Corte di cassazione penale sez. VI, 20 gennaio 2014, n. 2326 (ud. 8 gennaio 2014)

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Rivista penale 11/2014
LEGITTIMITÀ
dovute informazioni, i funzionari in ipotesi illecitamente
tenuti all’oscuro del collegamento de quo avrebbero potuto
attivarsi impedendo la stipula del derivato sui BTP 2034, an-
che per neutralizzare l’inquinamento dei futuri bilanci (ed
evitare un rilevante pregiudizio per MPS, ed al tempo stesso
necessariamente per gli azionisti, i risparmiatori ed, in ulti-
ma istanza, le istituzioni che, in caso di crisi, sarebbero state
inevitabilmente chiamate ad operare interventi straordinari,
gravando, pur indirettamente, sulla collettività).
L’esito di tale valutazione potrà rendere necessario
valutare ulteriormente se la truffa contrattuale ipotizzata
dal P.M. (ove ne risulti conf‌igurabile il relativo fumus) sia
ascrivibile in concorso a tutti gli indagati (sul presupposto
della coscienza e volontà della condotta comune anche ai
vertici di (omissis)) ovvero ai soli indagati intranei a MPS.
13.1. Il complesso delle considerazioni sin qui svolte
evidenzia le ragioni per le quali non possono essere accol-
te la contrarie, e pur pregevoli, deduzioni contenute nelle
memorie depositate, che non appare necessario confutare
analiticamente. (Omissis)
corte di cassazione Penale
sez. vi, 20 gennaio 2014, n. 2326
(ud. 8 gennaio 2014)
Pres. agrò – est. villoni – P.m. viola (diff.) – ric. b.f.
Maltrattamenti in famiglia y Elemento oggettivo
y Pluralità di fatti reiterati nel tempo y Unitarietà
criminosa y Regime incompatibile con normali con-
dizioni di vita della vittima y Fatti episodici di ag-
gressione y Rapporti coniugali/familiari deteriorati
e conf‌littuali y Conf‌igurazione del reato y Esclu-
sione.
. Non integrano il reato di maltrattamenti in famiglia
fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti
in relazione ad altre f‌igure di reato (ingiurie, minacce,
percosse), determinati da situazioni contingenti, quali
i rapporti interpersonali connotati da permanente con-
f‌littualità, siccome insuscettibili di essere inquadrati
in una cornice unitaria espressione di un costante
atteggiamento dell’agente di maltrattare o denigrare il
soggetto passivo. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 572)
svolgimento del Processo
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, se-
zione per il Riesame, adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confer-
mava l’ordinanza del 19 giugno 2013 con cui il GIP del locale
Tribunale aveva disposto la misura dell’allontanamento dalla
casa familiare a carico di B.F., ravvisando a suo carico gravi
indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti
in famiglia compiuto ai danni della coniuge convivente L.L.
e del f‌iglio E. a partire dell’anno 2011 e la sussistenza del
pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
Rispondendo alle doglianze formulate dalla difesa del-
l’indagato, il Tribunale evidenziava il deterioramento del
rapporto coniugale insorto a partire dal 2011; le violenze
contro il f‌iglio minore manifestatesi anche in precedenza
(2010) e ripropostesi nel 2012, quali attestate da dichia-
razioni di testimoni e referti medici; i maltrattamenti
compiuti ai danni della moglie, anche essi attestati dalle
dichiarazioni di testimoni oltre che dalle denunzie dell’in-
teressata; i comportamenti da stalker attuati dall’indagato,
acuitisi nell’apprendere di una relazione extraconiugale
intrapresa dalla moglie; la sussistenza in def‌initiva di una
pluralità di fonti indiziarie atte a fungere da elementi di
riscontro alle denunzie presentate dalla L.; la sussistenza
di concrete esigenze di tutela dell’incolumità personale dei
denunzianti a fondamento dell’adottata misura coercitiva.
2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso l’inda-
gato B. F., con atto sottoscritto dal suo difensore, con cui
deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione risultante dal testo del provvedimento
e di altri atti del procedimento specif‌icamente indicati ai
sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) nonchè inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p.,
lett. b) in relazione all’art. 572 c.p. e art. 274 c.p.p..
Deduce il ricorrente che il Tribunale ha solo apparen-
temente motivato in ordine alle specif‌iche doglianze della
difesa, omettendo di soffermarsi su una nutrita serie di
prof‌ili che, a suo dire, dimostrerebbero l’assoluta non veri-
dicità delle prospettazioni provenienti dalla denunziante,
alludendo in particolare al tenore dei colloqui intercorsi
tra l’indagato e la coniuge dal gennaio 2009 al giugno 2013
su canali telematici chat a dimostrazione del manteni-
mento di un rapporto paritario ed ispirato a civile con-
fronto; all’inverosimiglianza della ricostruzione in facto
della pretesa aggressione subita dalla L. nel settembre
2011; all’assenza di qualsivoglia certif‌icazione medica ri-
feribile alla parte offesa; alla mancata audizione del f‌iglio
minorenne E. in ordine alle presunte violenze subite dal
padre; alla decisione autonomamente adottata di volersi
separare legalmente a causa della scoperta della relazione
extraconiugale della moglie; alla mancata audizione di te-
stimoni più vicini alla f‌igura dell’indagato.
Sotto il diverso prof‌ilo della violazione di legge, deduce
inoltre il carattere occasionale dei presunti maltrattamen-
ti; il timore mai palesato dalla denunziante nei confronti
del marito, quale evidenziato dal tenore dei colloqui in-
trattenutisi tra gli stessi per via telematica; l’assenza tota-
le di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla
pericolosità sociale dell’indagato, ritenute sussistenti solo
in ragione del clima coniugale emerso dalla vicenda e dal-
le azioni di controllo, condotte mediante apparecchiatura
di registrazione, che il ricorrente avrebbe attuato durante
il periodo di maggiore tensione coniugale.
motivi della decisione
3. Il ricorso appare fondato nei termini di cui in moti-
vazione.
Nella ricostruzione dei momenti salienti della vicenda
descritta nella denunzia presentata da L.L. operata dal
Tribunale, rilievo preminente assumono due episodi di
violenza f‌isica di cui l’indagato si sarebbe reso protagoni-
sta ai danni del f‌iglio minore E., nonchè un episodio di

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