Corte di cassazione penale sez. V, 4 febbraio 2015, n. 5355 (c.c. 10 dicembre 2014)

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Rivista penale 3/2015
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 4 fEbbRAIO 2015, N. 5355
(C.C. 10 DICEMbRE 2014)
PRES. DUbOLINO – EST. DE MARZO – P.M. IZZO (CONf.) – RIC. AMIR
Falsità personale y Possesso di passaporto con-
traffatto y Ipotesi prevista dal primo comma del-
l’art. 497 bis c.p. y Applicabilità y Condizioni.
. Il reato di cui all’art. 497 bis, comma 1, c.p. è conf‌i-
gurabile, a preferenza di quello più grave previsto dal
comma 2 dello stesso articolo, soltanto a condizione
che il possessore del documento contraffatto non abbia
realizzato o concorso a realizzare la contraffazione.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 497 bis) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. V, 5 maggio 2011, n.
17673, in questa Rivista 2012, 795. In merito al reato di cui al secondo
comma dell’art. 497 bis c.p., si veda Cass. pen, sez. V, 24 aprile 2013,
n. 18535, ivi 2014, 225.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto ancora rileva, con ordinanza del 2 ottobre
2014, il Tribunale di Bologna, decidendo sulla richiesta di
riesame proposta nell’interesse di Amir Bashiri, alias Ah-
madi Akbar, avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del
Tribunale di Bologna aveva applicato nei suoi confronti la
misura della custodia cautelare in carcere, ha confermato
il provvedimento, con riguardo al reato di cui all’art. 497-
bis, comma secondo, c.p. Amid Bashiri aveva esibito, al
controllo dei documenti dei passeggeri in partenza per
Londra dall’aeroporto di Bologna, un passaporto recante
la sua foto, ma le generalità di un soggetto diverso.
2. L’indagato ha personalmente proposto ricorso per
cassazione, aff‌idato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta erronea applica-
zione dell’art. 497-bis c.p., rilevando che la lettura siste-
matica dei due commi della previsione normativa impo-
ne di ritenere che la più grave sanzione prevista per la
seconda ipotesi riguarda i casi di commercializzazione o
di favoreggiamento alla circolazione di documenti falsi,
rispetto al semplice possesso di documenti per uso perso-
nale, contemplata dal primo comma. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
Come già affermato da questa Corte (sez. V, n. 18535
del 15 febbraio 2013, Lorbek, Rv. 255468, in motivazione),
integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma 1 secondo,
c.p. il possesso di un passaporto contraffatto, come nella
specie, con il concorso dello stesso possessore, considera-
to che la ratio della previsione incriminatrice è quella di
punire in modo più signif‌icativo chi fabbrica o comunque
forma il documento oppure lo detiene fuori dei casi di
uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso
personale rientra nella previsione di cui all’art. 497-bis,
comma primo, c.p., solo se non accompagnato dalla con-
traffazione ad opera del possessore. In altri termini, i due
commi di cui all’art. 497-bis puniscono diversamente, in
ragione del diverso grado di gravità, la condotta del mero
possesso di un documento valido per l’espatrio, da un lato,
e la condotta, ben più allarmante sul piano delle falsità
personali per la connotazione organizzativa che la caratte-
rizza, costituita dalla previa contraffazione del documento
stesso ad opera dello stesso detentore, o del concorso da
parte di costui alla falsa formazione del documento o, in-
f‌ine, dalla detenzione fuori dai casi di uso personale. Una
precisazione, quest’ultima, che induce a ritenere che il
possesso di cui al comma primo riguardi il caso, per questo
di minore allarme sociale, del possesso di documento per
uso personale, in assenza di concorso nella fabbricazione.
In tale prospettiva non è, pertanto, condivisibile la do-
glianza della difesa sulla necessità di una interpretazione
estensiva del primo comma in ragione della pratica impos-
sibilità, in caso contrario, di vedere riconosciuta la meno
grave fattispecie all’agente che pure sia trovato in pos-
sesso di un documento per uso evidentemente personale,
contraffatto con apposizione della foto dell’indagato stes-
so e la iscrizione delle sue generalità. La applicazione, in
tale ipotesi, del comma secondo in luogo del comma primo
costituisce infatti il frutto di una valutazione del giudice
della cautela, sulla base delle prove raccolte a proposito
dell’eventuale concorso dell’agente anche nella condotta
di falsif‌icazione, non potendosi escludere, per converso, in
linea di principio, che anche nella situazione sopra descrit-
ta sia operativo il comma primo della norma, quando possa
sostenersi, ad esempio, che una organizzazione criminale
di un certo spessore o altra analoga realtà criminale o un
terzo abbiano deciso autonomamente la formazione di
falsi documenti concernenti il soggetto di interesse, di cui
si conoscano generalità e si posseggano, a vario titolo, do-
cumenti di diverso tipo o foto, magari forniti in buona fede
dallo stesso interessato: documenti, quindi, così falsif‌icati
dal terzo al di fuori del concorso del detentore, dei quali
poi il soggetto interessato viene dotato per scopi che tra-
scendono quelli personali e immediati (in questi termini,
si veda appunto la citata Cass. n. 18535 del 15 febbraio
2013). (Omissis)

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