Corte di cassazione penale sez. II, 3 dicembre 2014, n. 50659 (ud. 18 novembre 2014)

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giur
Rivista penale 2/2015
LEGITTIMITÀ
Ne consegue che la tesi difensiva secondo la quale la
Ziino avrebbe usato violenza nei confronti del personale
del supermercato non per procurarsi l’impunità del com-
messo reato ma per reagire ad una condotta illegittima de-
gli stessi, f‌inanco a conf‌igurarsi la causa di giustif‌icazione
di cui all’art. 52 c.p. è da considerarsi palesemente priva
di fondamento.
I motivi di ricorso in esame sono quindi da ritenersi
manifestamente infondati.
2. La manifesta infondatezza del primo e del terzo
motivo di ricorso si estende ex se anche al secondo ed al
quarto motivo di ricorso sopra indicati.
Infatti, nel momento in cui si ritiene correttamente
qualif‌icata l’azione contestata all’imputata come viola-
zione degli artt. 56 e 628 cpv. c.p., il reato - come corret-
tamente precisato anche dalla Corte territoriale a pag. 5
della sentenza impugnata in risposta di una doglianza sul
punto avanzata dalla difesa dell’imputata - è procedibile
d’uff‌icio.
I potenziali problemi circa la validità della querela in
relazione ai poteri del querelante risultano quindi supera-
ti senza necessità di ulteriori considerazioni sul punto.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta
equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
(Omissis)
corTe di cassazione penale
sez. ii, 3 dicembre 2014, n. 50659
(ud. 18 novembre 2014)
pres. genTile – esT. alma – p.m. fraTicelli (diff.) – ric. fumarola ed
alTro
Invasione di terreni o edif‌ici y Elemento sogget-
tivo y Dolo y Intenzione di occupare i terreni o gli
edif‌ici o di trarne altrimenti prof‌itto per un pro-
lungato lasso di tempo y Tentativo y Conf‌igurabilità
y Esclusione y Intenzione di far uso solo momenta-
neo dell’immobile y Ipotesi di tentata violazione di
domicilio y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Fattispe-
cie in tema di occupazione abusiva di un immobile
abbandonato ed in rovina utilizzato in modo tem-
poraneo quale rifugio occasionale.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di invasione di
terreni o edif‌ici occorre, sotto il prof‌ilo soggettivo, che
l’agente sia mosso dall’intenzione di occuparli o di
trarne altrimenti un prof‌itto; f‌inalità, queste, che non
possono dirsi realizzate se non in quanto il possesso e il
godimento dell’immobile si protraggano per un apprez-
zabile lasso di tempo, per cui, quando il reato venga
contestato sotto forma di tentativo, è necessario che
sussistano condizioni tali da far sì che risulti esclusa
l’ipotesi che l’intento perseguito dall’agente sia stato
soltanto quello di fare un uso momentaneo dell’immo-
bile come, ad esempio, passarvi una notte o consumarvi
un rapporto sessuale; nel qual caso, peraltro, restereb-
be conf‌igurabile il reato di tentata violazione di domici-
lio. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 56; c.p., art. 110; c.p., art.
614; c.p., art. 633) (1)
(1) Nello stesso senso, in merito al reato di invasione di terreni o
edif‌ici, si veda Cass. pen., sez. II, 6 agosto 2012, n. 31811, in questa
Rivista 2013, 1277. Ai f‌ini di un inquadramento del reato di cui all’art.
614 c.p., si veda Cass. pen., sez. V, 30 settembre 2005, n. 35166, ivi
2006, 328.
svolgimenTo del processo
Con sentenza del 18 luglio 2013 la Corte di Appello di
Trieste, in parziale riforma della sentenza resa all’esito
di giudizio abbreviato del Tribunale di Udine in data 12
dicembre 2011, ha assolto gli imputati Fumarola Nicola
e Baracetti Donatella dal reato di cui agli artt. 110 e 707
c.p. (capo 2 della rubrica delle imputazioni) limitata-
mente alla detenzione di una torcia perchè il fatto non
è previsto dalla legge come reato, ed ha confermato nel
resto la sentenza del Giudice di prime cure con la quale
entrambi gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei
reati di cui agli artt. 110, 56 e 633 c.p. (capo l), 110, 707
c.p. (capo 2) - con riguardo ad una barra di ferro - e 4
L. 110/75 (capo 3), accertati in Campoformido il 2 set-
tembre 2010) e - previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche valutate con giudizio di equivalenza
sulla contestata recidiva, unif‌icati i fatti sotto il vincolo
della continuazione ed applicata la riduzione per il rito -
condannati il Fumarola alla pena di mesi 1 e giorni 10 di
reclusione e la Baracetti alla pena di mesi 1 e giorni 20 di
reclusione.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza
e con separati atti gli imputati personalmente, deducen-
do:
1. Il Fumarola:
Violazione degli artt. 56, 633 c.p. e dell’art. 192 c.p.p. in
relazione all’art. 606, let. b), c) ed e), c.p.p.
Rileva, al riguardo, il ricorrente che l’immobile nel qua-
le lui e la coimputata avrebbero cercato di introdursi è da
molti anni ininterrottamente abbandonato ed inutilizzato,
composto da locali vuoti, dismessi ed in rovina.
Non è emerso che il ricorrente avesse in animo di
occupare il locale in modo stabile e permanente, risul-
tando, invece ed in assenza di prove di diverso tenore la
precarietà dell’introduzione e l’occasionalità dell’utilizzo.
Sarebbe pertanto incongrua ed illogica la motivazione
della sentenza impugnata che evidenzia come i Giudici
territoriali hanno tratto il convincimento di una volontà di
stabile occupazione dell’immobile per la presenza all’in-
terno dello stesso di un giaciglio di fortuna che peraltro
non risulta collocato dagli imputati, in quali non risultano
mai essere entrati in precedenza nel medesimo immobile,
né avere avuto con loro beni (es. coperte, suppellettili od
altro) che potessero indicare la loro volontà di permanervi
in maniera più che temporanea ed occasionale.

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