Corte di cassazione penale sez. VI, 18 novembre 2014, n. 47587 (c.c. 22 ottobre 2014)

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giur
Rivista penale 1/2015
LEGITTIMITÀ
su cui riposava la considerazione unitaria delle diverse
tipologie di sostanze ai f‌ini del trattamento sanzionatorio,
fondando la declaratoria di incostituzionalità su ragioni
procedurali; d’altra parte, la rimodulazione delle tabelle
fornita dalla recente novella non ha modif‌icato i parametri
quali quantitativi di riferimento sui quali si è basato l’arre-
sto delle S.U. del 2012. Né, inf‌ine, è condivisibile - secondo
quanto già sopra esposto l’ulteriore assunto secondo il
quale detto orientamento di legittimità determinerebbe
una sorta di «automaticità aritmetica» a fondamento della
sussistenza della aggravante della ingente quantità.»
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria
ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. (Omissis)
coRTE dI cASSAzIoNE PENALE
SEz. VI, 18 NoVEmbRE 2014, N. 47587
(c.c. 22 oTTobRE 2014)
PRES. IPPoLITo – EST. VILLoNI – P.m. cESquI (dIff.) – RIc. cALAmo
Cassazione penale y Procedimento y Sospensione
y Richiesta y Con messa alla prova dell’imputato y
Inammissibilità y Principio di retroattività della
“lex mitior” y Applicabilità all’art. 168 bis c.p y
Esclusione y Presunta questione di legittimità co-
stituzionale della mancata previsione della retro-
attività suddetta y Esclusione.
. Non può ritenersi soggetto al principio di retroattività
della “lex mitior”, quale elaborato nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, sulla scorta
dell’art. 7, par. I, della Convenzione, l’art. 168 bis c.p.,
introdotto dall’art. 3, comma 1, della legge 28 aprile
2014 n. 67, che prevede l’istituto della messa alla prova
per alcune categorie di reati, dal momento che il detto
principio, secondo quanto affermato della Corte costi-
tuzionale con la sentenza n. 236/2011, deve intendersi
applicabile soltanto all’ipotesi del sopravvenire di una
legge che escluda la rilevanza penale del fatto o lo
sottoponga ad una sanzione più lieve. Deve conseguen-
temente escludersi che la mancata previsione della
retroattività presenti prof‌ili di contrasto con l’art. 117,
comma primo, della Costituzione, in relazione al citato
art. 7 della Convenzione. Parimenti deve escludersi che
sia in contrasto con l’art. 3 della Costituzione l’art. 464
bis c.p.p. nella parte in cui non prevede che la richiesta
di sospensione del procedimento con messa alla prova
non possa essere avanzata alla prima udienza succes-
siva all’entrata in vigore della legge n. 67/2014, pur
quando, a quella data, siano già stati superati i termini
indicati nel comma 2 del suddetto articolo. (Mass. Re-
daz.) (l. 28 aprile 2014, n. 67, art. 3; c.p., art. 168 bis;
c.p.p., art. 464 bis) (1)
(1) Pronuncia interessante in merito alla quale non si rinvengono
precedenti. Cfr., sull’applicabilità dell’art. 168 bis c.p., Cass. pen., sez.
fer., 13 agosto 2014, n. 35717, in Arch. nuova proc. pen. 2014, 590. In
dottrina sull’argomento si veda G.L. FANULI, L’istituto della messa
alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e
problematiche applicative, ivi 2014, 427.
SVoLgImENTo dEL PRocESSo
1. Con ordinanza resa in udienza in data 9 giugno 2014,
in procedimento a carico di Calamo Francesco, il Tribu-
nale di Brindisi respingeva l’istanza di rinvio presentata
dall’imputato f‌inalizzata ad ottenere la sospensione del
processo ai sensi dell’art. 168 bis c.p., rilevando che la ri-
chiesta era stata avanzata oltre il termine previsto dall’art.
464 bis, comma 2 c.p.p. e disponendo conseguentemente
procedersi oltre nel dibattimento.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’imputato,
deducendo violazione di legge per carenza assoluta di
motivazione (art. 125 comma 3 c.p.p.) in relazione alla
assertiva decisione del giudice, adottata senza alcuna
considerazione dei prof‌ili di applicazione intertemporale
della disciplina della messa alla prova quale introdotta
dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014.
Il ricorrente deduce, inoltre, violazione di legge per
inosservanza dell’art. 2 comma 4 c.p., dal momento che
la legge n. 67 del 2014 prevede una disciplina introdut-
tiva di disposizioni più favorevoli che, pur in assenza di
norme transitorie, deve applicarsi anche retroattivamente
quale lex mitior successiva, in forza del relativo principio
desumibile da varie convenzioni internazionali cui l’Italia
aderisce tra cui la Convenzione Europea dei Diritti del-
l’Uomo e in particolare dal suo art. 7 par. 1 (sent. CEDU 17
settembre 2009, Scoppola c. Italia).
3. Nelle note scritte, il PG chiede che la Corte valuti
la possibilità di sollevare questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 464 bis, comma 2 c.p.p., quale introdotto
dalla legge n. 67 del 2014, in relazione all’esclusione del-
l’istituto della messa alla prova di cui all’art. 168 bis c.p. ai
procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore
della novella quando sia già decorso il termine f‌inale di
presentazione della relativa istanza, per contrasto con
l’art. 3 Cost. e in rapporto al diverso trattamento riservato
agli imputati in procedimenti parimenti pendenti al mo-
mento di entrata in vigore della novella in cui, per mero
accidente di calendario, l’istanza risulti ancora tempe-
stiva.
moTIVI dELLA dEcISIoNE
4. Il ricorso risulta infondato e come tale va rigettato.
4.1 Va in primo luogo disattesa, perchè infondata, la
censura inerente il dedotto vizio di carenza assoluta di
motivazione (art. 125, comma 3 c.p.p.) da cui l’ordinanza
di rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla
prova risulterebbe affetta.
Dovendo preliminarmente valutare, infatti, il prof‌ilo
della tempestività della richiesta, il giudice ha ritenuto
preclusivo il tenore dell’art. 464 bis, comma 2 c.p.p. come
introdotto dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 (“la richiesta
può essere proposta, oralmente o per iscritto, f‌ino a che
non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli
421 e 422 o f‌ino alla dichiarazione di apertura del dibatti-

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