Corte di Cassazione Civile sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26098

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giur
3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 DICEMBRE 2016, N. 26098
PRES. CHIARINI – EST. SCARANO – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. BALLARINI (AVV.
BALLARINI) C. ALLIANZ S.P.A. (AVV. CLEMENTE)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Sinistro stradale con soli
danni alle cose y Azione diretta y Termine dilatorio
di 60 giorni y Rispetto y Necessità y Termine di 30
giorni ex art. 145 D.L.vo n. 209/2005 y Diversità y
Fondamento.
. Nel sistema dell’indennizzo diretto del c.d. nuovo Co-
dice delle assicurazioni private, nell’ipotesi di sinistro
con danni alle sole cose, occorre distinguere, nell’am-
bito dell’art. 145 del D.L.vo n. 209 del 2005, il termine
dilatorio di 60 giorni, esso solo rilevante come condi-
zione di proponibilità dell’azione di risarcimento espe-
ribile dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore,
da quello di 30 giorni, decorrente dalla lettera di messa
in mora del danneggiato, entro il quale l’assicuratore è
tenuto a formulare l’offerta di risarcimento allo stes-
so, in quanto la previa formulazione di detta offerta è
unicamente funzionale ad evitare l’esercizio di azioni
giudiziarie, specie se di natura bagattellare. (d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 144; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 145; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 148;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149) (1)
(1) Per utili ragguagli sull’azione di risarcimento ex art. 145 cod. as-
sic., si rinvia al commento dottrinale contenuto in G. GALLONE, Com-
mentario al Codice delle assicurazioni RCA e tutela legale,Tribuna
Major; e alla giurisprudenza contenuta in L. FARENGA, Codice delle
assicurazioni, ed. La Tribuna, Piacenza 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 gennaio 2013 il Tribunale di Verona
ha respinto il gravame interposto dal sig. Luca Ballarini,
proprietario dell’autovettura tg. DK787CA, in relazione alla
pronunzia G. di P. Verona 14 maggio 2010, di improcedibilità
della domanda proposta nei confronti della società Allianz
s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza
di sinistro stradale avvenuto il 15 ottobre 2009 a Sant’Am-
brogio di Valpolicella, viale Madonnina, asseritamente per
fatto e colpa della sig. Maria Hasna, conducente del veicolo
Fiat Bravo tg. AG034RL, con essa assicurata per la r.c.a.,
in ragione del ravvisato mancato rispetto del termine dila-
torio di 60 gg., previsto dal combinato disposto di cui agli
artt. 145, 149 D.L.vo n. 209 del 2005, dal ricevimento della
richiesta di risarcimento da parte della propria compagnia
assicuratrice per la r.c.a. società Allianz s.p.a.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appel-
lo il Ballarini propone ora ricorso per cassazione, aff‌idato
a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione e
falsa applicazione» degli artt. 145, 148, 149 D.L.vo n. 206
del 2005, 8 D.P.R. n. 254 del 2006, in riferimento all’art.
360, 1° comma n. 3, c.p.c.; nonché contraddittoria motiva-
zione su punto decisivo della controversia, in riferimento
all’art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c.
Si duole che il giudice dell’appello abbia ritenuto im-
proponibile la domanda, laddove, trattandosi di sinistro
con danni a cose ed essendo stato il modulo C.I.D. sotto-
scritto da entrambi i conducenti, nel caso si applica il ter-
mine dilatorio di trenta giorni, e non già di sessanta giorni
come erroneamente ritenuto dal giudice del gravame.
Lamenta che erroneamente tale giudice ha affermato
doversi «le disposizioni sulla proponibilità della domanda
e quelle sulla procedura di risarcimento» tenere «su piani
distinti», dovendo viceversa essere «coordinate tra loro al
f‌ine di darne una lettura unitaria, logica e costituzional-
mente orientata che contemperi gli interessi delle parti
coinvolte...anche in ragione della solidarietà economica
e sociale di cui all’art. 2 Cost.», sicché «in caso di omes-
sa formulazione di congrua offerta da parte dell’impresa
di assicurazione nel termine assegnato ex lege, come nel
caso di specie, il danneggiato può certamente adire l’auto-
rità giudiziaria senza ulteriore dilazione temporale».
In altri termini, «in caso di mancata offerta e negli altri
casi contemplati dall’art. 149 c.a.p. la proponibilità dell’a-
zione risarcitoria risulta svincolata dai termini previsti
nell’art. 145 c.a.p. e pertanto il danneggiato, senza dover
attendere il maturarsi del termine di 60 giorni per i danni
a cose dal ricevimento della richiesta risarcitoria da parte
dell’impresa di assicurazione, può certamente proporre
domanda risarcitoria avanti l’autorità giudiziaria».
Il motivo è infondato.
Come correttamente posto in rilievo dal giudice dell’ap-
pello nell’impugnata sentenza, nel sistema ex art. 149 cod.
ass. del c.d. indennizzo diretto in base al quale il danneg-
giato in conseguenza di un sinistro stradale che intenda
proporre l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore
del veicolo responsabile ha l’onere di formulare la previa
richiesta scritta di risarcimento di cui all’art. 145 cod. ass.
e, in precedenza, all’art. 22 L. n. 990 del 1969 sia nel caso
in cui invochi una responsabilità aquiliana dell’assicurato
o del conducente, sia nel caso in cui invochi una respon-
sabilità contrattuale per inadempimento del contratto di
trasporto (cfr., Cass., 25 settembre 2012, n. 16263 in ipo-
tesi come nella specie di sinistro con danni alle sole cose
va tenuto distinto il termine dilatorio di 60 giorni, ai f‌ini
dell’azione di risarcimento proposta dal danneggiato nei
confronti dell’assicuratore (art. 145, comma 1, D.L.vo n.
209 del 2005), dal termine 30 giorni entro il quale l’assicu-
ratore, in presenza come nel caso di modulo di denuncia
sottoscritto da ambedue i conducenti, è ai sensi dell’art.
145 cod. ass. tenuto a formulare l’offerta di risarcimento al
danneggiato (cfr. Cass., 11 marzo 2016, n. 4754).
Diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricor-
rente, trattasi infatti di due diverse e distinte procedure,
che rimangono su piani distinti, e ai sensi dell’art. 145 cod.
ass. ove come nella specie vi sia stata la constatazione
amichevole sottoscritta da ambedue i conducenti l’assi-
curatore è tenuto a formulare l’offerta di risarcimento al

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