Corte di cassazione civile sez. III, 18 marzo 2014, n. 6193

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
4. Il legislatore ha in tal modo creato un sistema di
protezione nei confronti dei soggetti danneggiati a seguito
di incidente stradale, tale da rendere effettiva la tutela
introdotta con la previsione dell’obbligo della assicurazio-
ne obbligatoria per la responsabilità civile, di modo che
il soggetto danneggiato possa ottenere dal F.G.V.S., con
alcuni limiti, il risarcimento dei danni anche in ipotesi in
cui non sia possibile identif‌icare il veicolo danneggiante e
di conseguenza l’assicuratore, o il veicolo investitore sia
privo di assicurazione, o l’impresa assicuratrice sia in fase
di liquidazione coatta amministrativa.
5. Dall’insieme di tali norme viene delineata la funzione
della impresa designata come soggetto che agisce per con-
to del F.G.V.S., destinataria della richiesta di risarcimento
dei danni dal momento del verif‌icarsi di una delle ipotesi
previste dall’art. 19 della L. 990/69, che liquida i danni
con somme che sono a carico del F.G.V.S., che provvederà
successivamente al rimborso.
6. Alla luce della disciplina prevista dagli artt. 19 e 20
della L. 990/69 è ammissibile che una società assicuratri-
ce partecipi al giudizio sia in proprio che quale impresa
designata dal F.G.V.S., in quanto fra le due posizioni vi è
autonomia patrimoniale e autonomia di scopo, in quanto
quando l’impresa agisce quale impresa designata opera
per conto e con le f‌inalità proprie della Consap - Gestio-
ne autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, sulla quale ricadono le conseguenza economiche
del risarcimento.
7. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione
e falsa applicazione degli artt. 1901, l° comma, c.c. e 7
legge 24 dicembre 1969 n. 990 in relazione all’art. 360 n. 3
c. p.c. - omessa, insuff‌iciente contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c. ai sensi dell’art. (Omissis)
Viene formulato il seguente quesito di diritto: allorchè,
in un contratto di assicurazione della r.c.a., sul relativo
certif‌icato sia riportata una data di decorrenza del con-
tratto antecedente a quella di pagamento del premio e
questa risulti annotata sullo stesso certif‌icato, è possibile,
ai sensi dell’art. 7 legge 24 dicembre 1969 n. 990, ritenere
che, anche nei confronti dei terzi, la garanzia decorra dal-
le ore ventiquattro del giorno del pagamento?
8. Con il secondo motivo si denunzia omessa, insuff‌i-
ciente contraddittoria motivazione circa un punto decisi-
vo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
La ricorrente conclude nel seguente modo: che la sen-
tenza, pur f‌issando il motivo di diritto da applicarsi nella
ipotesi in cui l’assicurato sia in possesso del certif‌icato di
assicurazione, non ha motivato perchè abbia ritenuto che
l’odierna ricorrente non avesse fornito prova in ordine a
quanto lamentato.
9. I due motivi sono inammissibili perchè l’illustrazione
degli stessi si conclude con un quesito di diritto inadegua-
to e non rispettoso della previsione dell’art. 366 bis c.p.c,
vigente all’epoca della decisione, e con un momento di
sintesi non idoneo.
10. Questa Corte ha affermato che il quesito di diritto
deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., ap-
plicabile ratione temporis alla presente fattispecie, in ter-
mini tali da costituire una sintesi logico - giuridica della
questione, così da consentire al giudice di legittimità di
enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere appli-
cazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dal-
la sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile
il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione,
ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art.
366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposi-
zione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chia-
rire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in
riferimento alla concreta fattispecie sez. un., sentenza n.
26020 del 30 ottobre 2008.
11. Inoltre l’illustrazione di ciascun motivo deve conte-
nere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le
quali la dedotta insuff‌icienza della motivazione la rende
inidonea a giustif‌icare la decisione (Cass. 3441/2008,
2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una
parte del motivo che si presenti, a ciò specif‌icamente e
riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntual-
mente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in
sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità” sez. un., sent. n. 16528 del 2008.
12. Nella specie il quesito di diritto non indica rias-
suntivamente quale sia l’errore di violazione di legge as-
seritamente compiuto dai giudici di merito, né la regula
luris invece applicabile, di modo che Questa Corte non è
messa in grado di esprimere un principio di diritto gene-
ralmente applicabile.
13. La censura di vizio di motivazione nel primo motivo
è assente e nel secondo motivo è corredata da un momento
di sintesi non idoneo ad individuare i punti della motiva-
zione affetti dal vizio denunciato.
Si compensano le spese tenendo conto delle considera-
zioni formulate dal Procuratore Generale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 18 MARZO 2014, N. 6193
PRES. PETTI – EST. STALLA – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. VIVIANI (AVV.TI DEL
BUFALO E GIORDANO) C. AIG EUROPE SA ED ALTRI (AVV.TI GELERA E SOLLAZZO)
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Tampo-
namento y Prova liberatoria y Necessità.
. Per il disposto dell’art. 149, primo comma, del vigente
codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285), il
conducente di un veicolo deve essere in grado di ga-
rantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo,
evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente
medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza
della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa

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