Corte di cassazione penale sez. VI, 27 giugno 2014, n. 28009 (c.c. 15 maggio 2014)

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giur
Rivista penale 9/2014
LEGITTIMITÀ
prestazione non dovuta, perchè motivata dalla prospettiva
di conseguire un tornaconto personale, ciò che giustif‌ica,
nel nuovo tipo di reato, la previsione di una, pur meno
grave, sanzione a suo carico.
Il delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p., come
modif‌icato dall’art. 1, comma 75, della L. n. 190 del 2012,
consiste dunque in un comportamento del pubblico uff‌i-
ciale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri,
agisce con modalità o con forme di pressione tali da non
lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del
destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si
determina alla dazione o alla promessa esclusivamente
per evitare il danno minacciato (sez. VI, n. 2305 del 19
dicembre 2013, dep. 20 gennaio 2014, Rv. 258655).
Una situazione, quella or ora illustrata, evidentemente
non ravvisabile nel caso che ne occupa, laddove l’osten-
tazione della funzione ricoperta, attraverso l’esibizione
del tesserino di Ispettore di Polizia all’atto dell’ingresso
nel locale, l’assenza di elementi di collegamento rispetto
al concreto esercizio delle attribuzioni funzionali speci-
f‌icamente inerenti alla qualif‌ica soggettiva dall’imputato
rivestita, il carattere continuativo dei comportamenti ivi
tenuti e la pacif‌ica conoscenza del ruolo da lui ricoperto,
potenzialmente incidente con effetti pregiudizievoli sulla
verif‌ica delle corrette modalità di gestione di quel tipo di
esercizio commerciale, vengono ad integrare un quadro di
note modali sintomatiche di un comportamento induttivo
indebitamente volto ad ottenere dal privato la gratuità di
una serie di prestazioni, attraverso l’abuso delle preroga-
tive funzionali tipicamente riconnesse alla sua qualif‌ica di
pubblico uff‌iciale.
In tal modo, dunque, la volontà del privato non è stata
“piegata” dall’altrui sopraffazione, ciò che avrebbe reso
conf‌igurabile la condotta costrittiva tipizzata nel diverso
modello di cui all’art. 317 c.p., ma, più semplicemente,
“condizionata”, ossia “orientata” da una pressione psichica
i cui effetti, pur meno rilevanti, poiché non concretatisi in
una violenza o minaccia di un male ingiusto, erano eviden-
temente riconducibili alla indebita manifestazione delle
prerogative proprie della qualif‌ica soggettiva ricoperta
dall’imputato, e da lui, come si è osservato, oggettivamen-
te esibita al f‌ine di ottenere, per sé stesso e, talora, per le
persone che lo accompagnavano, una non dovuta gratuità
delle prestazioni, senza porre il destinatario di fronte alla
scelta ineluttabile ed obbligata tra due mali parimenti
ingiusti.
7. In conclusione, alla stregua delle su esposte conside-
razioni, diversamente qualif‌icato il fatto oggetto dell’im-
putazione ai sensi della meno grave fattispecie incrimina-
trice di cui all’art. 319-quater, c.p., la sentenza impugnata
va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio,
e conseguentemente rinviata, per la sua rideterminazione,
alla Corte d’Appello di Perugia. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. vi, 27 giugno 2014, n. 28009
(c.c. 15 Maggio 2014)
pRes. gaRRibba – est. leo – p.M. d’angelo (diff.) – Ric. albeRto ed altRi
Delitti contro la personalità dello Stato y As-
sociazioni con f‌inalità di terrorismo e di eversione
y Nozione di «atto terroristico» y Elemento soggetti-
vo y Conf‌igurabilità y Elemento oggettivo.
Delitti contro la personalità dello Stato y As-
sociazioni con f‌inalità di terrorismo e di eversione
y Nozione di «atto terroristico» y Finalità di costri-
zione dei pubblici poteri y Individuazione.
Reato y Delitto tentato y Dolo y Eventuale y Ammis-
sibilità y Esclusione y Fattispecie in tema di as-
sociazione con f‌inalità di terrorismo, realizzata in
un’area adibita a cantiere di una contestata opera
pubblica, tramite il lancio di bottiglie incendiarie
da parte dei partecipanti.
. Ai f‌ini del riconoscimento della f‌inalità di terrori-
smo, quale delineata nell’art. 270 sexies c.p., è neces-
sario, sotto il prof‌ilo oggettivo, che la condotta posta
in essere dall’agente sia idonea a produrre quello che,
per sua natura o per il “contesto” nel quale si colloca
l’azione, possa def‌inirsi un “grave danno” ad un Paese
o ad una organizzazione internazionale; sotto il prof‌ilo
soggettivo, che essa, oltre ad essere accompagnata
dalla conoscenza di quel “contesto” (quando questo
assuma rilevanza per la ravvisabilità del pericolo del
“grave danno”) e dalla volontà di avvalersi del suo in-
f‌lusso sulla serie causale nella quale l’azione medesima
viene a conf‌luire, sia anche consapevolmente diretta
a produrre uno o più degli ulteriori eventi indicati
nell’anzidetta disposizione normativa (intimidazione
della popolazione, costrizione dei pubblici poteri o di
un’organizzazione internazionale a compiere o ad aste-
nersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzazione
o distruzione delle strutture politiche fondamentali,
costituzionali, economiche e sociali di un paese o di
una organizzazione internazionale”). (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 270 bis; c.p., art. 270 sexies) (1)
. La f‌inalità di “costrizione” dei pubblici poteri o di
una organizzazione internazionale a compiere o ad
astenersi dal compiere un qualsiasi atto, per assumere
rilievo in relazione al disposto di cui all’art. 270 sexies
c.p., postula, per un verso, che si tratti di un atto riguar-
dante un affare di particolare rilevanza, capace quindi
di inf‌luenzare le condizioni della vita associata, per il
suo oggetto o per l’implicazione che ne derivi in punto
di “tenuta” delle attribuzioni costituzionali; per altro
verso che detta f‌inalità sia perseguita con modalità
illegittime, quali debbono ritenersi quelle che esulino
dalle pressioni che vengano esercitate mediante il
libero dispiegarsi del dibattito sociale e del conf‌litto
politico. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 270 bis; c.p., art. 270
sexies) (2)

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