Corte di cassazione penale sez. VI, 30 gennaio 2015, n. 4584 (ud. 25 novembre 2014)

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giur
Rivista penale 3/2015
LEGITTIMITÀ
4. Nel caso di specie, la presunta condotta dissipativa
degli imputati, consistente nella vendita di merce sottoco-
sto, realizza scopi funzionali all’attività della società at-
traverso operazioni economiche, comunque, coerenti con
l’attività commerciale svolta dagli imputati nel settore
dell’abbigliamento.
5. L’ipotesi di bancarotta per distrazione, però, richiede
l’ulteriore elemento della sistematica e preordinata ven-
dita sotto costo, o comunque in perdita, di beni aziendali.
(sez. V, n. 2876 del 10 giugno 1998 - dep. 3 marzo 1999,
Vichi W., Rv. 212608). Ma le considerazioni svolte nella
sentenza non militano in tale direzione poiché la Corte
territoriale non prende in esame il prof‌ilo della eventuale
continuità e sistematicità della vendita sottocosto. AI con-
trario, il nucleo centrale della motivazione, muovendo
dall’effettiva disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni
costituiti dalle giacenze f‌inali dell’esercizio precedente
esclude, in concreto, l’esistenza di riscontri documentali
al deprezzamento prospettato dalla difesa, riferito al bi-
lancio di esercizio dell’anno 2003. Pertanto, a fronte della
tesi della difesa, secondo cui l’andamento anomalo delle
vendite operate nell’anno 2003, avrebbe potuto trovare
spiegazione in una originaria sopravvalutazione delle gia-
cenze f‌inali dell’esercizio precedente, costituendo questo
un espediente al quale gli imputati avrebbero potuto fare
ricorso per evitare di presentare un bilancio in perdita, la
Corte si limita a ritenere ad escludere tale ipotesi, senza
prendere in esame l’ulteriore prof‌ilo della continuità e
sistematicità della condotta. Sotto tale aspetto la Corte
evidenzia che, una cosa è indicare in contabilità dati
non corrispondenti al vero (ipotesi neppure prospettata,
in secondo grado, dagli imputati), mentre cosa diversa
è riferirsi ad una perdita di valore dei beni di magazzi-
no (in tal senso interpretando la sibillina dichiarazione
dell’amministratore: “il magazzino dell’esercizio 2003 ha
perso una signif‌icativa parte del suo valore iniziale”). Tale
valutazione non spiega e non individua la sussistenza di
condotte caratterizzate da sistematica e preordinata ven-
dita sotto-costo, o comunque in perdita, di beni aziendali
con conseguente danno di gestione (con la necessaria
precisazione che, secondo l’orientamento di questa Corte,
costituisce vendita in perdita anche quella al prezzo di co-
sto, o meglio al prezzo di acquisto pagato dal rivenditore,
per la mancata incorporazione in esso della corrisponden-
te quota delle spese f‌isse di impresa, che devono essere
calcolate per non operare in perdita). La questione risulta
assorbente rispetto alle censure oggetto del secondo mo-
tivo di ricorso.
6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata
con rinvio per verif‌icare e chiarire la eventuale sussistenza
dei presupposti dell’ipotesi di bancarotta per distrazione,
sotto il prof‌ilo specif‌ico della sistematica e preordinata
vendita sotto-costo, o comunque in perdita, di beni azien-
dali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 30 GENNAIO 2015, N. 4584
(UD. 25 NOVEMbRE 2014)
PRES. IPPOLITO – EST. VILLONI – P.M. SCARDACCIONE (CONf.) – RIC. P.G. IN
PROC. IERVESE
Lesioni personali y Volontarie y Aggravanti y Fatto
commesso con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti ad un pubblico servizio o ad
una pubblica funzione y Assorbimento del delitto
ex art. 323 c.p. in quello di cui all’art. 582 c.p. y
Ammissibilità y Esclusione.
. Nel caso di reato (nella specie, lesioni personali) ag-
gravato ex art. 61 n. 9 c.p, dalla qualità di pubblico uf-
f‌iciale rivestita dall’agente, deve escludersi che in esso
sia da ritenere assorbito anche quello di abuso d’uff‌i-
cio, avendo quest’ultimo una sua autonoma e distinta
oggettività giuridica, in relazione alla diversità del
bene protetto e non potendosi, in contrario, neppure
far leva sulla clausola di sussidiarietà (“salvo che il fat-
to costituisca più grave reato” ) contenuta nell’art. 323
c.p., dal momento che questa deve intendersi riferita ai
soli reati di cui al tit. II, lib. II, c.p. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 61; c.p., art. 323; c.p., art. 582) (1)
(1) La pronuncia in commento è in contrasto con quanto sostenuto sul
tema dalla giurisprudenza maggioritaria. A favore dell’assorbimento
del delitto di cui all’art. 323 c.p. in quello ex art. 582 c.p., si vedano:
Cass. pen., sez. III, 28 giugno 2011, n. 25709, in questa Rivista 2012,
1167; Cass. pen., sez. VI, 31 dicembre 2003, n. 49536, in Ius&Lex dvd
n. 1/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 2008, n. 2974,
ibidem. Secondo Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2014, n. 5546, in questa
Rivista 2014, 483, in fattispecie relativa a falso ideologico in atto pub-
blico e abuso d’uff‌icio, è l’oggettività giuridica dei reati che funge da
criterio guida per stabilire la natura dei rapporti tra loro intercorrenti,
con la conseguenza che quando sia diversa, come nel caso degli ultimi
due reati citati, sussiste concorso materiale e non assorbimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Novara ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Iervese
Francesco in ordine al reato di lesioni personali aggravate
(artt. 582, 61 n. 9 c.p.) perchè estinto per intervenuta
remissione della querela, dichiarando ivi assorbito il con-
corrente reato di abuso d’uff‌icio (art. 323 c.p.), parimenti
contestato all’imputato nella sua qualità di Agente della
Polizia di Stato, per avere sottoposto a maltrattamenti e
violenze tre ragazzi, tratti in arresto in f‌lagranza di reato
in occasione di incidenti di piazza e poi condotti presso la
Questura di Novara.
Previa analitica disamina del compendio probatorio,
poggiante in parte preponderante, ancorché non esclusi-
va, sulle dichiarazioni delle parti offese, il Tribunale ha
però preso atto della volontà di quest’ultime di rimettere
le querele proposte, adottando le conseguenti determina-
zioni in ordine al reato di lesioni, pur qualif‌icato aggravato
ai sensi dell’art. 61 n. 9 c.p.
Quanto all’abuso d’uff‌icio, il Tribunale ha osservato che,
in forza del suo carattere residuale ed in applicazione del

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