Corte di cassazione penale sez. I, 20 febbraio 2015, n. 7884 (c.c. 28 gennaio 2015)

Pagine252-254
252
giur
3/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
oltre e si è passati alla relazione e poi all’inizio della di-
scussione, svolgendo quindi le proprie difese all’udienza
del 21 (con conclusioni che non indicano la questione in
rito, prospettata per la prima volta con i ricorsi);
- l’avv. Ciappi era assente all’udienza del 14, ha nomina-
to sostituto che ha depositato la comunicazione della sua
adesione individuale all’astensione e che, dopo la lettura
dell’ordinanza e il provvedimento di procedere oltre con
le discussioni, nulla ha eccepito proseguendo la presenza
in udienza; la nomina a sostituto, in atti e in calce alla di-
chiarazione di astensione, non prevede alcuna limitazione
relativa al contenuto della sostituzione; all’udienza del 21
è proseguita la sostituzione dell’avv. Ciappi ed il medesimo
sostituto avv. Veltri ha presentato le proprie conclusioni,
tra le quali non vi è alcun riferimento alla questione pro-
cessuale, che viene introdotta solo con il ricorso.
Orbene.
La violazione del diritto al rinvio in conseguenza della
rituale dichiarazione di personale adesione ad iniziativa di
astensione, nel giudizio camerale, certamente non integra
una nullità di ordine assoluto riconducibile alle tassative
ipotesi disciplinate dall’art. 179 c.p.p .. Risulta corretta
la qualif‌icazione come “altra nullità di ordine generale”,
oggetto della disciplina dell’art. 180 c.p.p.
Conseguentemente, trova applicazione la disciplina
contenuta negli articoli 182 secondo comma e 183 c.p.p.,
quanto rispettivamente alla deducibilità nel caso di pre-
senza alla nullità dell’atto (dovendo quindi la pertinente
eccezione essere proposta nell’immediatezza della delibe-
razione di rigetto della richiesta di rinvio), all’accettazione
degli effetti dell’atto o all’avvalersi della facoltà al cui eser-
cizio l’atto nullo è preordinato (il che si verif‌ica quando il
difensore rimanga in udienza, partecipandovi con l’eserci-
zio delle facoltà connesse ai relativi incombenti).
12.3 Funzionale alla decisione del comune motivo dei
ricorsi proposti dagli avvocati Ancona, Ciappi e Ammanna-
to è pertanto l’enunciazione ex art. 173 disp. att. c.p.p. dei
seguenti principi di diritto:
1) il diritto all’adesione individuale all’astensione
collettiva dalle udienze ritualmente deliberata può essere
esercitato dal difensore dell’imputato anche nel giudizio
camerale;
2) per l’eff‌icace esercizio di tale diritto è necessario
che il difensore comunichi espressamente anche la pro-
pria intenzione di partecipare al giudizio camerale;
3) la violazione di tale diritto integra una nullità di
ordine generale disciplinata dall’art. 180 c.p.p.;
4) quando il difensore sia presente, anche a mezzo di so-
stituto nominato ai sensi dell’art. 102 c.p.p., l’eventuale nulli-
tà conseguente al rigetto della richiesta di rinvio in relazione
alla proposta dichiarazione di adesione individuale all’asten-
sione collettiva deve essere immediatamente eccepita;
5) la nullità è comunque sanata se la parte accetta gli
effetti dell’atto nullo o si avvale delle facoltà al cui eser-
cizio l’atto è preordinato, proseguendo la partecipazione
all’udienza ed esercitando le facoltà connesse.
12.4 Applicando tali principi alle tre fattispecie descrit-
te si deve così rispettivamente concludere.
12.4.1 È fondato il primo motivo del ricorso proposto
dall’avv. Ammannato: lo stesso non ha presenziato al-
l’udienza neppure a mezzo di sostituto ex art. 102 c.p.p.
ed ha poi tempestivamente eccepito la relativa nullità,
nei termini di cui agli artt. 182.2 ultima parte e 180 c.p.p.,
anche con specif‌ica memoria ex art. 121 c.p.p.
Si tratta di motivo assorbente perchè, travolgendo la
ritualità del giudizio, ne impone la rinnovazione. In acco-
glimento del ricorso proposto in favore dell’imputato El
Hilali Nordine la sentenza impugnata va quindi annullata
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze
per nuovo giudizio.
12.4.2 È infondato il primo motivo dei ricorsi proposti
dall’avv. Ancona nell’interesse dei tre imputati El Harti e
di El Jabiri.
Questo difensore, infatti, dopo aver tempestivamente
presentato la richiesta di rinvio non ha eccepito la nul-
lità dell’ordinanza di rigetto deliberata in sua presenza e
si è poi avvalso delle facoltà connesse alla prosecuzione
dell’udienza, con l’ascolto della requisitoria della parte
pubblica e la successiva presentazione delle proprie con-
clusioni di merito all’udienza successiva.
12.4.3 Per la medesima ragione è infondato il primo
motivo dei ricorsi proposti dall’avv. Ciappi nell’interesse
degli imputati Bouda Mohamed, Bouda Ahmed e Zaaouati,
con la precisazione che appunto irrilevante è nel suo caso
la f‌isica assenza al processo perchè, differentemente dal
caso dell’avv. Ammannato, egli è stato rappresentato da
sostituto da lui stesso ritualmente nominato ex art. 102
c.p.p., senza alcuna limitazione di mandato, sostituto che
ha poi effettivamente partecipato e svolto tutte le perti-
nenti difese nelle due udienze. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. i, 20 Febbraio 2015, n. 7884
(c.c. 28 gennaio 2015)
pres. cortese – est. tardio – p.m. deLehaye (diFF.) – ric. stopi
Esecuzione in materia penale y Procedimento di
esecuzione y Procedimento di sorveglianza y Prov-
vedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza
y Ordinanza di rigetto della richiesta di riabilita-
zione della sentenza del Tribunale di primo grado y
Impugnazione della parte y Ricorso per cassazione y
Ammissibilità y Esclusione y Opposizione y Conf‌igu-
rabilità y Sussistenza.
. Ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’art.
667 c.p.p. e del comma 1 bis dell’art. 678 c.p.p. (aggiunto
dall’art. 1, comma 1, lett. c, del D.L. n. 146/2013, conv.
con modif. in legge n. 10/2014), avverso il provvedimen-
to con il quale il tribunale di sorveglianza abbia deciso
sulla richiesta di riabilitazione è esperibile solo l’oppo-
sizione, anche nell’ipotesi in cui il detto provvedimento
non sia stato adottato “de plano” ma all’esito di udienza
camerale partecipata. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 666;

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT