Corte di cassazione penale sez. I, 26 febbraio 2015, n. 8561 (ud. 11 febbraio 2015)

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
La posizione interpretativa ministeriale non può non
valere anche per l’ente regionale che ha assunto la “tarif-
fa” allegata al D.L.vo n. 230 del 1991 per la determinazione
anche della misura delle tasse sulle concessioni regionali
(v. il citato art. 1, comma 1, della legge regionale calabra
n. 11 del 1995). La delibera della Giunta regionale n. 6580
del 14 ottobre 1996, nella misura in cui sia contraria a tale
esito interpretativo ed intesa a riprodurre la norma di cui
all’art. 26 della legge n. 1822 del 1939, modif‌icata e supe-
rata dalla tariffa allegata al D.L.vo n. 230 del 1991 (voce n.
41), deve essere disapplicata in quanto illegittimamente
determina una tariffa diversa, e superiore, a quella impo-
sta dalla legge. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della
causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Re-
gionale della Calabria che provvederà anche in ordine alle
spese della presente fase del giudizio. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. i, 26 febbraio 2015, n. 8561
(ud. 11 febbraio 2015)
pres. Cortese – est. veCChio – p.M. riello (diff.) – riC. de luCa
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Dolo
y Dolo eventuale y Caratteristiche y Fattispecie in
tema di omicidio commesso in violazione delle re-
gole sulla circolazione stradale.
. In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo even-
tuale e non la colpa cosciente, quando l’agente si sia
rappresentato la signif‌icativa possibilità di verif‌icazio-
ne dell’evento e si sia determinato ad agire comunque,
anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o
accidentale, ma comunque preventivamente accettato,
della propria azione, in modo tale che, sul piano del
giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non
si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta
illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura
verif‌icazione dell’evento medesimo. (Fattispecie in cui
la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la
sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata
in relazione alla condotta del conducente di autovettu-
ra che, deliberatamente, aveva effettuato una manovra
di impegno della corsia di sorpasso al f‌ine di ostruire
la marcia e di impedire il sorpasso a due motociclisti i
quali provenivano da tergo a velocità elevata, provocan-
do così la collisione della sua autovettura con le motoci-
clette, strette tra il veicolo e la barriera spartitraff‌ico).
(c.p., art. 43; c.p., art. 575; c.p., art. 589) (1)
(1) Sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, recen-
temente, si sono espresse le SS.UU che con sentenza 18 settembre
2014, n. 38343, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, hanno riba-
dito che il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente
rappresentata la signif‌icativa possibilità di verif‌icazione dell’evento
concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il f‌ine perseguito e
l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque,
anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso
in cui si verif‌ichi; mentre invece la colpa cosciente quando la volontà
dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concreta-
mente presente la connessione causale tra la violazione delle norme
cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascu-
ratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole
motivo. In senso analogo alla sentenza in epigrafe si veda anche Cass.
pen., sez. V, 7 novembre 2012, n. 42973, in questa Rivista 2012, 1081,
in tema di omicidio connesso alla circolazione stradale.
svolgiMento del proCesso e Motivi della deCisione
1. - Con sentenza deliberata il 21 giugno 2013 e deposi-
tata il 25 luglio 2013, la Corte di assise di appello di L’Aqui-
la, in parziale riforma della sentenza del giudice della
udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara, 17
aprile 2012, ha riqualif‌icato il delitto di omicidio tentato in
danno di Martin Luciano Di Febo come lesione personale
grave, ai sensi degli articoli 582 e 583 c.p., ha concesso
circostanze attenuanti generiche; ha ritenuto il concorso
formale tra i delitti; ha rideterminato la pena principale in
dieci anni di reclusione; e ha confermato, nel resto, la de-
cisione appellata di condanna a carico di Roberto De Luca
per l’omicidio del motociclista Adrea Norscia, commesso
in Pescara l’8 febbraio 2009.
1.1 - Sulla base delle evidenze della prova generica e
delle deposizioni dei testimoni oculari, i quali a bordo dei
rispettivi veicoli seguivano quello del giudicabile, percor-
rendo la variante della strada statale n. 16, nelle circostan-
ze di tempo e di luogo indicate, i giudici di merito hanno
accertato che l’imputato, alla guida della propria autovet-
tura Fiat Punto, mentre ultimava il sorpasso di un’altra au-
tomobile, aveva colliso con i motociclisti Norscia e Di Febo,
che lo avevano aff‌iancato sul lato sinistro; in particolare
aveva disarcionato il secondo, il quale per effetto della ca-
duta riportava lesioni; e aveva stretto il primo a contrasto
colla barriera metallica spartitraff‌ico della carreggiata, per
la durata di alcuni secondi, così cagionandogli traumi poli-
fratturativi, la parziale decapitazione e la morte.
La manovra omicida si inseriva nel contesto della
condotta di guida ostruzionistica del De Luca: costui,
procedendo a zig zag, tentava di impedire il sorpasso dei
due motociclisti e del loro compagno Andrea Marchese, il
quale, tuttavia riusciva a sorpassare l’imputato immedia-
tamente prima delle duplice collisione.
1.2 - Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione
a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di
legittimità, la Corte territoriale ha osservato quanto ap-
presso ricapitolato.
In punto di accertamento della condotta deve essere
disattesa la tesi difensiva, fondata sulle dichiarazioni del-
l’imputato e sulla testimonianza della moglie, Giovanna
Pellegrini (trasportata sul veicolo investitore), in ordine
alla condotta spericolata e aggressiva dei tre motociclisti, i
quali avrebbero circondato la autovettura dell’appellante,
aff‌iancando il veicolo, sia sul lato sinistro che su quello
destro, in fase di sorpasso; avrebbero percosso con pugni
e con calci i f‌inestrini e la carrozzeria della macchina;
avrebbero, comunque, impedito al De Luca di rientrare
nella corsia di marcia, dando così causa alla collisione.

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