Corte di Cassazione Civile sez. V, 2 febbraio 2018, n. 2565

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 2 FEBBRAIO 2018, N. 2565
PRES. CHINDEMI – EST. BALSAMO – P.M. SORRENTINO (CONF.) – RIC. L.M.R.E.
(AVV. BLASKOVIC) C. AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
TRIESTE (AVV. GEN. STATO)
Tributi (in generale) y Esenzioni ed agevolazio-
ni (benef‌ici) y Agevolazioni prima casa y Requisiti
y Art. 1, nota seconda bis, della tariffa allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo applicabile “ra-
tione temporis” y Idoneità della casa di abitazione
pre-posseduta y Idoneità abitativa oggettiva e sog-
gettiva y Rilevanza.
. In tema di agevolazioni prima casa, ai sensi dell’art. 1,
comma 4, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allega-
ta al D.P.R. n. 131 del 1986 - nel testo (applicabile “ra-
tione temporis”) introdotto dall’art. 16 del D.L. n. 155
del 1993 (conv., con modif‌icazioni, nella L. n. 243 del
1993) - «l’idoneità» dell’abitazione pre-posseduta va va-
lutata sia sotto il prof‌ilo oggettivo (effettiva inabitabili-
tà), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato
per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso
che il benef‌icio trova applicazione anche nell’ipotesi di
disponibilità di un alloggio che non sia concretamente
idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a
soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. (d.p.r.
26 aprile 1986, n. 131; d.l. 22 maggio 1993, n. 155) (1)
(1) Si rinvia alle citate Cass. civ. 8 gennaio 2010 n. 100 e Cass. civ. 18
febbraio 2003, n. 2418, entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L.M.R.E. e C.P. impugnavano gli avvisi emessi dall’A-
genzia delle Entrate, con i quali veniva dichiarata la deca-
denza dalle agevolazioni prima casa, in quanto gli acqui-
renti risultavano, al tempo dell’acquisto dell’immobile sito
in (omissis), già contitolari dell’immobile di (omissis) del
medesimo comune, sul rilievo che detto immobile, acqui-
stato senza agevolazioni all’atto della compravendita, era
privo dei requisiti di abitabilità, ragion per cui nè sotto il
prof‌ilo oggettivo nè sotto quello soggettivo poteva essere
considerata idonea casa di abitazione.
A tal f‌ine depositavano una c.t.p. che descriveva la si-
tuazione igienico – sanitaria dell’immobile e certif‌icazione
Asl relativa al medesimo immobile.
La CTP di Trieste, riuniti i ricorsi proposti separata-
mente dai coniugi, li rigettava, ritenendo non applicabile
la giurisprudenza di legittimità citata dai ricorrenti sia
perchè faceva riferimento a fattispecie difforme sia per-
chè intervenuta solo in data 8 gennaio 2010, dopo l’insor-
genza della controversia.
Avverso la sentenza dei primi giudici, interponevano
gravame i contribuenti sostenendo l’erronea applicazione
del principio giuridico affermato dalla Corte e l’irrilevan-
za dell’epoca della pronuncia di legittimità, reiterando le
medesime difese svolte in primo grado.
L’Agenzia delle Entrate insisteva nell’affermare che la
prima abitazione era stata dimorata a lungo dai coniugi,
anche dopo la nascita del secondo f‌iglio.
La CTR del Friuli Venezia Giulia rigettava l’appello con-
fermando la prima sentenza, sul presupposto della idonei-
tà oggettiva dell’alloggio ad essere adibito ad abitazione,
tenendo conto che i ricorrenti avrebbero potuto richiedere
il mutamento di classif‌icazione dell’immobile di (omissis).
Avverso la sentenza n. 110-7-2012 del 3 settembre 2012,
proponevano ricorso i coniugi L. - C., aff‌idandosi a due mo-
tivi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe,
con la quale la Commissione Tributaria Regionale, riget-
tandone l’appello, confermava la decisione di primo grado.
Resisteva con memoria l’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunziando - ex
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione e falsa applica-
zione dell’art. 1, nota 2 bis della Tariffa parte prima al-
legata al D.P.R. n. 131 del 1986, lamentano, che la CTR,
aderendo alla pronuncia dei giudici di primo grado, abbia
ritenuto che il precedente acquisto (avvenuto nel 1996)
aveva ad oggetto un immobile di mq 50,00 (ovvero mq.
