Corte di Cassazione Civile sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18820

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giur
1/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
di responsabilità di cui al citato art. 149 per il mancato
tempestivo arresto dell’automezzo, per il solo fatto che il
rimorchio del mezzo agricolo sia privo dei prescritti dispo-
sitivi di illuminazione.
Inoperante è quindi la presunzione di cui al secondo
dell’art. 2054 c.c.
3.1. - Risulta, inf‌ine, da quanto sopra l’infondatezza
delle ulteriori doglianze del ricorrente, dirette a denun-
ciare la violazione degli artt. 72, 151, 152 e 153 del codice
Si tratta infatti di norme la cui inosservanza da parte
dell’originaria convenuta, oggi resistente, è stata reputata
dal giudice di merito priva di eff‌icacia causale rispetto al
sinistro. In proposito, va ribadito che l’infrazione alle nor-
me sulla circolazione dei veicoli da parte di un conducen-
te, pur importando responsabilità sotto altro titolo per la
cennata trasgressione, non può dar luogo a responsabilità
civile per un evento dannoso che non sia ricollegabile, con
nesso di causalità, alla trasgressione medesima così già
Cass. 10 luglio 1973 n. 2003 e 23 aprile 1977 n. 1539).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto
dell’attività difensiva svolta da ciascuna delle parti resi-
stenti, si liquidano come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 23 SETTEMBRE 2015, N. 18820
PRES. PETITTI – EST. PARZIALE – RIC. CORATELLA (AVV. RIZZELLI) C. MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Opposizione y Procedimento y Opposizione a san-
zioni amministrative per violazioni stradali y De-
claratoria di inammissibilità con ordinanza fuori
udienza y Nullità e non abnormità y Fondamento y
Conseguenze y Appellabilità e non ricorribilità per
Cassazione.
. In tema di opposizione a sanzioni amministrative per
violazioni stradali, nel regime introdotto dall’art. 7 del
d.lgs. n. 150 del 2011, l’inammissibilità del ricorso per
tardività può essere pronunciata solo con sentenza alla
prima udienza. Tuttavia, la pronuncia di inammissibili-
tà resa con ordinanza fuori udienza, prima dell’instau-
razione del contraddittorio, essendo riferibile all’abro-
gato art. 23 della l. n. 689 del 1981, non è provvedimento
abnorme, ricorribile per cassazione, ma provvedimento
nullo, ordinariamente impugnabile con appello. (c.p.c.,
art. 161; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23; d.l.vo 1
settembre 2011, n. 150, art. 7; d.l.vo 1 settembre 2011,
n. 150, art. 34) (1)
(1) Qualche utile ragguaglio si rinviene in Cass. civ. 11 giugno 2014,
n. 13260, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna, che ha ribadito
come nel regime del D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150, la tardività
dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione sia dichiarata con senten-
za, applicandosi il rito del lavoro, sicché l’impugnazione esperibile è
l’appello e non il ricorso per cassazione. Si veda, inoltre, Cass. civ. 1°
marzo 2013, n. 5237, ibidem, che, nel vigore dell’art. 23 L. n. 689/1981,
ha affermato l’abnormità e, quindi, l’impugnabilità per Cassazione, ai
sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., del provvedimento qualif‌i-
cato come "ordinanza", che abbia dichiarato inammissibile l’opposi-
zione per genericità dei motivi, trattandosi di provvedimento emesso
al di fuori di alcuna previsione normativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Rossana Coratella impugna d’ordinanza conclusiva
del procedimento n. 103833/2011 RG. del Giudice di pace
di Roma emessa fuori udienza il 23 novembre 2011 e mai
comunicata, di cui la parte...ha estratto copia soltanto in
data 12 gennaio 2012, con la quale veniva dichiarato inam-
missibile il ricorso», proposto avverso la comunicazione di
decurtazione punti n. RF1101E5C040010017 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale «veniva
intimata, a seguito dell’azzeramento del saldo punti pa-
tente, la revisione della patente di guida», comunicazione
notif‌icata il 26 agosto 2011.
Rileva la ricorrente che il ricorso, datato 14 ottobre
2011, è stato depositato in cancelleria il 17 ottobre 2011.
2. Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza resa “fuori
udienza”, datata 23 novembre 2011, ha dichiarato inammis-
sibile il ricorso, avverso la «comunicazione di variazione di
punteggio rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti riportante la variazione del punteggio», dopo
aver visto (l’art. 6-7 del D.L.vo n. 150 del 1 settembre 2011».
Il giudice di pace chiarisce che (non è fatta menzione della
pendenza di ricorso avverso il verbale di contravvenzione
da cui è scaturita la variazione» e che «siffatto documento
non costituisce titolo valido per proporre ricorso non es-
sendo lo stesso previsto da alcuna norma di legge».
3. La ricorrente formula tre motivi. Nessuna attività in
questa sede ha svolto la parte intimata. Parte ricorrente
ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente, dopo aver chiarito che impugna
direttamente in cassazione il provvedimento in questione,
non essendo prevista altra e diversa tutela, formula i se-
guenti motivi.
1.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce: «Violazione
o falsa applicazione degli artt. 6. 7 e 36 D.L.vo. n. 150 del
2011 (ex artt. 22 e 23 della Legge n. 689 deI 24 novem-
bre 1981 che si ritengono, comunque, violati) in relazione
all’art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c. -Vizio di motivazione per
apoditticità in relazione all’art. 360, 1 comma n. 5, c.p.c».
1.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Violazio-
ne o falsa applicazione dell’art. 126 bis del D.L.vo 285 del
1992 in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c».
1.3 - Col terzo motivo di ricorso si deduce: «(Violazione
o falsa applicazione degli artt. 3 e24 Cost. e 101 c.p.c. in
relazione all’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c. -Vizio di motiva-
zione della sentenza suI punto decisivo della controversia
in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. ed omessa verif‌ica del
contraddittorio tra le parti».
2. Con tali motivi la ricorrente lamenta che il giudice di
pace, al di fuori del necessario contraddittorio, senza f‌issa-
re la prima udienza, ha pronunciato un’inammissibilità non

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