Corte di cassazione penale sez. IV, 1 settembre 2014, n. 36445 (ud. 8 aprile 2014)

Pagine1032-1034
1032
giur
11/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione Penale
sez. iv, 1 settembre 2014, n. 36445
(ud. 8 aPrile 2014)
Pres. zecca – est. dovere – P.m. Policastro (conf.) – ric. mangherini
ed altro
Omicidio y Colposo y Vendita di un immobile con
impianto del gas difettoso y Morte del f‌iglio degli
acquirenti y Responsabilità penale del venditore.
. Il venditore di un immobile è penalmente respon-
sabile, a titolo di colpa, per gli eventi lesivi di cui sia
rimasto vittima l’acquirente a cagione della difettosa
realizzazione dell’impianto del gas, derivando detta re-
sponsabilità dalla violazione non dello specif‌ico obbli-
go, di rilevanza esclusivamente civilistica, previsto dal-
l’art. 1490 c.c., ma dalla inosservanza di una elementare
regola di prudenza che gli avrebbe imposto di verif‌icare
che l’immobile rispondesse ai prescritti requisiti di si-
curezza, quali, nella specie, sarebbero dovuti risultare
dalla certif‌icazione di conformità dell’impianto alle
norme di legge, risultata mancante e della cui esisten-
za il venditore, specie trattandosi di soggetto esercente
professionalmente attività di costruttore – venditore,
si sarebbe dovuto sincerare. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1490; c.c., art. 1512; c.p., art. 43; c.p., art. 589) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2005, n.
38818, in questa Rivista 2006, 1121. Per utili riferimenti in materia
cfr. Cass. civ. 16 febbraio 2012, n. 2238, in Arch. loc. e cond. 2013,
221. In merito all’accertamento del nesso di causalità tra condotta
ed evento realizzatosi si veda: Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 2011, n.
15002, in questa Rivista 2012, 810.
svolgimento del Processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Ap-
pello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna
pronunciata dal Tribunale di Ferrara nei confronti di Man-
gherini Gilberto e Biga Mauro (per il coimputato Bonazza
Giuliano è stata dichiarata l’estinzione del reato per morte
del reo), perchè ritenuti responsabili della morte di M. S.
Secondo l’accertamento dei giudici di merito l’idrauli-
co Mangherini aveva malamente effettuato il raccordo tra
l’impianto f‌isso del gas ed il fornello dell’abitazione che il
Biga, in qualità di legale rappresentante della immobiliare
“Il Mare s.r.l.”, aveva venduto ai coniugi Spagnoli, senza
che gli fosse rilasciata la dichiarazione di conformità re-
lativa all’allacciamento del gas al piano cottura e senza
accertarsi che l’impianto fosse a norma, sicchè si determi-
nava una fuoriuscita di gas dal f‌lessibile di collegamento
tra l’impianto f‌isso e il piano cottura, che in ora notturna
produceva una violenta esplosione, a seguito della quale
il piccolo M. riportava un politraumatismo contusivo frat-
turativo interessante soprattutto la zona cranica, che lo
conduceva a morte. (Omissis)
4.1. Propone ricorso per Cassazione anche il Biga
lamentando la confusione operata dalla Corte di Appello
tra il piano oggettivo e quello soggettivo del reato; i giu-
dici avrebbero dovuto individuare previamente la natura
commissiva o omissiva della condotta e quindi verif‌icare
la sussistenza del nesso causale e dell’evento. All’inverso,
contraddittoriamente si è da un canto indicata la condotta
colposa nella vendita dell’immobile privo di certif‌icazione
di conformità degli impianti, dall’altro rilevata l’omissione
della verif‌ica della regolarità dell’impianto. Ad avviso del-
l’esponente, il fulcro della responsabilità del Biga è stato
posto nell’assenza della certif‌icazione dell’allaccio difetto-
so e non nella cessione dell’immobile sicchè, trattandosi
di condotta omissiva, avrebbero dovuto essere esplicate
le fondamenta della posizione di garanzia individuata in
capo al Biga (segnalata come insussistente con l’appello),
la norma che imponeva la condotta positiva alternativa,
le ragioni della ritenuta valenza impeditiva del comporta-
mento alternativo lecito.
L’esponente denuncia altresì che in merito alla errata
individuazione dell’art. 1490 c.c. quale fonte giuridica del
dovere di intervento del Biga era stato formulato specif‌ico
motivo di appello, in ordine al quale il Collegio distrettua-
le nulla ha osservato. Allo stesso modo non si è replicato
ai rilievi difensivi che evidenziavano la ripartizione degli
obblighi tra committente ed esecutore dell’opera, discen-
dente dagli articoli 7, 9 e 10 della L. n. 46/90; alla luce dei
quali sul committente grave unicamente il dovere di aff‌i-
dare l’incarico ad un tecnico dotato dei requisiti prescritti
dalla legge ed è quindi escluso sia l’obbligo di attivarsi per
verif‌icare la corretta esecuzione del lavoro sia quello di
ottenere o pretendere la menzionata certif‌icazione.
La descrizione della condotta colposa del Biga, che
è passata dalla radicale omissione della richiesta delle
previste certif‌icazioni alla omissione della richiesta di
certif‌icazioni complete (ovvero relative anche all’allaccio
dell’impianto f‌isso all’apparecchio utilizzatore), conduce
in ogni caso all’insussistenza del nesso causale.
La Corte di Appello ha poi omesso di dare conto della
incidenza del comportamento gravemente imprudente
dei coniugi Spagnoli, che pur non essendo persuasi del-
l’eff‌icacia risolutiva dell’intervento del Bonazza (poiché
richiusero il rubinetto anche dopo tale intervento), la-
sciarono aperto il gas durante la notte. Si tratterebbe di
condotta del tutto imprevedibile, tale da recidere la rela-
zione causale tra evento e comportamento del Biga, non
presa in considerazione dalla Corte di Appello nella sua
rilevanza causale. Ad avviso dell’esponente, l’aver chiuso il
rubinetto avrebbe estinto il processo causale determinato
dalla condotta illecita dell’idraulico e quella successiva è
del tutto eccezionale rispetto alla serie causale interrotta.
Peraltro, eliminando mentalmente l’assenza della certif‌i-
cazione dell’impianto, gli Spagnoli avrebbero commesso la
stessa imprudenza. La loro “non può essere considerata
come una condotta dipendente dalla catena causale de-
terminata da altri”, posto che essa è intervenuta “dopo che
il pericolo era stato riconosciuto e neutralizzato”.
Di tutto ciò non vi è alcuna valutazione nella sentenza
impugnata.
4.2. Ulteriore motivo, articolato per violazione di legge
e vizio motivazionale, viene enunciato in relazione alla
motivazione in punto di colpevolezza per il reato.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT