Corte di Cassazione Civile sez. trib., 29 gennaio 2016, n. 1691

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. TRIB., 29 GENNAIO 2016, N. 1691
PRES. CICALA – EST. VIRGILIO – P.M. CUOMO (CONF.) – RIC. AGENZIA DELLE ENTRATE
(AVV. GEN. STATO) C. ITALCARNI DI POSSIDENTE DOMENICANTONIO & C. S.A.S.
Tributi (in generale) y Esenzioni ed agevolazioni
(benef‌ici) y Credito d’imposta ex art. 8, comma 2,
della L. n. 388/2000 y Acquisto di bene strumentale
y Inerenza esclusiva all’attività di impresa y Neces-
sità y Onere della prova a carico del contribuente y
Mere indicazioni formali y Insuff‌icienza y Fattispe-
cie relativa ad acquisto di veicolo con utilizzazione
promiscua.
. Il benef‌icio del credito d’imposta ex art. 8, comma 2,
della l. n. 388 del 2000 è riconosciuto per l’intero co-
sto dell’investimento solo se, in applicazione del crite-
rio del rapporto d’inerenza previsto dagli art. 75 (ora
109) e 121 bis (ora 164) del D.P.R. n. 917 del 1986, il
contribuente provi l’esclusiva strumentalità del bene
acquistato (nella specie, un autoveicolo) all’esercizio
dell’impresa, a prescindere dall’esistenza di mere in-
dicazioni formali di qualità (nella specie, risultanti dal
libretto di circolazione a fronte del suo uso per traspor-
to promiscuo di cose e persone). (c.c., art. 2697; l. 23
dicembre 2000, n. 388, art. 8; d.p.r. 22 dicembre 1986,
d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 121; d.l.vo 30 aprile
1992, n. 285, art. 54) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. civ. 5 novembre 2014, n. 23559, in
Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassa-
zione avverso la sentenza della Commissione tributaria
regionale della Basilicata indicata in epigrafe, con la
quale, rigettando l’appello dell’Uff‌icio, è stata confermata
l’illegittimità dell’avviso di recupero parziale del credito
d’imposta previsto, per i nuovi investimenti in aree svan-
taggiate, dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000, emesso nei
confronti della Italcarni di Possidente Domenico Antonio
& C. S.a.s. in relazione aIl’acquisto di un autoveicolo uti-
lizzato ad uso di trasporto promiscuo di persone e di cose
e, quindi, secondo l’Uff‌icio, non interamente strumentale
all’esercizio dell’attività d’impresa.
Il giudice d’appello ha ritenuto che la categoria dei
veicoli destinati ad uso promiscuo è stata soppressa per
effetto della direttiva europea 98/14/CE e la nuova classif‌i-
cazione prevede la sola distinzione tra veicoli per traspor-
to di persone e veicoli per trasporto di cose.
2. La società contribuente non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388
del 2000, “in combinato disposto con gli artt. 109 e 164 del
D.P.R. n. 917 del 1986 (nuova formulazione), e dell’art. 54
del D.L.vo n. 285/92, in combinato disposto con le dispo-
sizioni di cui alla direttiva europea del 612/1998 n. 98/14/
CE, cui è stata data attuazione con D.M. 4 agosto 1998”:
osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice
a quo, l’integrale deducibilità dei costi di acquisto degli
automezzi in questione è ammessa, in base alla normativa
richiamata, ed a prescindere dal dato formale della imma-
tricolazione, in presenza di due presupposti quali la stru-
mentalità del veicolo e il suo utilizzo esclusivo nell’ambito
di attività che ne richiedano effettivamente l’uso.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affrontare più
volte la questione, affermando il principio secondo il qua-
le l’acquisto di un veicolo si conf‌igura come investimento
agevolabile per l’intero costo, ai f‌ini del credito di imposta
previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
solo se, in applicazione del criterio del rapporto di ine-
renza previsto dagli artt. 75 e 121 bis del D.P.R. n. 917 del
1986 (ora, rispettivamente, artt. 109 e 164 del TUIR, nuo-
va numerazione), il contribuente ne dimostri l’esclusiva
strumentalità all’esercizio dell’impresa (Cass. nn. 27174 e
28532 del 2013, 23559 del 2014, 4295 e 20638 del 2015).
Ne deriva, pertanto, che l’acquisto di un veicolo può
ritenersi investimento agevolabile, per l’intero costo, solo
quando si dimostri la sua strumentalità esclusiva all’eser-
cizio dell’impresa (a prescindere dalla mera indicazione
formale della qualità del mezzo risultante dal libretto di
circolazione) e l’onere di tale dimostrazione, trattandosi
del riconoscimento di un benef‌icio, spetta a chi invoca la
sussistenza dei relativi presupposti, cioè al contribuente.
2. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.
3. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti il se-
condo e il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassa-
ta e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Basilicata, la quale procederà a
nuovo esame della controversia, uniformandosi al princi-
pio sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spe-
se del presente giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 26 GENNAIO 2016, N. 1419
PRES. BUCCIANTE – EST. MATERA – P.M. CELENTANO (DIFF.) – RIC.
COMMISSARIATO GOVERNO PROVINCIA TRENTO (AVV. GEN. STATO) C. IORIO (AVV.
BENVENUTO)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Sanzione amministrativa accessoria della conf‌isca
del veicolo y Usato per commettere un reato y Con-
f‌isca amministrativa accessoria ex art. 213, comma
2 sexies, c.s., "ratione temporis" vigente y Accerta-
mento del giudice penale y Necessità y Fondamento.
. La sanzione amministrativa accessoria della conf‌i-
sca del veicolo "adoperato per commettere un reato"
può essere comminata, ai sensi dell’art. 213, comma 2
sexies, cod. strada (nel testo applicabile "ratione tem-
poris"), solo in caso di accertamento del reato da par-
te del giudice penale, attesa l’inapplicabilità dell’art.

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