34, detratta la parte bassa di mq 14), idoneo alle esigenze
abitative del nucleo familiare dei contribuenti (composto
da 4 unità), così dando rilievo ad un parametro soggettivo
(utilizzazione di fatto), senza invece valutare il parametro
oggettivo della classif‌icazione catastale (A 4: casa di abi-
tazione di tipo polare) e la carenza dei requisiti igienico -
sanitari dell’abitazione che la rendevano inidonea all’uso.
In particolare, i giudici di appello sostenevano che era
onere dei proprietari modif‌icare la classif‌icazione catasta-
le del sottotetto sulla base della perizia allegata e della
certif‌icazione dell’USL.
3. Con il secondo motivo, i contribuenti censurano la
sentenza impugnata per omessa, insuff‌iciente e contrad-
dittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto
decisivo della controversia prospettato dalla parte, poichè
i giudici di appello non avevano considerato il requisito
accertato dell’inidoneità abitativa (trattandosi di sottotet-
to), ma solo la classif‌icazione catastale del cespite.
4. Si tratta di motivi suscettibili di considerazione con-
giunta, in quanto tutti basati – nella prospettiva della vio-
lazione di legge e della carenza motivazionale - sulla me-
desima questione attinente alla rilevanza dell’inidoneità
soggettiva dell’immobile acquistato, al f‌ine di avvalersi delle
agevolazioni f‌iscali per l’acquisto della cd. “prima casa”.
Giova premettere che il D.P.R. n. 131 del 1986, indica
quale presupposto dell’ottenimento dell’agevolazione “pri-
ma casa” la non titolarità (e cioè la cosiddetta “impossi-
denza”), da parte dell’acquirente:
a) “dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui
è situato l’immobile da acquistare” (Nota 2-bis, comma 1,
lett. b), all’art. 1, TP1);
b) “dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni” tempo
per tempo vigenti a far tempo dalla legge 22 aprile 1982, n.
168, in avanti (Nota 2-bis, comma 1, lett. c), all’art. 1, TP1).
L’elemento impediente del citato Decreto è la mera
“pre-possidenza” di un’”altra casa di abitazione”, e cioè
senza null’altro aggiungere per qualif‌icare tale “pre-pos-
sidenza” di altra casa (o situata nel medesimo Comune o
acquistata con l’agevolazione in parola), indipendente-
mente dalle sue caratteristiche strutturali.
Detto riferimento alla “pre-possidenza” (senza altra
qualif‌icazione) di un’“altra casa” qualsiasi, è da ritenere
un riferimento consapevole operato dal legislatore.
Difatti, l’attuale formulazione normativa venne intro-
dotta dopo le modif‌iche che, dal 24 gennaio 1993 al 31 di-
cembre 1995, regolarono la materia: il disposto del D.L.
23 gennaio 1993, n. 16, art. 1, comma 1, convertito in L.
24 marzo 1993, n. 75 (per il quale l’acquirente doveva di-
chiarare “di non possedere altro fabbricato o porzioni di
fabbricato idoneo ad abitazione”, quando in precedenza
era invece richiesto che l’acquirente dichiarasse “solo” “di
non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o
porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione”), e
poi il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16, convertito in L.
19 luglio 1993, n. 243 (il quale ribadiva che l’acquirente
doveva dichiarare “di non possedere altro fabbricato o por-
zioni di fabbricato idoneo ad abitazione”).
In altri termini, con il predetto D.L. 23 gennaio 1993,
n. 16, art. 1, comma 1, convertito in L. 24 marzo 1993, n.
75, venne introdotto il principio (poi reiterato dal D.L. 22
maggio 1993, n. 155, art. 16, convertito in L. 19 luglio 1993,
n. 243) in base al quale la “pre-possidenza” di una abita-
zione in tanto non era ostativa a un nuovo acquisto age-
volato in quanto si trattasse di un fabbricato non “idoneo
ad abitazione”; concetto, quello della “idoneità”, del quale
l’Amministrazione provò a suggerire una interpretazione
in senso “oggettivo”, ma che era inevitabilmente intriso di
un forte carattere di “soggettività”.
