Corte di cassazione penale sez. VI, 11 settembre 2014, n. 37475 (ud. 21 gennaio 2014)

Pagine1011-1018
1011
giur
Rivista penale 11/2014
LEGITTIMITÀ
pregiudizio nella declaratoria di responsabilità rispetto
alle “esigenze di lavoro, di studio, di famiglia, o di salute
dell’imputata”.
Osserva il Collegio che integra l’elemento oggettivo del
reato di danneggiamento la distruzione di un bene ovvero il
deterioramento che abbia cagionato un danno strutturale
o funzionale della cosa (v. Cass. sez. II, sent. n. 4229/2005
Rv. 230700), mentre in ordine all’esistenza del dolo è suf-
f‌iciente la coscienza e volontà di danneggiare, ovvero di
“distruggere, deteriorare o rendere inservibile in tutto o
in parte la cosa altrui (v. Cass. sez. II, sent. n. 15102/2007
Rv. 236461). Nella fattispecie, non appare chiaro se ad es-
sere danneggiate siano state solo le confezioni, o anche i
cartellini apposti sui pigiami medesimi, e soprattutto se
tale “danneggiamento” abbia comportato l’impossibilità
di riconfezionare la merce, rendendola invendibile. Né il
fatto di aver riposto i pigiami già provati, e ripiegati, nel ri-
piano espositivo, dietro alle altre confezioni, è circostanza
univoca della coscienza e volontà da parte dell’imputata
di “distruggere, deteriorare o rendere inservibile in tutto
o in parte” gli indumenti provati dal coniuge; l’eventuale
successivo acquisto dei pigiami ove provato - deporrebbe
anzi per l’assoluta mancanza dell’elemento psicologico del
reato.
A ciò aggiungasi che del tutto equivoco è rimasto
l’aspetto concernente la circostanza della opposizione o
meno da parte della persona offesa dal reato alla declara-
toria di improcedibilità dell’azione penale per la tenuità
del fatto. Nel procedimento davanti al giudice di pace,
l’operatività dell’istituto della improcedibilità “nei casi di
particolare tenuità del fatto”, ai sensi dell’art. 34, commi
1 e 3, D.L.vo n. 274 del 2000, è tra l’altro subordinata,
quando sia stata esercitata l’azione penale, alla mancata
opposizione sia dell’imputato che della persona offesa.
La volontà di non opporsi va quindi verif‌icata in concreto
dal giudice di merito, oltre che a mezzo di interpello o di
spontanea dichiarazione degli interessati, anche per fatti
univoci e concludenti purché sicuramente sintomatici
(Cass., sez. V, sent. n. 16689/2004 Rv. 229860), e deve co-
stituire oggetto di argomentata e logica giustif‌icazione a
sostegno della sentenza di improcedibilità, che anche per
tale prof‌ilo è sindacabile in sede di controllo di legittimità.
In assenza di verif‌ica da parte del giudice circa l’eventuale
opposizione della parte offesa alla declaratoria di impro-
cedibilità richiesta dall’imputata, la circostanza che - dopo
l’esercizio penale - la parte offesa non abbia espressamen-
te dichiarato la sua non opposizione alla declaratoria di
improcedibilità, non può essere considerata atto sintoma-
tico di opposizione, in quanto tale circostanza è del tutto
neutra e, se non accompagnata da altri elementi univoci
e concludenti a tal f‌ine, non può essere interpretata quale
volontà di opporsi a un esito del processo immediatamente
favorevole per l’imputato.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio ad altro
Giudice di Pace di Chiavari per nuovo giudizio. (Omissis)
corte di cassazione Penale
sez. vi, 11 settembre 2014, n. 37475
(ud. 21 gennaio 2014)
Pres. agrò – est. Paoloni – P.m. geraci (diff.) – ric. salvatori ed altri
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Nozione y Differenze y Minaccia alla
vittima del reato di un danno oggettivamente ingiu-
sto y Rilevanza.
. Ai f‌ini della distinzione tra il delitto di concussione
di cui all’art. 317 c.p., ora limitato alla sola ipotesi
della “costrizione”, e quello di induzione indebita a
dare o promettere utilità, di cui all’art. 319 quater c.p.,
assume determinante rilievo la circostanza che, da
parte del pubblico uff‌iciale, si prospetti o meno, quale
conseguenza dell’eventuale indisponibilità del privato
ad aderire a quanto gli viene richiesto, il verif‌icarsi
di un danno oggettivamente ingiusto, dandosi neces-
sariamente luogo, in caso positivo, alla conf‌igurabilità
della prima delle due f‌igure di reato in questione, senza
che, in contrario, possano rilevare le modalità più o
meno pressanti ed esplicite, con le quali la richiesta
viene formulata. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fos-
se stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all’art.
317 c.p. in un caso in cui era risultato accertato che
taluni agenti di polizia si facevano abitualmente corri-
spondere somme di danaro dal titolare di un’impresa di
lavorazione e trasporto di materiali estrattivi facendo
intendere a costui che, in caso contrario, i suoi mezzi di
trasporto sarebbe stati sottoposti a controlli su strada
particolarmente frequenti e vessatori). (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 317; c.p., art. 319 quater; l. 6 novembre 2012,
n. 190, art. 1) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento per quanto
riguarda la distinzione tra le due f‌igure di reato si vedano: Cass. pen.,
sez. VI, 1° luglio 2013, n. 28431, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tri-
buna; Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 7495, ibidem; Cass. pen.,
sez. VI, 22 gennaio 2013, n. 3251, in questa Rivista 2013, 432, con nota
di P. DIGLIO, Primi chiarimenti giurisprudenziali in ordine alle
“nuove” f‌igure di concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita
(art. 319-quater c.p.), ivi 2013, 439. In dottrina affrontano l’argomen-
to: V. VARTOLO, La concussione alla luce della sentenza delle Sezioni
Unite n. 12228/’14, ivi 2014, 592; G. SCHIAVONE e F.P. GARZONE, La
legge n. 190/2012 (cd. “anti- corruzione ”) ed il rapporto tra il reato
di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere
utilità, ivi 2013, 1053; P. DIGLIO, La differenza tra “costrizione” e
“induzione” è di carattere giuridico e non di natura psicologica, ma
non è detta l’ultima parola, ivi 2013, 864.
svolgimento del Processo e motivi della decisione
1. All’esito di giudizio ordinario celebrato nei confronti
di sette appartenenti alla Polizia di Stato il Tribunale di
Teramo con sentenza del 30 novembre 2006 ha dichiara-
to - tra gli altri - Patrizio Salvatori, Danilo Montanari e
Gian Piero Di Silvestre colpevoli dei delitti di concussione
continuata loro rispettivamente ascritti, commessi tutti
(in alcuni casi in concorso con coimputati) in danno di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT