Corte di Cassazione Civile sez. Iii, 25 maggio 2018, n. 13071

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
tributarie, essa ed il contribuente si trovano su di un pia-
no di parità, per cui la c.d. "interpretazione ministeriale",
contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola i contri-
buenti né i giudici e non costituisce fonte di diritto, con
la conseguenza che a tali atti ministeriali non si estende
il principio iura novit curia, né il controllo di legittimità
esercitato dalla Corte di Cassazione (ex art. 111 Cost. e
art. 360 c.p.c.), non essendo essi manifestazione di atti-
vità normativa, bensì atti interni della medesima Pubbli-
ca Amministrazione destinati ad esercitare una funzione
direttiva nei confronti degli uff‌ici dipendenti ma inidonei
ad incidere sul rapporto tributario (v. tra le altre cass. n.
21154 del 2008 e n. 14619 del 2000).
Da quanto esposto discende, per un verso, che il motivo
in esame difetta - in ciascuna delle censure in cui si arti-
cola - di autosuff‌icienza, facendo esso riferimento ad un
atto dell’amministrazione il cui testo non viene riportato
in ricorso e, per altro verso, che esso fonda sul contenuto
di una circolare ministeriale che non può valere ad inte-
grare o interpretare il testo di una disposizione di legge.
È inf‌ine da aggiungere che (anche prescindendo dalle
considerazioni precedenti in ordine alla inconf‌igurabili-
tà, nella specie, del denunciato vizio di motivazione) una
circolare ministeriale, attese le caratteristiche della me-
desima evidenziate dalla giurisprudenza richiamata, non
costituirebbe in ogni caso quel "fatto decisivo" (secondo la
disciplina applicabile ratione temporis) la cui considera-
zione (omessa dai giudici di merito) avrebbe sicuramente
condotto ad una decisione diversa da quella adottata
9. Il denunciato vizio di motivazione deve essere di-
chiarato inammissibile, essendo formulato in relazione
alla previgente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., laddove alla presente controversia, relativa a pro-
posizione di ricorso per cassazione avverso sentenza di
Commissione tributaria regionale depositata l’11 novem-
bre 2013, risulta applicabile il testo dell’art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c., quale sostituito dall’art. 54, comma 1, lett.
b), del D.L. n. 83/2012, convertito, con modif‌icazioni,
nella L. n. 134/2012, che non consente più, nell’interpreta-
zione offertane dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
7 aprile 2014, n. 8053) e successiva giurisprudenza confor-
me, il controllo della motivazione nei casi di motivazione
insuff‌iciente o contraddittoria, salvo che la contradditto-
rietà non si manifesti nel "contrasto irriducibile tra affer-
mazioni inconciliabili", la qualcosa, ad ogni evidenza, non
ricorre nella fattispecie in esame.
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ri-
corrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimi-
tà, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi
e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misu-
ra del 15 per cento del compenso totale per la prestazione,
ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
10. Sussistono i presupposti processuali (nella specie,
inammissibilità/rigetto del ricorso) per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con-
tributo unif‌icato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 25 MAGGIO 2018, N. 13071
PRES. CHIARINI – EST. GRAZIOSI – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. T. (AVV.TI
TOSCANO E ROSSI) C. F. (AVV. PAGLIARA)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno da occupazione immobiliare abusiva
y Risarcimento y Esistenza di danno “in re ipsa” y
Esclusione y Fondamento y Conseguenze.
. Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il
danno subito dal proprietario non può ritenersi sussi-
stente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad
identif‌icare il danno con l’evento dannoso ed a conf‌igu-
rare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così
in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite
della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel
che rileva ai f‌ini risarcitori è il danno-conseguenza, che
deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più
recente intervento nomof‌ilattico (sent. n. 16601 del
2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno
punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa
sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23
Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine
titulo", in quanto particolarmente evidente, può esse-
re agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni
semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio
di tale natura non può includere anche l’esonero dalla
allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’im-
mobile a frutto. (c.c., art. 832; c.c., art. 1223; c.c., art.
1226; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2697) (1)
(1) Le citate Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601 e Cass. civ.,
sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972 trovano pubblicazione, rispet-
tivamente, in Arch. giur. circ. ass. e resp. 2017, 687 e in www.latri-
bunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8
marzo 2012, F.A. conveniva davanti al Tribunale di Salerno,
sezione distaccata di Cava dei Tirreni, la coniuge separata
T.R. per ottenerne la condanna al rilascio di un immobile
di sua proprietà che egli adduceva di averle concesso nel
novembre 2010 in comodato con lo scopo di controllo sul
loro f‌iglio minorenne G., e di cui, venuto meno tale scopo
per essersi il f‌iglio trasferito a (omissis) ed essere divenuto
maggiorenne, aveva già chiesto più volte il rilascio, anche
con una diff‌ida notif‌icatale il 5 gennaio 2012; ne chiedeva
pure la condanna a pagargli le spese di gestione dell’immo-
bile dal novembre 2010 al suo rilascio, a risarcirgli il danno
f‌igurativo per il mancato godimento dell’immobile stesso e
a rifondergli le spese legali sostenute.
Non essendosi costituita la T., con ordinanza del 13
luglio 2012 il Tribunale la condannava al rilascio dell’im-
mobile, alle spese gestionali da novembre 2010 al rilascio,
al risarcimento del danno da mancato godimento e alla
corresponsione delle spese legali.
La base imponibile ai f‌ini ICI è determinata da apposita
norma contenuta nel D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5,
(convertito con L. n. 75 del 1993).
Tale norma stabilisce: "Per gli immobili di interesse
storico o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 3, e successive modif‌icazioni, la base imponibile, ai f‌ini
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal
valore che risulta applicando alla rendita catastale, determi-
nata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di
cui al D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2".
