Corte di cassazione penale sez. II, 5 marzo 2014, n. 10471 (c.c. 12 febbraio 2014)

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giur
1/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
8.3. D’altra parte, non esistono le condizioni per ritene-
re sussistente l’ipotesi della truffa, non emergendo alcuna
condotta connotata da artif‌ici o raggiri e, soprattutto, non
risultando che la società Intersolar abbia tentato di porre
all’incasso la garanzia rappresentata dai warranty bond.
8.4. In realtà, si tratta di una controversia avente, allo
stato, natura prettamente civilistica, in cui la questione ri-
guarda, da un lato, l’esistenza o meno di un inadempimento
da parte della società appaltatrice, dall’altro, il verif‌icarsi
delle condizioni che avrebbero dovuto determinare il venir
meno della garanzia.
In assenza di elementi indiziari che facciano ritenere sus-
sistenti ipotesi di reato, quali presupposto per un eventuale
sequestro preventivo, il rimedio previsto per il debitore di-
nanzi a presunti abusi da parte del soggetto benef‌iciario che
richieda la corresponsione della somma in garanzia consi-
ste, secondo una prassi piuttosto diffusa, nel richiedere un
provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al giudice civile
per impedire il pagamento da parte della banca.
9. In conclusione, difettando il requisito del fumus
delicti, deve confermarsi l’ordinanza impugnata che, del
tutto correttamente, ha annullato il sequestro e disposto
la restituzione degli otto titoli denominati warranty bond.
Il ricorso del pubblico ministero deve essere, quindi,
rigettato. (Omissis)
coRTE dI cASSAzIoNE PENALE
SEz. II, 5 mARzo 2014, N. 10471
(c.c. 12 fEbbRAIo 2014)
PRES. ESPoSITo – EST. RAgo – P.m. RIELLo (coNf.) – RIc. ITALfoNdIARIo S.P.A.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Oggetto y Bene sottoposto a diritto reale di garan-
zia.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Oggetto y Bene sottoposto a diritto reale di garan-
zia.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Oggetto y Sequestro disposto ai sensi dell’art. 12
sexies del d.l. n. 306/1992.
. In caso di sequestro preventivo disposto su un bene
gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore titolare
del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiede-
re la revoca della misura cautelare, non essendo la sua
posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del
diritto di proprietà, la cui sussistenza - essendo giuridi-
camente incompatibile con la pretesa ablatoria dello
Stato - comporta l’immediata restituzione del bene ai
sensi dell’art. 321, comma terzo, c.p.p.. (Fattispecie in
tema di sequestro preventivo disposto ex art. 12 sexies
d.l. n. 306 del 1992). (c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 667;
c.p.p., art. 676; att. c.p.p., art. 86)
. Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia
reale su bene sottoposto a sequestro penale potrà far
valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al
giudice dell’esecuzione penale, a seguito della decisio-
ne def‌initiva sulla conf‌isca; non è invece legittimato a
una tutela in via anticipata attraverso la promozione o
la prosecuzione dell’azione esecutiva civile. (Fattispe-
cie in tema di sequestro disposto ex art. 12 sexies d.l.
n. 306 del 1992). (c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 667; c.p.p.,
art. 676; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies)
. La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione
dal Titolo IV del d.l.vo n. 159 del 2011 (cd. codice an-
timaf‌ia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le
procedure concorsuali, non si applica ai sequestri pe-
nali, neppure a quelli funzionali alla conf‌isca prevista
dall’art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito dalla
legge n. 356 dello stesso anno. (In motivazione la Corte
ha escluso la praticabilità di un’applicazione analogica
della disciplina citata, in base al carattere di specialità
della normativa contenuta nel “codice antimaf‌ia” e
all’insussistenza in materia di una lacuna legislativa
colmabile ai sensi dell’art. 12, comma secondo delle
preleggi). (c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 667; d.l. 8 giugno
1992, n. 306, art. 12 sexies; prel., art. 12)
SVoLgImENTo dEL PRocESSo
1. Con ordinanza del 20 settembre 2012, il giudice per
le indagini preliminari del tribunale di Milano dispose il
sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili nei con-
fronti di Baldini Mariano indagato per il reato di cui all’art.
416/1-2-3-4 f‌inalizzato ad una serie di reati fra cui quelli di
cui agli artt. 648 bis e 12 quinquies D.L. 306/1992.
2. Avverso la suddetta ordinanza, Italfondiario s.p.a.,
titolare di ipoteca sui predetti beni iscritta f‌in dal 2006,
propose istanza di revoca del sequestro sostenendo che,
essendo esso terzo in buona fede completamente estra-
neo ai fatti contestati al Baldini, il sequestro non poteva
pregiudicarlo, sicchè avrebbe dovuto essere revocato alla
tregua della giurisprudenza di legittimità secondo la quale
i provvedimenti ablatori aventi f‌inalità preventiva non pos-
sono pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
3. Il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza
del 12 marzo 2013, respinse la suddetta istanza di revo-
ca rilevando la priorità del vincolo cautelare sul diritto
reale di garanzia «salva la possibilità per il terzo, rimasto
estraneo al giudizio in cui sia stata disposta con sentenza
irrevocabile la conf‌isca, di presentare istanza di restituzio-
ne del bene al giudice che ha la disponibilità del procedi-
mento il quale può decidere applicando analogicamente la
procedura di cui agli artt. 676/1 e 667/4 c.p.p.».
4. Avverso la suddetta ordinanza, Italfondiario propose
appello davanti al Tribunale del Riesame ex art. 322 bis
c.p.p. chiedendo la revoca del sequestro e la restituzione
degli immobili alla procedura esecutiva pendente presso il
Tribunale di Pavia deducendo: a) la violazione dell’art. 321
c.p.p. per essere stato disposto un sequestro su beni che
non possono essere conf‌iscati essendo destinati al soddi-
sfacimento della pretesa creditoria del terzo ipotecario in
buona fede; b) la contraddittorietà della pronuncia nella
parte in cui riconosceva la tutela a fronte di un provvedi-
mento def‌initivo (conf‌isca) e non a fronte del sequestro:

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