Corte di cassazione penale sez. III, 16 ottobre 2014, n. 43308 (ud. 15 luglio 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2015
LEGITTIMITÀ
maggio 2010, Festa, Rv. 247248 e sez. III, 13 luglio 2011,
dep. il 27 settembre 2011, n. 34918, P. M. in proc. Z., rv.
250861; et adde Rv. 228180; sez. V, n. 3032 del 21 giugno
1999, dep. 1 settembre 1999, Carrozzino, Rv. 214473; sez.
IV, n. 17619 del 5 febbraio 2004, dep. 16 aprile 2004, P.M. in
proc. Sakoumi ed altro, Rv. 228180; sez. II, n. 7161 del 18
gennaio 2006, dep. 24 febbraio 2006, P.M. in proc. Morelli,
Rv. 233345; sez. VI, n. 20539 del 20 aprile 2010, dep. 28
maggio 2010, P.M. in proc. R., Rv. 247379; sez. VI, n. 19002
del 3 aprile 2012 - dep. 17 maggio 2012, Rotolo, Rv. 252872;
e, da ultimo, sez. IV, sentenza n. 15912 del 7 febbraio 2013
c.c. (dep. 5 aprile 2013 ) Rv. 254966).
È appena il caso di aggiungere che non meritano con-
divisione gli arresti in senso contrario (sez. II, n. 44369,
del 10 novembre 2010, dep. il 16 dicembre 2010, Califano
e altro, Rv. 249169 e sez. I, n. 23560 del 15 marzo 2006,
dep. 6 luglio 2006, P.M. in proc. Dottore, Rv. 235259), se-
condo i quali sarebbe ravvisabile la quasi f‌lagranza pur in
difetto dei requisiti della diretta percezione della azione
delittuosa (da parte degli uff‌iciali e agenti della polizia
giudiziaria o, nel caso previsto dall’articolo 383, comma 1,
c.p.p., da parte del privato) e della immediatezza dell’in-
seguimento.
La provvisoria privazione del diritto fondamentale della
libertà persona, di iniziativa della polizia giudiziaria e in
carenza di alcun provvedimento motivato della autorità
giudiziaria, rappresenta, per vero, istituto di carattere af-
fatto eccezionale e in tal senso è espressamente connotato
dall’articolo 13, comma terzo, della Costituzione.
Le disposizioni della legge ordinaria e, segnatamente,
del codice di rito, che disciplinano l’arresto sono, pertanto,
di stretta interpretazione (articolo 14, comma primo, delle
Disposizioni sulla legge in generale, approvate con R.D. 16
marzo 1942, n. 262).
Orbene, la dilatazione della nozione della quasi f‌la-
granza sino a prescindere dalla coessenziale correlazione
tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno
attraverso le tracce rivelatrici della immediata consuma-
zione, recate dal reo) e il successivo intervento di privazio-
ne della libertà dell’autore del reato, deborda dall’ambito
della interpretazione estensiva dell’articolo 382, comma 1,
c.p.p.
Attraverso progressivi slittamenti e assimilazioni tra
l’ipotesi specif‌ica dell’inseguimento (contemplata nella
disposizione) e quelle (più generiche e, pertanto, differen-
ti) delle ricerche ovvero, addirittura, delle investigazioni
tempestive si f‌inisce col contravvenire al tenore testuale
della norma.
Gli è che il lemma inseguire denotante, con tutta la
sua pregnanza, l’azione del «correre dietro chi fugge», e
l’ulteriore requisito cronologico di immediatezza, «subito
dopo il reato», richiesto dalla legge, postulano la neces-
sità della correlazione funzionale tra la diretta percezione
della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo
fuggitivo.
La conclusione si rinsalda alla luce della considerazio-
ne della ratio legis.
La eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o
al privato) del potere di privare della libertà una persona
trova concorrente giustif‌icazione nella altissima probabi-
lità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza
dell’arrestato.
Ebbene, sono proprio la diretta percezione e consta-
tazione della condotta delittuosa da parte degli uff‌iciali
e agenti di polizia giudiziaria, procedenti all’arresto, che
possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione
dell’accertamento giudiziario della colpevolezza.
Mentre, in difetto, apprezzamenti e valutazioni, fonda-
ti sul piano affatto differente degli elementi investigativi
assunti (ancorché prontamente e magari anche in loco)
dalla polizia giudiziaria, non offrono analoghe sicurezza e
aff‌idabilità di previsione (v., in proposito, sez. l, n. 6642
dell’11 dicembre 1996, dep. 17 marzo 1997, P.M. in proc.
Palmarini, Rv. 207085).
4.3 - Consegue il rigetto del ricorso. (Omissis)
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. iii, 16 ottobre 2014, N. 43308
(Ud. 15 lUglio 2014)
Pres. sQUAssoNi – est. frANco – P.m. romANo (diff.) – ric. PArello
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Contributi assicurativi y Versamento y Omis-
sione y Regolarizzazione y Termine di tre mesi y
Decorrenza y Fattispecie in tema di raccomandata
spedita dall’INPS e contenente l’avviso di accerta-
mento della violazione, restituita al mittente per
compiuta giacenza.
. In tema di omesso versamento delle ritenute previ-
denziali ed assistenziali, previsto come reato dall’art.
2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv.
con modif. il legge 11 novembre 1983 n. 638, non può
ritenersi idoneo a dar luogo alla decorrenza del termi-
ne di tre mesi per la regolarizzazione, il fatto che la
raccomandata spedita dall’INPS e contenente l’avviso
di accertamento della violazione sia stata restituita al
mittente per compiuta giacenza, non potendosi da ciò
solo desumere che il destinatario abbia avuto piena co-
noscenza della provenienza e del contenuto dell’atto.
(Mass. Redaz.) (d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2;
d.l.vo 24 marzo 1994, n. 211, art. 1) (1)
(1) Nel senso che, in tema di omesso versamento delle ritenute pre-
videnziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione del-
l’accertamento della violazione non necessita di formalità particolari,
potendo essere effettuata, indifferentemente, mediante un verbale di
contestazione o una lettera raccomandata ovvero ancora per mezzo di
una notif‌icazione giudiziaria e ad opera sia di funzionari dell’istituto
previdenziale sia di uff‌iciali di polizia giudiziaria, v. Cass. pen., sez. III,
22 gennaio 2014, n. 2859, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna e
Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2007, n. 26054, in Riv. pen. 2008, 583.
svolgimeNto del Processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Pa-
lermo confermò la sentenza emessa il 14 marzo 2012 dal

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