Corte di cassazione penale sez. IV, 2 dicembre 2014, n. 50379 (c.c. 25 novembre 2014)

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giur
Rivista penale 3/2015
LEGITTIMITÀ
A prescindere poi dalla condivisibilità del principio
enunciato con il precedente, va posto in rilievo come lo
stesso riguardasse una perizia, e non una semplice certi-
f‌icazione medica rilasciata per usi non processuali, ed in
base soltanto all’obiettività clinica percepibile dal certif‌i-
catore. Nel primo caso il carattere simulatorio dei disturbi
di rilievo psichiatrico costituisce l’oggetto specif‌ico del
complesso accertamento richiesto al perito, con la conse-
guenza che la mancata percezione di quel carattere può
costituire non un effetto della simulazione, quanto piutto-
sto la conseguenza della errata valutazione scientif‌ica da
parte del perito. Altra questione, a parere del Collegio, è
quella del rilascio di una mera certif‌icazione per f‌inalità
non contenziose, nel cui ambito il sanitario non è chiamato
ad una specif‌ica valutazione circa l’eventuale simulazione
della patologia denunciata né ad una indagine f‌inalizzata
alla relativa verif‌ica. I presupposti cognitivi del rilascio
(che implicano anche i limiti della funzione probatoria del
certif‌icato, non certo assimilabile a quella di una perizia,
men che meno nel caso di soggetto certif‌icatore non spe-
cialista, tanto che sono previste forme di verif‌ica anche a
f‌ini amministrativi) consistono in sostanza nella percezio-
ne delle manifestazioni sintomatiche offerte dal paziente,
e nella loro def‌inizione secondo le classif‌icazioni della
scienza medica. La deviazione del processo percettivo, nel
caso di condotte simulatorie, assume in questi casi valore
determinante quale fattore produttivo della certif‌icazione
mendace.
Che poi i certif‌icati medici recanti false attestazioni
possano integrare un delitto di falso ideologico è cosa
più volte ammessa dalla giurisprudenza, sulla quale non
mette conto di diffondersi (sez. V, sentenza n. 12213 del
13 febbraio 2014, rv. 260208; sez. VI, sentenza n. 12401 del
1 dicembre 2010, rv. 249633; sez. V, sentenza n. 15773 del
24 gennaio 2007, rv. 236550). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 2 DICEMbRE 2014, N. 50379
(C.C. 25 NOVEMbRE 2014)
PRES. ZECCA – EST. SERRAO – P.M. fODARONI (DIff.) – RIC. XhAfERRI
Sicurezza pubblica y Stranieri y Espulsione y Cau-
se ostative y Operatività del divieto di espulsione y
Estensione all’espulsione prevista dall’art. 86 del
T.U. stupefacenti y Ammissibilità y Ragioni y Fatti-
specie relativa a straniero, padre di minore che non
abbia ancora compiuto sei mesi d’età, non coniuga-
to, nè convivente con la madre del piccolo.
. In base ad una lettura costituzionalmente orientata
(con riferimento, in particolare, all’art. 30, comma 1,
Cost.), dell’art. 19, comma 2, lett. d), del T.U. sull’immi-
grazione emanato con D.L.vo n. 286/1998, e tenuto con-
to anche di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo (CEDU) in tema di interferenze della pubbli-
ca autorità nella vita privata e familiare, nonché delle
previsioni a tutela del diritto degli stranieri al ricon-
giungimento familiare, quali contenute, in particolare,
negli artt. 4, 5 e 13 del T.U. sull’immigrazione, nella
lettura (quanto al secondo dei quali), imposta dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, deve
ritenersi che il divieto di espulsione previsto dal citato
art. 19, comma 2, lett. d), del T.U. sull’immigrazione per
le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
al parto, esteso al marito convivente per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 376/2000, trovi
applicazione anche in favore del padre di un minore
che non abbia compiuto i sei mesi, pur quando egli non
sia coniugato né convivente con la madre (principio
affermato, nella specie, con riguardo all’espulsione
prevista dall’art. 86 del T.U. sugli stupefacenti emanato
con D.P.R. n. 309/1990). (Mass. Redaz.) (d.l.vo 25 luglio
1998, n. 286, art. 19; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art.
186) (1)
(1) Un’estensione del divieto previsto dall’art. 19, D.L.vo 286/98,
è prevista anche da Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 3516, in
questa Rivista 2013, 229 per il caso dello straniero già condannato
per reati in materia di stupefacenti. Nello stesso senso di quest’ultima
pronuncia anche Cass. pen., sez. II, 1° febbraio 2011, n. 3607, ivi 2012,
241 e Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2010, n. 18527, ivi 2011, 464.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 2 aprile 2012 il Giudice per le indagini preli-
minari presso il Tribunale di Ascoli Piceno aveva pronun-
ciato sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicando a
Xhaferri Gazment la pena di due anni e quattro mesi di
reclusione nonché euro 3.500,00 di multa per sette capi
d’imputazione inerenti al reato di cui agli artt. 81 c.p.
e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 concernente sostanza
stupefacente del tipo cocaina, ordinando ai sensi dell’art.
240 c.p.p. la conf‌isca delle somme di denaro, la conf‌isca
e la distruzione della sostanza stupefacente sequestrate
all’imputato, di cui ordinava altresì l’espulsione dal terri-
torio dello Stato a pena espiata ex art. 86 T.U. Stup.
2. Con sentenza n. 21956 del 28 marzo 2013 la Sezione
Terza Penale della Corte di Cassazione aveva annullato
la predetta pronuncia, per carenza di motivazione, limi-
tatamente alle statuizioni relative alla espulsione ed alla
conf‌isca della somma in sequestro, con rinvio al Tribunale
di Ascoli Piceno.
3. Il Giudice per le indagini preliminari presso il me-
desimo Tribunale, in fase di rinvio, ha pronunciato il 12
dicembre 2013 sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con-
fermando la conf‌isca della somma di denaro in sequestro e
l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato a pena
espiata.
4. Ricorre per cassazione Xhaferri Gazment censuran-
do la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in
relazione all’art. 86 T.U. Stup., all’art. 19, comma 2, D.L.vo
25 luglio 1998, n. 286, alla sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 58 del 24 febbraio 1995 ed alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 202 del 3 luglio 2013. Il ricorrente
lamenta, preliminarmente, che il giudice del rinvio abbia

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