Corte di Cassazione Civile sez. III, 11 novembre 2015, 22981

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giur
4/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
cautelare reale, limitandone gli effetti, ed il relativo prov-
vedimento adottato dal giudice deve ritenersi impugnabile
ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p.; tanto esclude che l’ordinan-
za del tribunale oggetto del presente ricorso possa ritenersi
«abnorme» come prospettata dal pubblico ministero.
2. Sono, invece, fondate le ulteriori doglianze del pub-
blico ministero ricorrente.
Il tribunale, infatti, pur ribadendo la sussistenza dei
presupposti fondanti l’applicazione della misura cautelare
reale, ha ritenuto che la richiesta di autorizzazione all’uso
dell’autovettura fosse meritevole di accoglimento, tenuto
conto della indisponibilità di altri mezzi di trasporto, in
considerazione della esigenza di provvedere all’accompa-
gnamento del f‌iglio minore dell’indagato per effettuare
le visite e le terapie mediche necessarie in ragione delle
patologie documentate. L’uso dell’autovettura, secondo il
tribunale, non incide, quindi, sulla effettività ed eff‌icacia
della misura cautelare reale, in considerazione della pre-
senza di altri beni in sequestro tra i quali altri autoveicoli.
Tale valutazione, censurabile sotto il prof‌ilo della logici-
tà stante la irrilevanza del sequestro preventivo di ulteriori
beni, non è corretta quanto alla applicazione dell’art. 321
c.p.p. con riferimento all’art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992.
La f‌inalità del sequestro preventivo in funzione della
successiva conf‌isca c.d. allargata è certamente lo sposses-
samento del bene nella disponibilità del soggetto respon-
sabile di uno dei reati indicati dalla specif‌ica disposizione
di legge, in ragione della particolare pericolosità sogget-
tiva di cui detti reati sono espressione e della mancata
giustif‌icazione della provenienza o sproporzione di valore
rispetto al reddito o ai proventi di attività lecite. Una volta,
quindi, che ne sussistano i presupposti, il bene non potrà
rimanere nella disponibilità del soggetto, restando del tut-
to irrilevante, ai f‌ini della effettività della misura reale,
che lo spossessamento debba riguardare anche altri beni
riferibili allo stesso soggetto.
La previsione specif‌icamente disciplinata dalla legge
della adozione da parte del giudice del sequestro di prov-
vedimenti in favore della persona cui è applicata la misura
reale o della sua famiglia, come la concessione di un sus-
sidio alimentare e dell’autorizzazione ad abitare la casa di
proprietà di cui all’art. 40, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011
applicabile anche alla misura ablatoria ex art. 12-sexies
D.L. n. 306 del 1992, che è subordinata alla verif‌ica di rigo-
rosi presupposti oggettivi e soggettivi secondo quanto af-
fermato da questa Corte (sez. I, n. 51458 del 19 novembre
2013, Bordonaro), conferma che, in via generale, la mi-
sura reale, anche nella fase cautelare, esclude che venga
mantenuta la disponibilità del bene da parte del soggetto
attinto dalla misura.
Del resto, è del tutto evidente come l’autorizzazione ad
utilizzare un bene quale un’autovettura - sostanzialmente
senza alcuna regolamentazione - snaturi del tutto il seque-
stro, aff‌ievolendo in maniera determinante il vincolo reale
del quale pure il tribunale ha affermato la sussistenza at-
tuale dei presupposti.
Ne deriva una violazione di legge che impone l’annul-
lamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 11 NOVEMBRE 2015, 22981
PRES. PETTI – REL. SESTINI – RIC. CAFARELLI E ALTRI C. ZURIGO ASS.NI SPA ED
ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione per il risarcimento dei danni y Proponibili-
tà dell’azione y Condizioni y Disciplina ex art. 22 L.
n. 990/1969 y Domanda riconvenzionale del conve-
nuto y Applicabilità y Fondamento.
. In tema di responsabilità civile derivante dalla circo-
lazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di
assicurazione, anche la proponibilità della domanda ri-
convenzionale avanzata dal convenuto, il quale assuma
a sua volta la responsabilità dell’attore, è subordinata
alla richiesta del risarcimento all’assicuratore, nonché
al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, a norma
dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, appli-
cabile "ratione temporis". (c.c., art. 2054; c.p.c., art.
167; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. civ. 2 febbraio 2006, n. 2269, in questa
Rivista 2006, 831.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giorgio Proia convenne in giudizio gli eredi di Anna
Cuozzo e la compagnia Lloyd Adriatico s.p.a. per chiede-
re il risarcimento dei danni patiti a seguito dello scon-
tro frontale fra il fuoristrada da lui condotto e la vettura
guidata dalla Cuozzo; nel giudizio intervennero Roberta
Gentile e Lucia Cirelli - la prima quale proprietaria del
fuoristrada e la seconda quale trasportata a bordo dello
stesso- chiedendo anch’esse il risarcimento dei danni.
Con separato atto di citazione, tre f‌igli della Cuozzo -
Ornella, Tiziana e Fabio Cafarelli - dedussero che la re-
sponsabilità del sinistro (in cui la madre era deceduta)
era da ascriversi al conducente del fuoristrada e richiese-
ro il risarcimento dei danni alla proprietaria del mezzo, al
conducente e alla compagnia assicuratrice Danubio Assi-
curazioni s.p.a..
Analoga domanda propose - con distinto atto di citazio-
ne - Italo Cafarelli, vedovo della Cuozzo.
A seguito del rinnovo della notif‌ica dell’atto di citazio-
ne, si costituì nei giudizi riuniti Dante Cafarelli - altro f‌i-
glio della Cuozzo - chiedendo anch’egli il risarcimento dei
danni.
Si costituirono, altresì, le assicuratrici Lloyd Adriatico
(in seguito Allianz s.p.a.) e Zurigo Assicurazioni (che ave-
va rilevato il portafoglio della Danubio Ass.ni).
Il Tribunale accertò una pari responsabilità dei due
conducenti e condannò gli eredi della Cuozzo e la compa-
gnia assicuratrice Zurigo a risarcire metà dei danni subiti
dal Proia e dalla Gentile, nonché il Proia, la Gentile e il
Lloyd Adriatico a risarcire metà del danno subito dagli ere-
di della Cuozzo; condannò tutti al risarcimento dei danni
patiti dalla Cirelli.
La Corte di appello, dato atto che Italo Cafarelli era
deceduto in corso di causa e che i f‌igli avevano proseguito

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