Corte di cassazione penale sez. fer., 22 gennaio 2015, n. 3148 (ud. 9 settembre 2014)

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giur
Rivista penale 3/2015
LEGITTIMITÀ
cialità e, sopratutto, al principio di ragionevolezza, così
da scongiurare disparità di trattamento di situazioni nella
sostanza equipollenti e, dunque, da evitare di assoggettare
a sanzione penale la condotta di agevolazione colposa del-
l’utilizzo da parte di terzi di un veicolo sottoposto a fermo
amministrativo (ex art. 335 c.p.) ed alla sola sanzione am-
ministrativa (ex art. 213, comma 4, Codice della Strada) la
condotta - obbiettivamente non meno grave - di sottrazio-
ne abusiva del veicolo sottoposto a fermo amministrativo
(e circolazione a bordo dello stesso).
L’interpretazione costituzionalmente conforme al
principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost. impo-
ne, dunque, di applicare nella specie i principi generali
dell’ordinamento in tema di concorso di persone del reato
e, nello specif‌ico, il disposto dell’art. 5 della legge di depe-
nalizzazione del 1981 (alla stregua del quale, “quando più
persone concorrono in una violazione amministrativa, cia-
scuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”): la con-
dotta di colui il quale agevoli colposamente la sottrazione
da parte di un terzo di un veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo ed aff‌idato alla propria custodia (con
conseguente circolazione abusiva) deve dunque ritenersi
integrare - piuttosto che l’ipotesi autonoma di reato ex art.
335 c.p. - un’ipotesi di concorso colposo nella condotta
oggi integrante l’illecito amministrativo di cui all’art. 213,
comma 4, del c.d.s.
D’altronde, il nostro sistema penale ammette il con-
corso colposo nel reato doloso sia nel caso in cui la con-
dotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione
dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indi-
pendenti, sia in quello della cooperazione colposa purchè,
in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla
legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano
presenti gli elementi della colpa, in particolare la f‌ina-
lizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione
del rischio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per
l’agente dell’atto del terzo (ex plurimis Cass. sez. IV, n.
4107 del 12 novembre 2008, Calabrò, Rv. 242830). Requisi-
ti appunto sussistenti nella specie.
2.5. Ne discende che la sentenza di condanna in verif‌ica
deve essere annullata senza rinvio atteso che il fatto per
il quale Galeone Adolfo è stato condannato non è previsto
dalla legge come reato.
3. Giova precisare che, in caso di annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto
previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito am-
ministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli
atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare
l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizza-
zione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di
cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689, la
cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati
e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione (Cass.
sez. un., n. 25457 del 29 marzo 2012, Campagne Rudie Rv.
252694). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. fER., 22 GENNAIO 2015, N. 3148
(UD. 9 SETTEMbRE 2014)
PRES. DUbOLINO – EST. DI STEfANO – P.M. SPINACI (DIff.) – RIC. RAVELLI ED
ALTRO
Lesioni personali y Colpose y Momento consuma-
tivo y Decorrenza del termine prescrizionale y Data
di stabilizzazione dei postumi.
Prevenzione infortuni y Destinatari delle norme
y Coordinatore per l’esecuzione dei lavori y Obbli-
ghi y Controllo continuo sulla effettiva attuazione,
nel corso di ogni singola lavorazione, del piano
di sicurezza e di coordinamento y Omissione y Re-
sponsabilità penale nel caso di incidente occorso a
lavoratore y Esclusione.
. La data di commissione del reato di lesioni (nella
specie, colpose) non può farsi coincidere, ai f‌ini della
decorrenza del termine prescrizionale, con quella di
stabilizzazione dei postumi, né può ritenersi, agli stessi
f‌ini, che la permanenza delle lesioni stesse comporti
che il medesimo reato possa essere qualif‌icato come
permanente. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 590) (1)
. In tema di infortuni sul lavoro, è da escludere che di
essi possa essere ritenuto penalmente responsabile il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori nominato ai
sensi dell’art. 5 del D.L.vo n. 494/1996 (ora sostituito
dall’art. 92 del D.L.vo n. 81/2008) per il solo fatto che
egli abbia omesso di effettuare un continuo controllo
sulla effettiva attuazione, nel corso di ogni singola lavo-
razione, di quanto previsto dal piano di sicurezza e di
coordinamento, senza che, per altro verso, risulti dimo-
strato che l’inosservanza di dette previsioni, da cui sia
poi derivato l’infortunio, fosse comunque venuta a sua
conoscenza. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 14 agosto 1996, n.
494, art. 5; d.l.vo 9 aprile 2008, n. 81, art. 92; c.p., art.
589) (2)
(1) Orientamento confermato da Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2003,
n. 37432, in questa Rivista 2004, 763; Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio
1999, n. 2442, ivi 1999, 1040 e Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 1998, n.
2522, ivi 1998, 721.
(2) La sentenza, citata in parte motiva, Cass. pen., sez. IV, 13 maggio
2010, n. 18149, in questa Rivista 2011, 713, ben sottolinea, in fatti-
specie antecedente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 81 del 2008 e
del D.L.vo n. 106 del 2009, che il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, oltre ai compiti che gli sono aff‌idati dall’art. 5 D.L.vo n. 494
del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda
la generale conf‌igurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale
controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative,
che è demandato ad altre f‌igure operative (datore di lavoro, dirigen-
te, preposto).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lonati Andrea e Ravelli Giuseppe Valerio sono stati
condannati con sentenze conformi del Tribunale di Milano
del 7 marzo 2012 e della Corte di Appello di Milano del 29
novembre 2013 per il reato di cui all’art. 590 c.p. aggravato

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