Corte Di Cassazione Civile Sez. V, 24 Maggio 2017, N. 13033

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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
ché un’obbligazione soggettivamente complessa può rite-
nersi parziaria, e quindi scindersi in tante obbligazioni
quanti sono i debitori, ognuno dei quali resta obbligato per
la sua parte, soltanto se la solidarietà sia espressamente
negata dalla volontà delle parti o dalla legge. È, tuttavia,
proprio la stretta correlazione esistente tra l’obbligo dei
condomini di sostenere le spese condominiali ed il diritto
dominicale che lega pro quota il singolo partecipante alle
parti ed ai servizi comuni, che comporta che il condomino
debba vedere limitata la misura della propria responsabili-
tà in rapporto alla misura della propria partecipazione. In
tal senso, il criterio di ripartizione parziario delle spese, ex
art. 1123 c.c., attiene, appunto, alla fase costitutiva dell’ob-
bligo di contribuzione del singolo, e non a quella della sua
opponibilità ai terzi. Né ha rilievo Cass. sez. II, sentenza
n. 21907 del 21 ottobre 2011, la quale ha riconosciuto il
debito solidale dei comproprietari di un’unità immobiliare
nei confronti del condominio per il pagamento degli oneri
condominiali relativi alla loro intera porzione intesa come
cosa unica. Questa pronuncia non contraddice il principio
enunciato da Cass. sez. un. n. 9148 del 2008, riguardando
essa la diversa problematica delle obbligazioni contratte
dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la
questione relativa al se le obbligazioni dei comproprie-
tari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nel-
la disciplina del condebito ad attuazione solidale. Si ha
riguardo, nel caso in esame, a fattispecie sottratta ratione
temporis all’applicabilità dei primi due commi dell’art. 63
disp. att. c.c. come riformulati dalla legge n. 220/2012. Oc-
corre considerare come, ogni qual volta l’amministratore
contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni,
concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole
quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato
appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomi-
ni, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione
al condominio ai sensi dell’art. 1123 c.c. In particolare, il
terzo creditore può agire nei confronti del condomino mo-
roso per ottenerne il pagamento della rispettiva quota di
partecipazione alla spesa, ma sempre che e f‌intanto che
questa sia inadempiuta. Presupposto per l’azione diretta
portata dal terzo creditore nei confronti del singolo con-
domino è, quindi, che questi non abbia adempiuto al pa-
gamento della sua quota dovuta ex art. 1123 c.c. all’ammi-
nistratore f‌ino ancora al momento il cui il giudice emetta
la sua sentenza di condanna. Di tal che, questa Corte ha
affermato che il singolo condomino è pur sempre obbligato
a pagare al condominio, e non al terzo, le spese dovute in
forza dei criteri di riparto ex lege o da convenzione, né può
utilmente opporre all’amministratore che il pagamento sia
stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si
assume, ciò altererebbe la gestione complessiva del con-
dominio (Cass. sez. II, 29 gennaio 2013, n. 2049). Altret-
tanto, si è affermato in giurisprudenza (Cass. sez. VI-2,
17 febbraio 2014, n. 3636) che l’amministratore è l’unico
referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso
i terzi per la conservazione delle cose comuni, di tal che
il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a
mani del creditore del condominio non sarebbe comunque
idoneo ad estinguere il debito “pro quota” dello stesso rela-
tivo ai contributi ex art. 1123 c.c. Il pagamento effettuato,
pertanto, dal condomino La Palombara all’amministratore
del Condominio di via Fossacesia 142, Lanciano, della pro-
pria quota di spese relative alla manutenzione dell’edif‌icio
condominiale non poteva lasciare lo stesso La Palombara
ancora debitore per lo stesso importo verso Nicola Bomba,
creditore della gestione condominiale.
Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condan-
nato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio
di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di
cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di ver-
samento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’im-
pugnazione integralmente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 24 MAGGIO 2017, N. 13033
PRES. DI CERBO – EST. MANCUSO – RIC. AGENZIA DELLE ENTRATE (AVV. GEN.
STATO) C. PROVINCIA DI GENOVA ED ALTRA
Imposta di registro y Determinazione della base
imponibile y Trasferimento immobiliare in procedu-
re esecutive e/o aste pubbliche y Metodo del "prezzo
valore" y Applicabilità.
. A seguito della sentenza Corte cost. n. 6/2014, anche
in caso di trasferimenti immobiliari effettuati nell’am-
bito di procedure esecutive o di aste pubbliche, l’ac-
quirente di immobile abitativo ha diritto di richiedere
e di avvalersi, in sede di atto notarile e ai fìni delle im-
poste di registro, ipotecaria e catastale, del criterio del
"prezzo valore" (tassazione su base catastale). (Mass.
Redaz.) (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44) (1)
(1) Si rinvia, per utili riferimenti, alla citata sentenza Corte cost. 23
gennaio 2014, n. 6, in www.giurcost.org, che ha dichiarato illegittimo
l’articolo 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- legge f‌inanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per
gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acqui-
siti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto,
i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche
o professionali, di chiedere che, in deroga all’art. 44, comma 1, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle di-
sposizioni concernenti l’imposta di registro), la base imponibile ai f‌ini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R.
n. 131 del 1986, fatta salva l’applicazione dell’art. 39, primo comma,
lettera d), ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Dispo-
sizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 529/2011, la Commissione tribu-
taria regionale di Genova confermava la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Genova che, in
accoglimento di ricorso della Provincia di Genova, aveva

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