Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 24 Agosto 2015, N. 17072

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
rilevanza costituzionale (arg. ex Cass. 20 marzo 1996, n.
23619; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691) né trova specif‌i-
ca garanzia nel sistema processuale, ma postula soltanto
che una domanda o una questione venga successivamente
proposta a due giudici di grado diverso e non pure che essa
venga effettivamente decisa da entrambi (Cass. 9 luglio
1987, n. 5976).
1.2. Il primo motivo va, pertanto, accolto nei termini
sopra indicati.
2. Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assor-
bimento del secondo mezzo con cui la società ricorrente
lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c.
in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, inesistenza della
gravità dell’inadempimento. Violazione dell’art 24 della
Costituzione”.
3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del
ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va,
pertanto, cassata in relazione alle censure accolte e la
causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio
di legittimità, alla Corte di appello di Genova, in diversa
composizione, non vertendosi per quanto sopra eviden-
ziato, nell’ipotesi disciplinata dal terzo comma dell’art.
383 c.p.c.. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 24 AGOSTO 2015, N. 17072
PRES. ODDO – EST. FALASCHI – P.M. PRATIS (CONF.) – RIC. IMM. ABITARE
BOLOGNA DUE S.R.L. (AVV.TI PRIMICERI ED ALTRI) C. COLLINA ED ALTRO (AVV.TI
RAIMONDI ED ALTRO)
Parti comuni dell’edif‌icio y Muri y Modif‌icazione
unilaterale di una parte comune da parte del sin-
golo condòmino y Tutela possessoria y Esperibilità
y Condizioni y Fattispecie in tema di apposizione di
canna fumaria sulla facciata condominiale.
Parti comuni dell’edif‌icio y Canna fumaria y Ri-
mozione y Obbligatorietà y Sussistenza.
. È esperibile la tutela possessoria ove il singolo con-
dòmino abbia alterato o violato, senza il consenso degli
altri condòmini, lo stato di fatto e la destinazione di una
parte comune dell’edif‌icio, sì da impedire o restringere
il godimento spettante agli altri compossessori "pro in-
diviso" (Nella specie era stata eretta, sulla facciata del
palazzo, una canna fumaria di dimensioni non trascu-
rabili che, priva di qualsiasi collegamento dal punto di
vista architettonico o funzionale con la parete esterna
dell’edif‌icio, costituiva un elemento di grave degrado e
alterava notevolmente l’estetica del fabbricato). (c.c.,
art. 1102; c.c., art. 1117; c.c., art. 1140; c.c., art. 1168)
. Deve essere rimossa la canna fumaria montata sul
muro di conf‌ine di un palazzo di pregio, in quanto al-
tera notevolmente l’estetica dell’edif‌icio, impone una
servitù di stillicidio di acque sporche dovute alla con-
densazione dei fumi e costituisce turbativa al godimen-
to della luce. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1102; c.c., art.
1117; c.c., art. 1140; c.c., art. 1168)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato nel febbraio 2003 Ma-
ria Collina e Duilio Berti evocavano, dinanzi al Tribunale
di Bologna, l’Immobiliare Abitare Bologna Due s.r.l. espo-
nendo che la società convenuta aveva apposto sul muro
comune una canna fumaria, nell’ambito di una corte di un
palazzo di pregio, oggetto di vincolo per interesse storico-
artistico ed architettonico, che costituiva sfregio della
facciata della medesima corte, previsto peraltro dall’art.
11 del regolamento condominiale che le canne fumarie
dovessero essere poste all’interno delle singole unità im-
mobiliari; aggiungevano che la canna fumaria era stata
apposta ad una distanza ridotta dalla loro proprietà, de-
terminando una riduzione della visibilità superiore della
f‌inestra del loro appartamento, oltre ad avere imposto una
servitù di stillicidio di acque sporche derivanti da una
condensazione dei fumi, da cui derivavano inf‌iltrazioni di
acqua sui loro muri; chiedevano, pertanto, la immediata
rimozione della stessa.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della
convenuta, il giudice adito, rigettava l’istanza interdittale.
In virtù di rituale appello interposto dai Collina - Ber-
ti, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza della
società appellata, che proponeva appello incidentale re-
lativamente al capo delle spese (compensate), accoglieva
il gravame principale e in riforma della decisione di prime
cure, ordinava alla appellata di ripristinare lo stato dei
luoghi, rimuovendo l’opera oggetto di turbativa.
A sostegno della decisione adottata la corte territoriale
evidenziava che la canna fumaria in contestazione, nono-
stante le condizioni della facciata, bisognevole di ordina-
ria manutenzione, presentava dimensioni non trascurabi-
li, essendo posta all’interno di una struttura prefabbricata,
per cui alterava notevolmente l’estetica dell’edif‌icio e rap-
presentava un elemento di grave degrado.
Aggiungeva che doveva ritenersi sussistere anche la tur-
bativa al godimento della luce proveniente dalla f‌inestra
collocata proprio al di sotto della canna fumaria, costituen-
do un ingombro che provocava ombra sulla f‌inestra dell’ap-
partamento sottostante, diminuendone la luminosità.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di
Bologna ha proposto ricorso per cassazione la Immobiliare
Abitare Bologna Due s.r.l., sulla base di tre motivi, cui han-
no resistito i Collina - Berti con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustra-
tive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pregiudiziale l’esame della questione della (in)tem-
pestività del ricorso dedotta dai resistenti nel controricor-
so. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 30 marzo
2010 n. 7607) hanno affermato il principio, ribadito in nu-
merose pronunce, secondo cui, a seguito della sentenza n.
477 del 2002 della Corte costituzionale - che dispone che
la notif‌ica di un atto processuale si intende perfezionata,
per il notif‌icante, al momento della consegna del mede-
simo all’uff‌iciale giudiziario - la tempestività della propo-

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