Corte di cassazione penale sez. III, 3 settembre 2014, n. 36731 (c.c. 17 aprile 2014)

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giur
6/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
la disciplina della restituzione nel termine di cui all’art.
175, comma 2, c.p.p. - nel testo previgente - abbia eff‌icacia
ultrattiva ovvero, secondo una inversa e forse preferibile
prospettiva concettuale, che la cessazione di operatività
di detta disciplina coincida con l’applicabilità della nuova
normativa sul procedimento in assenza.
Ora, come è stato posto in evidenza, detta nuova di-
sciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il
rimedio della rescissione del giudicato di cui all’art. 625-
ter c.p.p., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di
atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la
conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processua-
li precedenti non possono che provvedere le disposizioni
vigenti al momento della loro verif‌icazione.
Corrisponde del resto alla comune rif‌lessione giuridica
l’assunto per cui, dovendosi distinguere la sfera di vigenza
delle disposizioni dalla sfera di eff‌icacia (vale a dire, di ap-
plicabilità) delle norme, il fenomeno abrogativo, in man-
canza di espresse previsioni in senso diverso - ascrivibili
alla ipotesi della abrogazione c.d. “retroattiva” - non im-
porta la cessazione dell’eff‌icacia delle norme abrogate ma
soltanto la loro incapacità di regolare situazioni nuove.
9.2. Ciò precisato, la subordinata domanda avanzata
dall’avv. Pisani in udienza è inammissibile, in quanto,
pur avendo una causa petendi - quella della asserita non
conoscenza da parte di Burba del procedimento penale a
suo carico - comune a quella su cui si fonda la richiesta
formalmente depositata, essa è radicalmente avulsa dal
petitum in quest’ultima precisato, diretto esclusivamente
alla rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p. con con-
seguente richiesta di revoca della sentenza di appello e di
trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Una simile diversa richiesta potrà del resto essere suc-
cessivamente presentata, non risultando essere allo stato
superato il termine per la sua proposizione, decorrente,
per un soggetto nei cui confronti, come si sostiene, è stata
formulata domanda di estradizione, dalla sua consegna
all’autorità giudiziaria italiana (art. 175, comma 2-bis,
secondo periodo, c.p.p.).
È poi appena il caso di sottolineare che la richiesta non
potrebbe nemmeno essere qualif‌icata come incidente di
esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p., posto che il richie-
dente non fa questione della esistenza di un valido titolo
esecutivo, anzi lo presuppone chiedendone la invalidazio-
ne solo sulla base dell’assunto della mancata conoscenza
del procedimento.
10. Devono essere dunque conclusivamente enunciati i
seguenti principi di diritto:
“La richiesta f‌inalizzata alla rescissione del giudicato,
di cui all’art. 625-ter c.p.p., che per la sua natura di mezzo
di impugnazione deve essere depositata nella cancelleria
del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in ese-
cuzione con allegazione dei documenti a sostegno, e che è
esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura
camerale di cui all’art. 611 c.p.p., si applica solo ai procedi-
menti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a
norma dell’art. 420-bis c.p.p., come modif‌icato dalla legge
“Ai procedimenti contumaciali trattati secondo la
normativa antecedente alla entrata in vigore della legge
28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina
della restituzione nel termine per proporre impugnazione
dettata dall’art. 175, comma 2, c.p.p. nel testo previgente”.
11. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, in
base alla generale previsione dell’art. 592 c.p.p. - attesa,
come detto, la natura di mezzo di impugnazione straordi-
nario della richiesta in esame - la condanna al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iii, 3 settembre 2014, n. 36731
(c.c. 17 apriLe 2014)
pres. fiaLe – est. di nicoLa – p.m. baLdi (diff.) – ric. inzerra
Cassazione penale y Interesse al ricorso y Prov-
vedimento in materia “de libertate” y Ritenuta
sussistenza di circostanze aggravanti y Carenza di
interesse y Fattispecie in materia di ricorso avverso
un’ordinanza del tribunale del riesame che aveva
confermato la misura della custodia cautelare in
carcere per imputato del reato di cui agli artt. 73 e
. Deve ritenersi inammissibile per difetto di apprezza-
bile interesse il ricorso per cassazione proposto avverso
un provvedimento in materia “de libertate” (nella spe-
cie, ordinanza del tribunale del riesame), quando ci si
dolga soltanto della ritenuta sussistenza di circostanze
aggravanti e queste, oltre ad essere prive di rilievo ai
f‌ini del giudizio circa la legittimità o meno della dispo-
sta misura cautelare, non siano neppure suscettibili di
incidere sulla competenza ovvero di dar luogo (come,
ad esempio, nel caso dell’aggravante di cui all’art. 7
della legge n. 203/1991) a particolari e pregiudizievoli
presunzioni in danno dell’imputato. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 606) (1)
(1) Giurisprudenza di legittimità costante e concorde nell’affermare
la necessità di un pregnante interesse all’impugnazione che possa
presentare le caratteristiche della concretezza e dell’attualità. In tal
senso si vedano: Cass. pen., sez. un., 17 febbraio 2012, n. 6624, in questa
Rivista 2013, 343; Cass. pen., sez. un., 17 luglio 2009, n. 29529, ivi 2010,
483; Cass. pen., sez. un., 14 settembre 1995, n. 9616, ivi 1995, 847.
svoLgimento deL processo
1. Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, con
ordinanza emessa in data 25 ottobre 2013, ha rigettato
l’istanza di riesame presentata nell’interesse di Salvatore
Interra avverso l’ordinanza emessa in data 24 settembre
2013 dal GIP presso il Tribunale della stessa città che
disponeva nei confronti del predetto la misura della cu-
stodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e
Al ricorrente si rimprovera di avere, unitamente ad
altri soggetti in numero superiore a dieci, partecipato
ad una associazione (transnazionale) strutturata gerar-

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