Corte di Cassazione Civile sez. V, ord. 4 ottobre 2017, n. 23145

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
LEGITTIMITÀ
to della certezza che la volontà dell’imputato sia stata
orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o
il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclu-
sivamente dal comportamento "non iure" osservato dall’a-
gente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi
sintomatici, quali la specif‌ica competenza professionale
dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il prov-
vedimento ed i rapporti personali tra l’agente e il sogget-
to o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio
patrimoniale o subiscono danno (sez. VI, n. 35814 del 27
giugno 2007, Pacia e altri, Rv. 237916).
La Corte ha, inoltre, ritenuto che una condotta di omes-
so controllo in relazione ad una situazione di illegittimità,
pur grave e diffusa, negli atti di un’amministrazione comu-
nale non può equivalere a ritenere dimostrata la presen-
za del dolo dell’abuso di uff‌icio affermando che la prova
dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della
certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata
proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno
ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusi-
vamente dal rilievo di un comportamento "non iure" os-
servato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in
altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva "ra-
tio" ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la
specif‌ica competenza professionale dell’agente, l’apparato
motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore
dei rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti
che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimo-
niale o subiscono danno (sez. VI, n. 21192 del 25 gennaio
2013, Barla e altri, Rv. 255368).
3. Esula, pertanto, dall’alveo di legittimità il giudizio
espresso dalla sentenza di "oggettiva f‌inalizzazione" della
condotta omissiva posta in essere dal ricorrente, essendosi
omesso di motivare sulla intenzionalità favoritrice rispetto
ad una condotta tenuta nel corso di un occasionale control-
lo su strada nei confronti di un soggetto privo di relazioni
con il ricorrente ed a seguito del quale non fu comunque
consentita la prosecuzione della marcia del veicolo.
4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata rinvian-
do per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, ORD. 4 OTTOBRE 2017, N. 23145
PRES. CAPPABIANCA – EST. LOCATELLI – RIC. AGENZIA DELLE ENTRATE (AVV.
GEN. STATO) C. AUTONOLEGGIO DEMONTIS S.P.A. (AVV. ISETTA)
Tributi erariali diretti y Imposta sul reddito delle
persone f‌isiche y Redditi di impresa y Determinazio-
ne del reddito y Detrazioni y Ammortamenti y Coef-
f‌icienti di ammortamento y Attività di autonoleggio
y Qualif‌icazione come servizio pubblico y Esclusione
y Conseguenze.
. In tema di determinazione dei coeff‌icienti di ammor-
tamento, poiché l’attività di noleggio di autovetture
senza conducente non integra un contratto di traspor-
to ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di lo-
cazione con i quali il noleggiatore concede l’utilizzo di
una cosa mobile all’altra parte verso corrispettivo per
un determinato periodo, ad essa non si applica il co-
eff‌iciente del 30 per cento del costo delle autovettu-
re utilizzate, previsto dalla tabella allegata al d.m. 31
dicembre 1988 per i "Servizi di trasporto persone con
autovettura da piazza e da rimessa"- voce "Autovetture
in genere (servizio pubblico)", bensì quello inferiore
del 25 per cento indicato dalla voce residuale "Auto-
veicoli, motoveicoli e simili". (c.c., art. 1571; c.c., art.
1678; d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102; d.m. 31
dicembre 1988) (1)
(1) Non risultano precedenti che trattino l’esatta fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verif‌ica f‌iscale nei
confronti della società Autonoleggi De Montis S.p.a., con-
clusa con processo verbale di constatazione del 22 febbraio
2005. Di seguito emetteva un avviso di accertamento, per
l’anno di imposta 2003, con il quale effettuava i seguenti ri-
lievi: indebita deduzione di quote di ammortamento sull’ac-
quisto di autovetture da noleggio, effettuata nella misura
del 30% mentre doveva essere applicato il minore coeff‌i-
ciente di ammortamento del 25%, con recupero di costi non
deducibili pari ad Euro 159.841; indebita deduzione di spese
per Euro 6.929 con conseguente indebita detrazione di Iva
per Euro 1.369, relative all’acquisto di divise contrassegnate
con il marchio della società, qualif‌icate come spese di pub-
blicità mentre si trattava di spese di rappresentanza.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributa-
ria provinciale di Sassari che lo accoglieva parzialmente con
sentenza n. 174 del 2006, annullando la ripresa relativa alle
spese di rappresentanza ed Iva e confermando nel resto.
La società proponeva appello e l’Agenzia delle Entrate si
costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione
tributaria regionale con sentenza del 2 ottobre 2009 acco-
glieva l’appello principale della società, rigettava l’appello
incidentale dell’Uff‌icio ed annullava integralmente l’avviso
di accertamento. Il giudice di appello, premesso che la so-
cietà ricorrente svolge il servizio di autonoleggio da rimes-
sa senza conducente, riteneva applicabile il coeff‌iciente di
ammortamento del 30% stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988
Gruppo XVIII specie 6, 7, 8, 9 previsto indistintamente per
le autovetture dal destinare al noleggio da rimessa, senza
distinzione tra noleggio con o senza conducente.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate
propone ricorso per due motivi.
Autonoleggi Demonti S.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo: "falsa applicazione della L. n. 21 del
1992, art. 1; dell’art. 86 t.u.l.p.s e dell’art. 158 Reg. del
t.u.l.p.s.; del D.M. 28 marzo 1996 tabella gruppo XVIII.
Violazione del D.P.R. n. 481 del 2001, del D.P.R. n. 917 del
1986, art. 67 e del D.M. 31 dicembre 1988 come sostituito
dal D.M. 28 marzo 1986 e tabella gruppo XVII, in relazio-

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