Corte di Cassazione Civile sez. Ii, 12 dicembre 2018, n. 32147

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giur
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
Tuttavia, va rilevato che, nel caso ora all’esame, la sa-
natoria per intervenuta registrazione, sia pure successi-
va, non può all’evidenza sanare la nullità del contratto di
locazione anche per il periodo di durata dello stesso non
indicato nel contratto di locazione successivamente regi-
strato e cioè dal 5 novembre 2011 al 31 agosto 2012. Si
precisa al riguardo che in tale atto è stata indicata come
data di inizio della locazione quella del 1 settembre 2012
mentre il contratto di locazione è stato concluso nel no-
vembre 2011, come allegato concordemente dalle parti (v.
sentenza impugnata p. 4).
Ai principi sopra evidenziati non risulta essersi attenu-
ta la Corte territoriale, precisandosi che resta assorbito da
quanto precede l’esame delle censure motivazionali pure
proposte con il mezzo in scrutinio e che sarà il Giudice del
merito ad esaminare e valutare le ulteriori domande (di
ripetizione di quanto si assume indebitamente versato)
avanzate dal C..
3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 6 della L. n. 392/78, e dell’art. 100 c.p.c.,
nonché degli artt. 658, 663, 665, 666 e 667 c.p.c.”, il ricorren-
te sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la
sussistenza del rapporto in locazione in capo al C. e, quindi,
della sua legittimazione passiva con riferimento al procedi-
mento di sfratto per morosità, in quanto, al momento della
convalida (6 maggio 2013), la casa coniugale (e con essa
il rapporto di locazione) per cui è causa era già stata as-
segnata alla moglie (con provvedimento presidenziale del
13 aprile 2013) e, pertanto, il rapporto di locazione con il
ricorrente era venuto meno e l’immobile doveva essere con-
siderato come riconsegnato alla locatrice, conformemente
alla dichiarazione del difensore della stessa all’udienza in
cui lo sfratto era stato convalidato; mancando il rapporto di
locazione, sia in diritto che in fatto, il Tribunale non avrebbe
potuto convalidare lo sfratto per morosità teso alla forma-
zione di un titolo esecutivo per il rilascio che non poteva più
avvenire da parte del ricorrente.
3.1. Il motivo è inammissibile, riferendosi lo stesso
espressamente (v. ricorso p. 14 e p. 15) alla decisione del
Tribunale e non a quella della Corte di merito impugnata
in questa sede, Corte che, peraltro, si è pronunciata sul-
la convalida di sfratto emessa dal Tribunale, ritenendola
“emessa in difetto di uno dei presupposti prescritti dalla
legge” (v. sentenza impugnata p. 2).
4. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 3, commi 8 e 9 del D.L.vo 14 marzo
2011, n. 23, i cui effetti sono stati salvati dall’art. 5, comma
1 ter dalla L. 23 maggio 2014, n. 80,”, il ricorrente sostiene
che la sentenza impugnata avrebbe comunque violato le
norme indicate in rubrica, atteso che gli effetti delle nor-
me di cui all’art. 3, commi 8 e 9, del D.L.vo 14 marzo 2011,
n. 23, sarebbero stati salvati dalla L. 23 maggio 2014, n. 80,
sicché il ricorrente avrebbe diritto all’applicazione nella
misura ridotta disposta da tali norme ed alla restituzione
di quanto pagato in eccesso.
4.1. Il motivo è infondato alla luce dell’intervenuta
dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost. 14 marzo
2014, n. 50 e, con specif‌ico riferimento all’art. 5, comma
1 ter del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23
maggio 2014, n. 80, v. Corte Cost. 16 luglio 2015, n. 169)
delle norme su cui esso si fonda.
5. In conclusione, va accolto, per quanto di ragione, il
primo motivo; va dichiarato inammissibile il secondo mo-
tivo e va rigettato il terzo motivo; la sentenza impugnata
va cassata in relazione e la causa va rinviata, anche per
le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di
appello di Palermo, in diversa composizione.
6. Stante il parziale accoglimento del ricorso, va dato
atto della insussistenza dei presupposti per il versamen-
to, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato, in
misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello
stesso art. 13, comma 1 bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 12 DICEMBRE 2018, N. 32147
PRES. GIUSTI – EST. SCARPA – P.M. PEPE (CONF.) – RIC. P.A. (AVV. DI PORTO) C.
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI X
Professioni intellettuali y Professionisti y Notai y
Responsabilità professionale y Conf‌igurabilità y In-
dagine della volontà delle parti ex art. 47, comma
2, legge notarile y Compravendita y Di immobile la
cui proprietà sia maturata in capo all’alienante per
effetto di usucapione non dichiarata giudizialmen-
te y Consapevolezza del compratore che l’acquisto
dal preteso usucapiente è a rischio y Inserimento di
apposita clausola nell’atto y Necessità y Omissione
y Conseguenze.
. In tema di responsabilità professionale, il notaio non
è tenuto ad uno specif‌ico controllo della legittimazione
del disponente che si dichiari proprietario per usuca-
pione, e può limitarsi a prendere atto che la volontà
delle parti è espressamente diretta all’effetto traslati-
vo, anche se lo stesso sia insicuro. Poiché, tuttavia, il
notaio ha un obbligo di informazione e di chiarimento
nei confronti delle parti, anche ai f‌ini della funzione
di adeguamento nella compilazione prescritta dell’at-
to che gli aff‌ida l’art. 47, comma 2, legge notarile, egli
deve accertarsi che il compratore abbia ben chiaro il ri-
schio che assume con l’acquisto, per aver fondato l’alie-
nante la sua proprietà sulla maturata usucapione non
accertata giudizialmente. L’acquirente, adeguatamen-
te informato, per una maggior sicurezza del suo acqui-
sto, in assenza delle visure ipocatastali ventennali, può,
allora, richiedere specif‌iche garanzie, oltre quelle ex
artt. 1483 e 1484 c.c., oppure preventivare un congruo
risarcimento nel caso di esito infelice della vendita,
ed il notaio può procedere così alla stipula, riportando
nell’atto i dati forniti dalle parti. In particolare, deve
ritenersi necessario che il notaio precisi nell’atto che
il compratore è consapevole che l’acquisto dal preteso

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