Corte di Cassazione Civile sez. V, 15 dicembre 2017, n. 30148

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
LEGITTIMITÀ
giudice. L’appello, infatti, non è un passaggio "necessario"
della giurisdizione ma, in quanto mezzo di controllo rispet-
to alla decisione di primo grado, è subordinato alla possibi-
lità astratta ed al rilievo concreto di ragioni critiche a fron-
te delle valutazioni compiute dal primo grado, altrimenti
risolvendosi in una scelta puramente "dilatoria", estranea
alla funzione attribuitagli dal legislatore nella interpreta-
zione fornita dalle Sezioni Unite ed irrimediabilmente de-
stinata alla declaratoria di inammissibilità.
Deve pertanto affermarsi che il motivo di appello con
il quale si contesti la responsabilità dell’imputato è inam-
missibile quando, non confrontandosi con le plurime ed
analitiche ragioni argomentative esposte dal primo giu-
dice, insista nel negare apoditticamente la colpevolezza
ovvero proceda ad una valutazione parziale, parcellizza-
ta ed inidonea della ricostruzione complessiva dei fatti e
delle ragioni argomentative esposte dal primo giudice.
2.4 Anche il secondo motivo è inammissibile e ciò sia
perché assorbito nella inammissibilità del primo ed altresì
perché manifestamente infondato posto che il giudice di
appello ha comunque proceduto con le argomentazioni
esposte a p. 4 della sentenza impugnata alla valutazione
delle doglianze proposte.
2.5 È appena il caso di notare che nel caso in esame
non può dichiararsi l’estinzione del contestato reato per
intervenuta prescrizione e ciò perché la contestata reci-
diva è stata espressamente ritenuta equivalente rispetto
alle riconosciute attenuanti generiche dal giudice di se-
condo grado (vedi p. 5 della motivazione di appello).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammis-
sibile a norma dell’art. 606 comma 3, c.p.p.; alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i prof‌ili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in Euro 2.000,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 15 DICEMBRE 2017, N. 30148
PRES. GRECO – EST. IANNELLO – P.M. ZENO (CONF.) – RIC. PRIMAUTO S.R.L.
(AVV.TI FANTOZZI E GIULIANI) C. AGENZIA DELLE ENTRATE
Tributi erariali indiretti y Imposta sul valore ag-
giunto y Detrazione y Irregolarità f‌iscali o evasione
y Buona fede del cessionario o committente y Ri-
parto dell’onere probatorio y Fattispecie relativa
ad acquisto di autovetture di provenienza comuni-
taria da società nazionali f‌ittiziamente interposte.
. In tema di contenzioso tributario, l’Amministrazione
f‌inanziaria, ove contesti al cessionario/committente
l’assenza di buona fede in caso di irregolarità f‌iscali o
di evasione, ha l’onere di allegare e provare gli elemen-
ti probatori su cui si fonda la contestazione, tra i quali
possono rilevare, in via indiziaria, quali elementi sinto-
matici della mancata esecuzione della prestazione dal
fatturante, l’assenza della minima dotazione personale
e strumentale, l’immediatezza dei rapporti (cedente/
prestatore fatturante interposto e cessionario/com-
mittente), una conclamata inidoneità allo svolgimen-
to dell’attività economica e la non corrispondenza tra
i cedenti e la società coinvolta nell’operazione. In tal
caso, conseguentemente, grava in capo al contribuente
l’onere di provare di non essere a conoscenza del fatto
che il fornitore effettivo del bene o della prestazione
non fosse il fatturante ma altri. (In applicazione del
principio, la S.C., con riferimento a detrazioni IVA e
costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti
connesse all’acquisto di autovetture di provenienza co-
munitaria da società nazionali f‌ittiziamente interposte,
ha censurato la sentenza di merito per non aver rite-
nuto assolto l’onere gravante in capo al contribuente
che, invece, aveva indicato i diversi elementi volti a
dimostrare l’apparente operatività delle società inter-
poste e l’idoneità delle stesse ad eseguire le prestazioni
fatturate). (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54; c.c.,
art. 2697) (1)
(1) Sostanzialmente in termini, si veda Cass. civ. 20 gennaio 2016, n.
967, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con avvisi di accertamento emessi sulla base di
p.v.c. della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate,
Uff‌icio di Merate, recuperava a tassazione, nei confronti
della Primauto S.r.l., a f‌ini Irpeg per l’anno 2003, Ires per
l’anno 2004, Irap per gli anni 2003 e 2004, Iva per gli anni
2002, 2003 e 2004, le detrazioni Iva ed i costi relativi ad
operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, connes-
se all’acquisto di autovetture di provenienza comunitaria
da società nazionali considerate f‌ittiziamente interpo-
ste. L’Uff‌icio procedeva altresì al recupero, a f‌ini Irpeg e
Irap per l’anno 2003, tra le rimanenze f‌inali del relativo
esercizio, di alcune autovetture ritenute artif‌iciosamente
contabilizzate tra i beni strumentali e pertanto sottratte
al reddito imponibile con la connessa indebita detrazione
anche della relativa quota di ammortamento.
I ricorsi proposti dalla contribuente avverso tali atti
impositivi, previa riunione, erano rigettati dalla adita
C.T.P. di Lecco.
La C.T.R. della Lombardia, con la sentenza in epigrafe,
ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo legitti-
mi gli atti impositivi con riferimento ad entrambi i rilievi.
2. Avverso tale decisione la Primauto S.r.l. in liquidazio-
ne propone ricorso sulla base di nove motivi.
L’intimata non svolge difese nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente dedu-
ce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in re-
lazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per avere i giudici
d’appello ritenuto che l’onere di provare l’esistenza delle
operazioni contestate dal f‌isco e, precisamente, l’effetti-

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