci in ragione della sopravvenuta def‌initività della
conf‌isca in sede penale, dovendosi intendere la formula
adottata dalla Corte territoriale come una presa d’atto del
fatto che la conf‌isca era stata già eseguita in sede penale.
11. In def‌initiva, il ricorso proposto da S. P. (nella qua-
lità) va dichiarato inammissibile, con conseguente con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e - considerati i prof‌ili di colpa - della sanzione pecuniaria
determinata equitativamente come in dispositivo.
Gli altri ricorsi vanno rigettati, con conseguente con-
danna dei ricorrenti al pagamento delle spese del proce-
dimento. (Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. I, 20 febbrAIO 2015, n. 7860
(ud. 20 gennAIO 2015)
preS. VeCChIO – eSt. mAgI – p.m. SpInACI (dIff.) – rIC. meLI
Prova penale y Sequestri y Oggetto y Corpo del
reato y Conf‌isca y Obbligatorietà y Reato per il qua-
le non è ancora intervenuta sentenza def‌initiva di
condanna y Esclusione y Fattispecie in tema di an-
nullamento del provvedimento di conf‌isca di cose
pertinenti al reato di associazione per delinquere
per il quale era stata pronunciata sentenza di con-
danna in primo grado e poi declaratoria di interve-
nuta prescrizione.
. È da escludere che possa darsi luogo a conf‌isca, in
sede esecutiva, di cose che si assumano pertinenti ad
un reato quando per tale reato non sia intervenuta
def‌initiva pronuncia di condanna. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha annullato
senza rinvio il provvedimento di conf‌isca adottato dalla
corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione,
avente ad oggetto beni ritenuti provento del reato di
associazione per delinquere per il quale era stata pro-
nunciata condanna in primo grado poi seguita, all’esito
del giudizio d’appello, da declaratoria di non doversi
procedere per intervenuta prescrizione). (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 416) (1)
(1) Come viene evidenziato in parte motiva, la pronuncia in com-
mento riprende l’orientamento interpretativo della Corte europea dei
diritti dell’uomo, sez. II, 29 ottobre 2013, n. 17475, in www.ministe-
rodellagiustizia.it e di Cass. pen., sez. un., 15 ottobre 2008, n. 38834,
in questa Rivista 2008, 1303. La prima pur essendo intervenuta su
un tema molto specif‌ico, quale la conf‌isca urbanistica, ha affrontato
la questione del rapporto tra la statuizione di conf‌isca e l’estinzione
del reato presupposto per intervenuta prescrizione, affermando in
particolare che, “ anche in rapporto alla natura giuridica della san-
zione della conf‌isca, la sua applicazione in assenza di condanna, non
si sarebbe conciliata con la previsione dell’art. 7 della Convenzione,
norma che esplicita il principio di legalità in campo penale e che
pertanto preclude interpretazioni estensive o analogiche delle nor-
me interne in danno dell’imputato.”. La decisione delle SS.UU. si è
espressa nel senso dell’impossibilità di procedere a conf‌isca, pur se
obbligatoria, avendo ad oggetto le cose costituenti il prezzo del reato,
in ipotesi di estinzione dello stesso.
SVOLgImentO deL prOCeSSO
1. La Corte d’Appello di Caltanissetta con ordinanza
emessa in data 2 ottobre 2012 (dep. in data 11 aprile
2013) ha rigettato l’opposizione (originario ricorso per
cassazione, così riqualif‌icato da questa Corte) proposta
nell’interesse di Meli Ignazio avverso il provvedimento di
conf‌isca di beni emesso (in sede esecutiva) in data 25 ot-
tobre 2010. Va premesso che nei confronti di Meli Ignazio
si è svolto giudizio di cognizione in primo e secondo grado
in relazione a contestazioni di reato per fatti risalenti al
periodo 1996 - 1998, non pervenuto a statuizione di con-
danna, in particolare risultando che:
- la decisione di primo grado (18 marzo 2008) ne af-
fermava la penale responsabilità in riferimento ad una

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