Corte di Cassazione Civile sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3257

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giur
5/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
proprie condizioni f‌isiche di grave inabilità, che ne avevano
stravolto le abitudini di vita in età giovanissima, con modi-
f‌ica della personalità (che appaiono essere i pregiudizi dei
quali l’appellante lamentava la mancata presa in conside-
razione da parte del giudice di primo grado).
2.4.2. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di
ricorso, la sentenza impugnata è cassata in relazione e la Cor-
te di merito, cui si rimettono anche le spese del presente giu-
dizio, deciderà l’appello incidentale proposto dal danneggia-
to in ordine alla quantif‌icazione del “danno morale”, facendo
applicazione del seguente principio di diritto nel valutare la
decisione di prime cure: «Ai f‌ini della quantif‌icazione equi-
tativa del danno morale, l’utilizzo del metodo del rapporto
percentuale rispetto alla quantif‌icazione del danno biologico
individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle
sez. un. n. 26972 del 2008, non comporta che, accertato il
primo, il secondo non abbia bisogno di alcun accertamento,
perchè se così fosse si duplicherebbe il risarcimento degli
stessi pregiudizi; invece, il metodo suddetto va utilizzato solo
come parametro equitativo, fermo restando l’accertamento
con metodo presuntivo, attenendo la sofferenza morale ad
un bene immateriale, dell’esistenza del pregiudizio subito,
attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul
valore uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo
di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge da parte
di chi ne chiede il ristoro.». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 FEBBRAIO 2016, N. 3257
PRES. SPIRITO – EST. VINCENTI – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. AVARELLO ED ALTRI
(AVV.TI VALENZA E LO RE) C. ALLIANZ S.P.A. ED ALTRO
Assicurazione obbligatoria y Garanzia assicu-
rativa y Ambito di applicabilità y Operatività della
R.C.A. y Sosta di veicolo y Inclusione y Condizioni y
Fattispecie relativa a sinistro mortale conseguente
allo sganciamento della rampa posteriore del car-
rello a rimorchio di un autocarro, parcheggiato nel-
la pubblica via.
. Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054
c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e
ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato
sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni
propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata,
sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo
è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle
strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia
per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi
sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parif‌ica-
ta, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in
termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue fun-
zionalità non solo sotto il prof‌ilo logico ma anche delle
eventuali previsioni normative, risultando invece indif-
ferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché
esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.
(Principio applicato con riferimento al sinistro mortale
conseguente allo sganciamento della rampa posteriore
del carrello a rimorchio di un autocarro, parcheggiato
nella pubblica via nei pressi di un’off‌icina meccanica,
aff‌inché si provvedesse alla riparazione dell’asse di
detta rampa). (c.c., art. 2054; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 1; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 122) (1)
(1) La sentenza in epigrafe fa proprio il principio espresso dalle
SS.UU. con pronuncia 29 aprile 2015, n. 8620, in questa Rivista 2015,
593 alla cui ampia nota di riferimenti giurisprudenziali si rinvia. In
dottrina, v. G. GALLONE, L’intervento delle sezioni unite sulla nozio-
ne di circolazione dei veicoli a motore, ivi 2015, 783.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lillo Avarello decedette il 9 novembre 1998 a seguito
delle lesioni riportate nel sinistro occorsogli il precedente 4
novembre presso l’off‌icina di riparazioni di inf‌issi meccani-
ci di cui era titolare il fratello. In tale occasione, l’Avarello
fu colpito al volto dalla rampa del “carrellone” a rimorchio
dell’autocarro di Giuseppe Vella, il quale aveva parcheg-
giato il mezzo sulla pubblica via nei pressi dell’off‌icina per
provvedere alla riparazione dell’asse di detta rampa. Il me-
desimo Vella, allorché intento “a preparare il veicolo per la
riparazione”, aveva “sganciato il tirante della rampa”, sen-
za calcolare la distanza che lo separava dall’Avarello posto
alle sue spalle, che, quindi, come detto, fu investito dalla
stessa rampa, riportando lesioni con esiti rivelatisi mortali.
1.1. - A seguito di ciò, Calogero Avarello, Giuseppa Tor-
nambè e Michele Avarello, nella rispettiva qualità di ge-
nitori e fratello di Lillo Avarello, convennero in giudizio
Giuseppe Vella e la Ras Assicurazioni S.p.a., compagnia
assicuratrice del veicolo del medesimo VelIa, per sentirli
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
patiti a seguito della morte del proprio congiunto.
1.2. - Si costitui in giudizio la sola Ras Assicurazioni
S.p.a., eccependo che il sinistro non era riconducibile “nella
def‌inizione di fatto derivante dalla circolazione di cui all’art.
2054 c.c.”, giacché “la caduta della rampa dal carrello era
avvenuta durante una manovra che nulla aveva a che fare
con la circolazione del veicolo, in quanto compiuta in un
momento di sosta ed al f‌ine di effettuare delle riparazioni”.
1.3. L’adito Tribunale di Agrigento, sezione distaccata
di Licata, con sentenza del luglio 2003, accolse la domanda
attorea e condannò i convenuti al pagamento della somma
di euro 567.000,00, oltre accessori.
2. - Avverso tale decisione proponeva gravame la Ras
Assicurazioni S.p.a., che veniva accolto dalla Corte di ap-
pello di Palermo, la quale, con sentenza resa pubblica il 9
agosto 2007, rigettava, nei soli confronti della medesima
Ras Assicurazioni S.p.a., la domanda proposta dagli attori
Calogero Avarello, Giuseppa Tornambè e Michele Avarello.
2.1. - La Corte territoriale osservava, anzitutto, che, ai
f‌ini della qualif‌icazione di fatto dannoso derivante dalla
circolazione ai sensi dell’art. 2054 c.c. , con conseguente
applicazione della legge n. 990 del 1969 sulla assicurazio-
ne obbligatoria, anche la sosta del veicolo è da ascriversi
“al concetto di sinistro stradale”, ove il danno si verif‌ichi
“in conseguenza di attività prodromica al movimento della

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