Della norma in questione il legislatore ha dato una in-
terpretazione autentica con la L. n. 342 del 2000, art. 74,
comma 6, stabilendo che "le disposizioni di cui al D.L. 23
gennaio 1992, n. 16, art. 2, convertito, con modif‌icazioni,
dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che,
ai soli f‌ini del medesimo decreto, tra le imposte dirette
è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
3. Con orientamento consolidato, questa Corte ha af-
fermato che la norma di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11,
comma 2, "individua per gli immobili storico-artistici una
sorta di regime tributario sostitutivo prevedendo non un’e-
senzione o una riduzione di imposta (secondo una f‌issata
percentuale), bensì una peculiare modalità di imposizio-
ne astrattamente determinata senza alcun rapporto con il
valore reale (locativo o fondiario) del bene tassato, dato
che il reddito dei predetti immobili è determinato me-
diante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale
è collocato il fabbricato" (Cass. n. 2332/2009).
4. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. un.
5518/2011) hanno osservato che "dalla lettera della norma,
appare immediatamente evidente che l’oggetto dell’impo-
sizione è individuato tout court negli immobili soggetti a
vincolo storico-artistico, senza che sia aggiunta alcuna al-
tra aggettivazione o qualif‌icazione che autorizzi l’interprete
a darne una specif‌icazione, ulteriore rispetto alla qualità
- carattere storico-artistico - che il legislatore ha ritenuto
determinante al f‌ine di sottoporre gli immobili in questione
ad uno speciale regime impositivo, tanto più che la norma in
questione espressamente dispone che tale regime si applica
"in ogni caso". La scelta del legislatore di far riferimento ad
un criterio astratto "in ogni caso il reddito...è determinato
mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è
collocato il fabbricato" - non consente all’interprete di in-
trodurre una limitazione all’applicabilità della norma che
ridurrebbe il valore dell’espressione "in ogni caso" utilizzata
dal legislatore e svaluterebbe anche la qualità, il carattere
storico-artistico dell’immobile, che rappresenta, nell’insin-
dacabile scelta legislativa, l’unica ragione giustif‌icatrice
dell’applicazione di un regime impositivo speciale.
5. La Corte costituzionale nella sentenza n. 346 del
2003, ha affermato che la scelta del legislatore appare
"tutt’altro che arbitraria o irragionevole, in considerazio-
ne del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge
sulla proprietà di siffatti beni quale rif‌lesso della tutela
costituzionale loro garantita dall’art. 9 Cost., comma 2".
Ed è chiaro che questo "complesso di vincoli ed obblighi
gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale
rif‌lesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art.
9 Cost., comma 2", non muta, nè nella sostanza, né nella
gravosità, a seconda della destinazione, ad uso abitativo o
ad uso diverso, o anche della categoria catastale di classi-
f‌icazione dell’immobile che ne sia specif‌icamente oggetto,
costituendo gli immobili di interesse storico-artistico, sot-
to l’indicato aspetto, una categoria omogenea.
Da tali posizioni, signif‌icative della complessità del
tema, si ricava che la ratio legis della disposizione di cui
alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, è data dalla neces-
sità di tenere conto del fatto che i proprietari degli immo-
bili appartenenti alla tipologia considerata dalla norma in
questione debbono affrontare, nell’interesse pubblico alla
conservazione dei beni culturali, costi di manutenzione
così rilevanti da rendere non sicuramente determinabile
il reddito effettivo.
6. Questa Corte ha altresì affermato, con orientamento
dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, che "non
avrebbe senso logico introdurre, all’interno dell’unitaria
categoria degli immobili di interesse storico-artistico, una
distinzione tra detti immobili secondo la loro destinazione
d’uso o la loro classif‌icazione catastale: né l’interesse pubbli-
co alla conservazione dell’immobile di interesse storico-arti-
stico, né i costi di manutenzione, f‌inalizzati alla tutela di tale
interesse, né l’incertezza sulla determinazione del reddito
effettivo che l’incidenza di tali costi causa, dipende (né può
dipendere) dalla diversa destinazione, abitativa o meno, o
dalla diversa classif‌icazione catastale dell’immobile. Sicché
limitare l’applicazione della disposizione di cui alla L. n. 413
del 1991, art. 11, comma 2, ai soli immobili di interesse sto-
rico-artistico destinati ad uso abitativo o a quelli classif‌icati
in una determinata categoria catastale (ad es. la categoria
"A"), signif‌icherebbe introdurre nel sistema una distinzione
non ragionevole - tenuto conto della ratio legis della norma
speciale - e optare, di conseguenza, per un’interpretazione
della stessa norma che non sarebbe costituzionalmente
orientata" (Cass. n. 14149 del 2009, in motivazione).
7. Alla luce del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5,
(convertito con L. n. 75 del 1993) - che disciplina la tassa-
zione dei predetti immobili ai f‌ini ICI e della ricordata nor-
ma di interpretazione autentica - la L. n. 342 del 2000, art.
74, comma 6, - di tale disposizione, anche ai f‌ini ICI, la tas-
sazione degli immobili risponde ad una regola "speciale"
che istituisce un "regime tributario sostitutivo" di quello
cui soggiacciono gli immobili che non abbiano quella par-
ticolare "qualità" - il vincolo di interesse storico o artistico
- costitutiva della ratio della specialità della disciplina.
Da quanto sopra esposto deve ritenersi che ai fabbrica-
ti (anche strumentali) di interesse storico-artistico pos-
seduti da imprese/società si applichi la previsione di cui
all’art. 11, comma 2 della L. 413/1991.
8. È inoltre da rilevare che, secondo la costante giuri-
sprudenza di questo giudice di legittimità, l’Amministra-
zione f‌inanziaria non ha poteri discrezionali nella deter-
minazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme

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