Corte di cassazione penale sez. VI, 21 luglio 2014, n. 32237 (ud. 13 marzo 2014)

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giur
Rivista penale 10/2014
LEGITTIMITÀ
Mare, Rv. 243889. sez. V, n. 23000 del 5 ottobre 2012 - dep.
28 maggio 2013, Berlucchi, Rv. 256939, al pari di sez. V,
n. 42519 del 8 giugno 2012, Bonvino, Rv. 253765 ribadisce
quanto già sopra ricordato, ossia che non è suff‌iciente la
presenza dei c.d. segnali d’allarme da cui desumere un
evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio
del verif‌icarsi di detto evento, ma è necessario che l’impu-
tato ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia
volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo.
Ed è sul crinale della conoscenza dei segnali d’allarme,
allora, che si misura l’accertamento demandato al giudice
di merito e la puntualizzazione, contenuta nella sentenza
da ultimo citata, secondo la quale un conto è che l’am-
ministratore privo di delega rimanga indifferente dinanzi
ad un “segnale di allarme” percepito come tale, in quanto
decida di non tenere in considerazione alcuna l’interes-
se dei creditori o il destino stesso della società, ben altra
cosa è che egli continui a riconoscere f‌iducia, per quanto
mal riposta, verso le capacità gestionali di altri.
Ciò che appunto era stato anche affermato dalla cit.
sentenza n. 3708 del 2012, con la quale era stato rigettato
il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva eviden-
ziato in modo preciso e dettagliato tutti gli elementi da
cui aveva desunto la piena consapevolezza da parte dei
ricorrenti delle condotte poste in essere dal direttore e dal
presidente della banca.
9. Vanno, poi, affrontate alcune questioni di carattere
generale, che investono le statuizioni civili.
9.1. In primo luogo, è stata eccepita da alcuni imputati la
questione della estensibilità, a tutti i destinatari della pro-
nuncia di condanna al risarcimento del danno, degli effetti
dell’ordinanza emessa il 12 dicembre 2011 dalla Corte terri-
toriale, che ha dichiarato l’inammissibilità delle costituzio-
ni di parte civile di Alvisi + 45, Lavagnino + 47, Di Stefano
+ 11, Cabrini, Ballarin + 159, Beltrami + 115, Corvaia + 12,
Abbiati + 1209, Bertani + 44, Abbondanza + 35, Allegri +
73, Pompini + 38, Agresti + 55, Anceschi + 36, in quanto ef-
fettuate all’udienza del 6 maggio 2008, tramite sostituto del
difensore procuratore speciale, sulla base di un’eccezione
sollevata dalla difesa del solo coimputato Calogero.
La questione non è fondata.
L’art, 587, comma 1, c.p.p., dispone che, nel caso di con-
corso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione pro-
posta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi
esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.
La norma mira ad evitare giudicati contrastanti e di-
sparità di trattamento nei confronti di imputati che si tro-
vino nella stessa posizione, ai f‌ini dell’accertamento della
responsabilità penale, in relazione ad un episodio storico
sostanzialmente unitario. Che la previsione concerna i soli
casi nei quali l’impugnazione investe, sia pure con even-
tuali e coerenti ricadute civilistiche (art. 587, comma 3,
c.p.p.), il prof‌ilo della responsabilità penale deriva dalla
f‌inalità perseguita dal legislatore di garantire la tutela
di interessi ritenuti indisponibili, come dimostrato dal
fatto che l’istituto opera, in quanto si traduca in un effetto
oggettivamente favorevole, anche contro la volontà degli
interessati. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. vI, 21 luglIo 2014, n. 32237
(ud. 13 marzo 2014)
pres. agrò – est. de amIcIs – p.m. selvaggI (parz. dIff.) – rIc. p.g. In
proc. messIna
Turbata libertà degli incanti y Gara y Contratti
conclusi a trattativa privata y Conf‌igurabilità del
reato y Sussistenza.
Turbata libertà degli incanti y Instaurazione di
una procedura di aggiudicazione ad evidenza pub-
blica y Adozione di un formale provvedimento auto-
ritativo y Mancanza y Adozione da parte della P.A. di
una procedura puramente negoziale y Conf‌igurabi-
lità del reato di cui all’art. 353 c.p. y Esclusione.
. Il reato di cui all’art. 353 cod. pen. (turbata libertà de-
gli incanti) è conf‌igurabile anche nel caso di contratti
da concludersi a trattativa privata, quando le relative
procedure assumano le caratteristiche di una “gara”,
ancorchè informale, tra soggetti ciascuno dei quali, con-
sapevole della esistenza di offerte altrui, sottoponga la
propria al vaglio della pubblica amministrazione, salvo
che, anche in tal caso, non sia previsto alcun meccani-
smo selettivo delle offerte e la pubblica amministra-
zione sia del tutto libera di valutare ciascuna di esse
come meglio crede. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 353) (1)
. Esula la conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 353
cod. pen. qualora, pur essendosi instaurata una proce-
dura di aggiudicazione ad evidenza pubblica, la stessa
non venga poi conclusa con l’adozione di un formale
provvedimento autoritativo, avendo la stessa pubblica
amministrazione optato per una procedura puramente
negoziale volta al soddisfacimento, oltre che del pub-
blico interesse (in linea con quanto previsto dall’art.
11 della legge 7 agosto 1990 n. 241), anche, per quanto
possibile, delle legittime aspettative di tutti i soggetti
interessati; procedura le cui connotazioni (a prescinde-
re da eventuali prof‌ili di illegittimità formale, rilevanti
solo ai f‌ini dell’eventuale annullabilità dell’accordo da
essa scaturito), siano risultate tali da escludere ogni
ipotesi di collusione o di impiego di mezzo fraudolento.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 353) (2)
(1) Secondo il pacif‌ico indirizzo della S.C. il reato di turbata libertà
degli incanti non è conf‌igurabile nell’ipotesi di contratti conclusi
dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata che
sia svincolata da ogni schema concorsuale, a meno che la trattativa
privata si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale. In tal senso,
v. Cass. pen., sez. VI, 22 luglio 2011, n. 29581, in questa Rivista 2012,
1177; Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2008, n. 13124, ivi 2008, 1401 e
Cass. pen. sez. VI, 23 novembre 1998, n. 12238, ivi 1999, 51.
(2) Si rinvia alla sentenza, già citata nella nota precedente, Cass. pen., sez.
VI, 23 novembre 1998, n. 12238, pubblicata in questa Rivista 1999, 51.
svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
(Omissis). 14. Nel merito, i ricorsi proposti dagli impu-
tati sono fondati e vanno pertanto accolti per le ragioni di
seguito indicate.

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