Corte di cassazione penale sez. V, 24 ottobre 2014, n. 44390 (c.c. 20 giugno 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
Nel caso di specie, il giudice di pace, con sentenza
confermata dal tribunale, ha preso in esame e conside-
rato illegittima la delibera di concessione del servizio di
gestione dei parcheggi, in quanto adottata dalla giunta
comunale anziché dal consiglio comunale. Accertata l’in-
validità della delibera, il tribunale ha ritenuto che que-
sto patologia inf‌iciasse l’intera procedura di istituzione
della sosta a pagamento, culminata con l’ordinanza del
sindaco, immediato presupposto della sanzione irrogata.
Questa interpretazione è priva di fondamento giuridico.
2.2) Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo
di precisare, avallando un orientamento già diffuso nella
giurisprudenza di legittimità (Cass. 21173/2006; Cass.
396/95; Cass. Sezioni Unite 5705/1990), che nel giudizio di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto
l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del
codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta
la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del
cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme
al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha
il potere di sindacare incidentalmente, ai f‌ini della disap-
plicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della
pretesa sanzionatoria. (sez. un. 116/07, Foro it., 2007, I,
778)
La delibera di concessione della gestione del servizio
di parcheggio è un atto amministrativo con cui la giunta
comunale si è limitata ad aff‌idare lo svolgimento di un’at-
tività a rilevanza pubblicistica a una società. Essa non è
atto presupposto della violazione contestata al trasgres-
sore, che è costituito dalla istituzione di una zona adibita
al parcheggio a pagamento.
2.2.1) Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione
avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione
pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il prof‌ilo
della legittimità, al f‌ine della sua eventuale disapplicazio-
ne, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello
integrativo della norma la cui violazione è stata posta a
fondamento di detta sanzione (Cass. civ., 24 gennaio 2013,
n. 1742; 21173/06). Tra questi si pone sicuramente - è
proprio il caso regolato da sez. un. 116/07 - - l’ordinanza
del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, che fa
sorgere la violazione del conseguente divieto. La delibera
di concessione della gestione del servizio di parcheggio
non si pone invece in rapporto diretto con la violazione di
quest’ultimo. I due atti - concessione del servizio e istitu-
zione dell’area con obbligo di ticket - sono inseriti in iter
amministrativi differenti e rispondono ad altrettanto di-
verse f‌inalità: con la prima, viene unicamente selezionato
il concessionario di un servizio; con la seconda, si impone
l’obbligo di pagamento della sosta in una determinata
zona, obbligo la cui violazione comporta l’irrogazione della
sanzione.
2.3) La delibera di concessione non si inserisce nella
sequenza procedimentale che sfocia con l’adozione del-
l’ordinanza sindacale; né condiziona la sussistenza della
violazione accertata. L’illegittimità della prima non può,
quindi, riverberarsi sulla seconda, né inf‌iciare l’accerta-
mento stesso.
Pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, non
avrebbe potuto disapplicare la delibera della giunta e
avrebbe dovuto respingere il relativo motivo di ricorso.
Il ricorso per cassazione merita, dunque, accoglimento
alla luce di queste considerazioni.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione ri-
messa al tribunale di Siracusa, il quale, in persona di altro
magistrato, si pronuncerà sui restanti motivi di opposizio-
ne, che non sono stati scrutinati.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di
questo giudizio. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE pENALE
SEZ. v, 24 oTTobrE 2014, N. 44390
(c.c. 20 GiUGNo 2014)
prES. fUmo – EST. SETTEmbrE – p.m. STAbiLE (Diff.) – ric. mEccA
Informatica y Banche dati y Accesso abusivo ad un
sistema informatico y Soggetto autorizzato con la
qualità di pubblico uff‌iciale e/o incaricato di pub-
blico servizio y Utilizzo dei dati appresi per f‌inali-
tà estranee da quelle consentite y Ammissibilità y
Esclusione y Fattispecie in tema di acesso abusivo
alla banca dati ACI.
. Ai f‌ini della riconoscibilità del carattere abusivo del-
l’accesso ad un sistema informatico da parte di soggetto
dotato delle necessarie credenziali (“password”) ed in-
vestito della qualità di pubblico uff‌iciale o di incaricato
di pubblico servizio, non può farsi generico riferimento
alla pretesa violazione della regola di imparzialità e
trasparenza che, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 ago-
sto 1990 n. 241, deve presiedere allo svolgimento del-
l’attività della pubblica amministrazione, e neppure al
disposto di cui all’art. 9 della legge 1 aprile 1981 n. 121
che, nell’individuare i soggetti abilitati ad accedere al
sistema informatico, non detta prescrizioni in ordine
alle modalità dell’accesso ed alle operazioni consentite
all’utente abilitato, ma si limita a vietare a quest’ulti-
mo ogni successiva utilizzazione dei dati da lui appresi
per f‌inalità diverse da quelle consentite. (Fattispecie
in tema di accesso abusivo alla banca dati ACI) (Mass.
Redaz.) (c.p. art. 615 ter; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7;
l. 1 aprile 1981, n. 121, art. 9) (1)
(1) Ai f‌ini dell’individuazione del reato di cui all’art. 615 ter si veda
Cass. pen., sez. un., 7 febbraio 2012, n. 4694, in Riv. pen. 2013, 106 e
Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2012, n. 15054, ivi 2013, 722. Cfr., inoltre,
Cass. pen., sez. V, 22 maggio 2013, n. 22024, ivi 2014, 231, secondo cui
integra il reato di accesso abusivo al sistema informatico la condotta
del pubblico dipendente, impiegato della Agenzia delle entrate, che
effettui interrogazioni sul sistema centrale dell’anagrafe tributaria
sulla posizione di contribuenti non rientranti, in ragione del loro
domicilio f‌iscale, nella competenza del proprio uff‌icio.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale
di Potenza, con ordinanza confermata dal Tribunale del
riesame, ha applicato a Mecca Leonardo la misura caute-

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