Corte di cassazione penale sez. IV, 28 novembre 2014, n. 49754 (c.c. 24 ottobre 2014)

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giur
Rivista penale 2/2015
LEGITTIMITÀ
di aiutare questo bambino che vive senza un polmone”,
rientrando una tale condotta, semmai, nelle previsioni
dell’abrogato art. 670 c.p. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 661;
c.p., art. 670) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
Per una distinzione tra il reato in oggetto e la truffa si veda Cass.
pen., sez. II, 18 gennaio 2006, n. 1862, in questa Rivista 2007, 129.
Def‌inisce la contravvenzione di mendicità, pur se risalente, Cass.
pen., sez. VI, 11 marzo 1970, n. 617, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed.
La Tribuna.
svolgimenTo del processo
1. Con sentenza del 7 maggio 2013 il Tribunale di Urbi-
no, in composizione monocratica, condannava Csiki Jozsef
alla pena di euro 600 di ammenda per il reato di cui all’art.
661 c.p., per avere cercato di abusare della credulità popo-
lare, usando come mezzo per trarre in inganno un numero
indeterminato di persone numerosi biglietti con la scritta
«Carlo scusate per il disturbo, vi preghiamo di aiutare
questo bambino che vive senza un polmone», ricevendo in
tale modo offerte di danaro, potendo dal fatto derivare un
turbamento dell’ordine pubblico.
Rilevava che, non avendo l’imputato fornito alcuna giu-
stif‌icazione con riguardo alla indicazione di tale «Carlo»,
il riferimento allo stesso deve considerarsi una impostura
indirizzata, nella specie, ad un numero indeterminato di
soggetti, rappresentati essenzialmente da persone anzia-
ne che venivano avvicinate nei pressi dell’uff‌icio postale
sito in una piazza centrale del paese. Tale condotta veniva
ritenuta, almeno potenzialmente, idonea a creare turba-
mento dell’ordine pubblico in quanto il riferimento ad un
bambino gravemente ammalato e verosimilmente privo
di adeguata assistenza ben poteva comportare l’interes-
samento delle autorità preposte alla tutela dei minori
ovvero della polizia, di enti locali, servizi sociali.
2. Ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione
l’imputato denunciando la violazione di legge ed il vizio
di motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo
conf‌igurabilità del reato contestato.
In realtà, come ha riferito il testimone in udienza,
l’imputato aveva avvicinato una sola signora chiedendo
un’offerta di danaro senza arrecare alcun disturbo, né la
signora aveva manifestato disagio alla richiesta. Quindi,
l’imputato stava chiedendo l’elemosina, condotta che
avrebbe conf‌igurato il reato di cui all’art. 670 c.p. abroga-
to.
Rileva che la norma contestata trova la sua origine
nella repressione delle scienze occulte e delle pratiche su-
perstiziose e prevede un reato di pericolo concreto che ri-
chiede la verif‌ica, caso per caso, del possibile turbamento
dell’ordine pubblico che, nella specie, è stato individuato
dal giudice in maniera errata dovendosi intendere per
turbamento dell’ordine pubblico l’insorgere di un concreto
ed effettivo stato di minaccia per l’ordine legale mediante
mezzi illegali idonei a scuoterlo.
Inf‌ine, lamenta il vizio della motivazione in ordine al
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
che sono state negate con argomentazione apodittica.
moTivi della decisione
Ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso è
fondato.
Con la norma di cui all’art. 661 c.p. in questione è san-
zionata la condotta di chiunque, pubblicamente, cerca di
trarre vantaggio, anche senza f‌ini di lucro, dalla credulità
popolare con qualsiasi impostura, se dal fatto può derivare
un turbamento dell’ordine pubblico.
È necessaria, quindi, l’impostura, ossia un atteggia-
mento malizioso diretto ad ingannare ed idoneo allo scopo
in relazione alle persone verso cui si esplica, che deve
essere esercitata pubblicamente, cioè diretta a trarre in
inganno un numero indeterminato di persone, e che sia
idonea a determinare un turbamento dell’ordine pub-
blico da intendere quale buon assetto, nonché/regolare e
pacif‌ico andamento del vivere civile anche se, trattandosi
di reato di pericolo, non occorre che tale turbamento si
verif‌ichi.
L’idoneità ad abusare della credulità popolare non si
pone tanto come una caratteristica intrinseca al tipo di
attività dell’agente, quanto al modo in cui viene esercitata.
Con l’impostura l’agente deve, quindi, cercare di approf‌it-
tare della credulità popolare, vale a dire della corrività
delle persone a prestare fede derivante da mancanza di
cultura, da scarsa intelligenza, da soggezione o inclinazio-
ne superstiziosa.
Orbene, nella specie, la condotta del ricorrente - come
descritta in premessa - era, all’evidenza, tesa ad ottenere
danaro servendosi di un artif‌icio, quale è la rappresenta-
zione di una grave sventura, allo scopo di suscitare nel-
l’animo delle persone sentimenti di pietà.
Data, quindi, per accertata l’impostura, nella specie,
manca, nè è stata indicata, l’idoneità astratta ad appro-
f‌ittare della credulità popolare di un fatto che, ancorchè
menzognero, in astratto può verosimilmente verif‌icarsi
nella realtà.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annulla-
ta senza rinvio perchè il fatto non sussiste. (Omissis)
corTe di cassazione penale
sez. iv, 28 novembre 2014, n. 49754
(c.c. 24 oTTobre 2014)
pres. sirena – esT. iannello – p.m. d’ambrosio (diff.) – ric. Jihed
Stupefacenti y Attenuanti y Lieve entità del fatto y
Ambito di applicazione y Fatto commesso prima del-
la sentenza della Corte cost. n. 32/2014 e successivi
interventi normativi y Natura y Legge più favorevole
al reo y Applicabilità.
. In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti,
qualora, trattandosi di fatto commesso prima della
sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 e dei
successivi interventi normativi, sia stata riconosciuta,
con riferimento a droghe c.d. “pesanti”, l’ipotesi lieve
di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, con
giudizio di prevalenza (considerandola come circostan-

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