Dopo due anni dall’entrata in vigore della norma re-
cante quel concetto di “idoneità” (vale a dire del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, art. 1, comma 1, convertito in L. 24
marzo 1993, n. 75), il legislatore intervenne con la L. 28
dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131 (in vigore dal
1 gennaio 1996 e dunque attinente al caso di specie), ri-
pristinando lo status quo erat ante, e cioè sancendo che
l’acquirente dovesse dichiarare solamente “di non essere
titolare (...) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abita-
zione di altra casa di abitazione nel territorio del comune
in cui è situato l’immobile da acquistare” (e, quindi,
espungendo dal testo normativo qualsiasi riferimento alla
“idoneità” del fabbricato pre-posseduto e, con esso, qual-
siasi valutazione soggettiva in ordine alla capacità della
casa pre-posseduta a costituire, o meno, una soddisfacen-
te sistemazione abitativa).
5. In relazione ai rapporti tra le leggi succedutesi nel
tempo, la Corte (Cass. 30 novembre 2005, n. 26115) ha, in
un primo momento, affermato che “in tema di agevolazioni
tributarie, la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma
131 - a differenza del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, con-
vertito con modif‌iche dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 – non
richiede, per la fruizione delle agevolazioni ivi previste per
l’acquisto d’immobili destinati ad uso abitativo, che il bene
venga acquistato nel comune di residenza o in quello ove
l’acquirente svolge la sua attività lavorativa, ma solo che il
contribuente dichiari che intende adibire l’immobile stesso
a propria abitazione e che ivi stabilisca la propria residenza
entro un anno dall’acquisto; tale disposizione, non avendo
effetto retroattivo né natura interpretativa, non è applica-
bile agli atti di acquisto posti in essere anteriormente alla
sua entrata in vigore, i quali, in conformità ai principi ge-
nerali in materia tributaria, restano pertanto regolati dalla
legge vigente al momento della stipulazione dell’atto.
Successivamente, relativamente al fatto che la predetta
normativa di cui al D.L. n. 16 del 1993 e al D.L. n. 155 del
1993 (che era esplicita sul punto della “idoneità” della casa
preposseduta) era stata sostituita (con la L. 28 dicembre
1995, n. 549, art. 3, comma 131) da una disciplina in cui il
concetto di “idoneità” non era più previsto, la Corte ha rite-
nuto (nella sentenza n. 18128 del 2009) che “la successiva
normativa, lungi dall’introdurre un requisito nuovo, appare
invece meramente interpretativa di quella precedente”.
6. Benchè la legislazione successiva al 31 dicembre
1995 non menzionasse più il requisito della “idoneità”
della casa “pre-posseduta” (previsto invece nella legi-
slazione vigente tra il 24 gennaio 1993 e il 31 dicembre
1995), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in
realtà, essa non lo aveva espunto, poichè il concetto di abi-
tazione presuppone implicitamente il requisito della “ido-
neità”, con la conseguenza che, se la casa “pre-posseduta”
(ovunque ubicata e anche se acquistata con l’applicazione
dell’agevolazione “prima casa”) non è “idonea”, la sua pre-
senza non impedirebbe l’ottenimento (o la reiterazione)
dell’agevolazione “prima casa” in occasione di un nuovo
acquisto. Se è indubbio che le disposizioni della L. n. 549
del 1995, hanno chiaramente abrogato quelle contenute
nella Legge del 1993, secondo il brocardo lex posterior de-
rogat priori, criterio cronologico per risolvere le antinomie
legislative, tuttavia, il concetto di idoneità o inidoneità è
stato ritenuto, da un certo indirizzo di legittimità, intrin-
seco alla nozione di abitazione, risultando del tutto irrile-
vante (v. Cass. sentenza 2009 n. 18129) la rimozione del
relativo termine dalla disposizione in parola.
La giurisprudenza si è occupata, in un primo momento,
della “idoneità” della casa preposseduta, in vertenze in-
sorte tra il f‌isco e i contribuenti per atti di acquisto stipu-
lati appunto tra il 24 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995,
nelle quali l’Amministrazione sosteneva (al cospetto di un
dettato normativo che conferiva appunto rilevanza alla si-
tuazione di “inidoneità” della casa “pre-posseduta”) una
visione “oggettiva” del concetto di “idoneità”, esclusa dai
giudici, secondo i quali il concetto di “idoneità” era per
sua natura fortemente connotato da intrinseche caratte-
ristiche di soggettività.
Successivamente, nonostante il mutato scenario legi-
slativo sopra descritto, la questione della “idoneità” della
casa pre-posseduta è tornata all’attenzione della Corte.
7. In particolare, nella sentenza n. 18128 del 2009, la
Suprema Corte ha ritenuto che “il requisito della “impos-

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