Corte di cassazione penale sez. V, 22 ottobre 2014, n. 44022 (ud. 28 maggio 2014)

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12/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Corte di CAssAzione penAle
sez. v, 22 ottobre 2014, n. 44022
(ud. 28 mAggio 2014)
pres. lombArdi – est. guArdiAno – p.m. gAlli (Conf.) – riC. ingenito
falsità in atti y In atti pubblici y Falsità ideologica
y Falsif‌icazione dei voti e degli esami sul libretto
universitario y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. Il c.d. “libretto universitario”, quale previsto dal
R.D. 4 giugno 1938 n. 1269, ha natura di atto pubblico
f‌idefacente quanto alle attestazioni in esso contenute
relative alla frequenza dello studente alle lezioni, ed
ha natura di certif‌icato quanto alle attestazioni rela-
tive all’avvenuto superamento degli esami, atteso il
carattere derivativo delle medesime rispetto ai verbali
di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali.
Bene deve quindi ritenersi conf‌igurata l’ipotesi di rea-
to di cui all’art. 480 c.p. nel caso in cui si riscontri la
falsità dell’attestazione, in detto libretto, dell’avvenuto
superamento di esami; falsità neppure qualif‌icabile,
peraltro, come innocua, stante l’idoneità del documen-
to nel quale essa è contenuta ad ingannare la fede pub-
blica facendo apparire come vero un fatto che vero non
è. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 477; c.p., art. 478; c.p., art.
479; c.p., art. 482) (1)
(1) Nello stesso senso si esprime Cass. pen., sez. III, 20 luglio 2014,
n. 31533, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna. In dottrina, per
una distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica si veda C.
COLOMBO, Falso e responsabilità per falsità ideologica, in questa
Rivista 2006, 695. Sempre in dottrina, interessante per la peculiarità
della fattispecie analizzata, G. FANELLI, Brevi note in tema di falso
ideologico e principio di offensività in sede di verbalizzazione degli
esami universitari, ivi 1998, 586.
svolgimento del proCesso e motivi dellA deCisione
1. Con sentenza pronunciata il 17 luglio 2012 la Corte
di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Salerno, in data 17 maggio 2010, procedendo in sede di
giudizio abbreviato, aveva dichiarato non doversi procede-
re nei confronti di Ingenito Michele, imputato del delitto
di cui agli artt. 110, 81, cpv., 480, c.p., di cui al capo b) del-
l’imputazione, in quanto, in qualità di professore univer-
sitario, aveva iscritto nel libretto universitario della stu-
dentessa Martucciello Giovanna l’avvenuto superamento
dell’esame di lingua inglese, che, in realtà, la stessa non
aveva sostenuto, perchè estinto per prescrizione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui
chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazio-
ne, a mezzo dei suoi difensori di f‌iducia, Giovanni Falci e
Sergio Perongini, del Foro di Salerno, l’Ingenito, lamen-
tando: 1) i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),
c.p.p., in relazione all’art. 480, c.p., alla L. n. 341 del 1990,
al D.M. n. 509 del 1999 ed al R.D. n. 1269 del 1938, per non
avere la corte territoriale considerato, da un lato che il li-
bretto universitario non costituisce un certif‌icato ammini-
strativo, bensì un mero prospetto riassuntivo della carrie-
ra universitaria dello studente, al quale l’R.D. n. 1269 del
1938 non attribuisce nessuna funzione di certif‌icazione,
restando esso estraneo al processo di verbalizzazione e
di certif‌icazione del superamento degli esami universi-
tari, come confermato dallo stesso regolamento adottato
dall’università degli studi di Salerno, nell’esercizio dei
poteri di autonomia ad essa riconosciuti dall’ordinamento
universitario, che non riconosce al libretto universitario
alcun valore certif‌icativo o di identif‌icazione dello stu-
dente; dall’altro la mancanza dell’elemento soggettivo del
reato ed il carattere innocuo del falso, in quanto, in realtà,
apponendo sul libretto della studentessa Martucciello la
dicitura “superato”, con riferimento al superamento della
prova di lingua inglese, il professore Ingenito non avreb-
be fatto altro che anticipare un risultato dovuto, poiché,
come chiarito dal teste Castaldo, la studentessa era in
possesso di tutti i requisiti per potere godere dei crediti
formativi previsti per il superamento della prova di lingua
inglese, avendo frequentato un corso formativo, che la
delibera n. 3 del 28 gennaio 2003 della facoltà di economia
dell’università degli studi di Salerno prevedeva come al-
ternativo al superamento dell’esame, donde la buona fede
dell’imputato; 2) il vizio di cui agli artt. 415 bis, 416, 373,
178, c.p.p.; 6, convenzione europea dei diritti dell’uomo,
in quanto la corte di appello ha fatto riferimento nella
sua decisione ad una ripresa audiovisiva dell’incontro tra
l’Ingenito e la Martucciello, che sarebbe contenuta in una
delle trentadue videocassette indicate nell’informativa
della polizia giudiziaria, in realtà mai depositate dal pub-
blico ministero, con conseguente inosservanza del dispo-
sto degli artt. 415 bis, n. 2, e 416, c.p.p., che determina la
nullità della richiesta di rinvio a giudizio e la violazione
del principio del giusto processo.
3. II ricorso non può essere accolto.
4. Con riferimento al primo motivo di impugnazione,
evidente appare l’errore in cui sono incorsi i difensori del
ricorrente nel desumere la natura non certif‌icativa del
libretto universitario dall’essere il suddetto documento,
come da essi affermato, “semplicemente un prospetto rias-
suntivo della carriera scolastica dello studente” (cfr. p. 2
del ricorso).
Come affermato, infatti, dalla Corte di Cassazione in
un condivisibile arresto, di cui pure idifensori dell’impu-
tato dimostrano di avere contezza (cfr. p. 1 del ricorso),
in tema di falso, al libretto universitario istituito a norma
del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 deve riconoscersi natura di
atto pubblico f‌idefacente limitatamente alle attestazioni
ivi contenute relative alla frequenza dello studente alle
lezioni, mentre gli va attribuita natura meramente certif‌i-
cativa con riguardo alle attestazioni concernenti l’avvenu-
to superamento degli esami, atteso il carattere derivativo
di queste ultime dai verbali di esame, che costituiscono
gli atti pubblici originali, destinati ad essere conservati,
a f‌ini di prova, negli uff‌ici di segreteria dell’università.
Il libretto, dunque, precisa la Suprema Corte, proprio
perchè si conf‌igura come un prospetto riassuntivo della
carriera scolastica dello studente universitario, ha natura
certif‌icativa degli esami sostenuti e dei voti riportati, in

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