Corte di Cassazione Civile sez. V, 20 maggio 2015, n. 10371

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2015
LEGITTIMITÀ
3.3.2.5. Si tratta dell’attribuzione di una forma di po-
testà esercitabile in via di autotutela, concessa agli enti
(proprietari o concessionari), cui fanno seguito disposi-
zioni giustif‌icatamente differenziate per il recupero dei
costi sopportati per il loro necessario esercizio.
3.3.2.6. In conclusione, sulla base della ricostruzione
della normativa esaminata, la sentenza del Tribunale è
errata e deve essere cassata, in osservanza del seguente
principio di diritto:
In tema di abusiva installazione di cartelli ed altri
mezzi pubblicitari interferenti con la circolazione stra-
dale, costituente sempre fonte di pericolo o di disordine
del sistema stradale o autostradale, la reazione prevista
dall’art. 23, commi 13-bis e 13-quater, c.d.s. di cui al D.L.vo
n. 285/1992 (e successive modo e integrazioni), con l’at-
tribuzione agli enti proprietari delle strade o ai concessio-
nari del potere-dovere di rimozione dei detti strumenti di
comunicazione, si differenzia a seconda che i beni immo-
bili sui quali essi sono collocati siano di proprietà privata
o pubblica. Nel primo caso soltanto (art. 23, comma 13-
bis), l’ente (o il concessionario) ha il dovere della previa
diff‌ida dell’autore della violazione e del proprietario o del
possessore dell’area, ove risulti installato il mezzo, per la
sua rimozione entro dieci giorni dalla notif‌ica, potendo in
mancanza procedere all’asporto in danno dei responsabi-
li, con la possibilità di recuperare le relative spese pro-
ponendo le normali azioni civili. Diversamente, in caso di
collocamento di tali mezzi su suolo demaniale ovvero rien-
trante nel patrimonio dei proprietari delle strade (art. 23,
comma 13 quater), l’ente deve eseguire senza indugio la
rimozione del mezzo pubblicitario e, per il recupero delle
spese sostenute, deve trasmettere la nota delle stesse al
prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzio-
ne di pagamento.
3.4. Avendo fatto applicazione di altro e difforme prin-
cipio, la sentenza impugnata deve essere cassata in ac-
coglimento dei primi quattro mezzi, restando assorbito il
quinto, con rinvio della causa, anche per le spese di questa
fase, al Tribunale dei Bergamo in diversa composizione.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 20 MAGGIO 2015, N. 10371
PRES. SAMBITO – EST. BOTTA – P.M. BASILE (DIFF.) – RIC. REGIONE LOMBARDIA
(AVV. GIULIANO) C. BRANA
Veicolif‌if‌iTassa di possessof‌lf‌lAgevolazioni e ridu-
zionif‌lf‌lAcquisto di veicolo non inquinantef‌lf‌lArt. 2
del D.L. n. 138/2002, convertito in L. n. 178/2002f‌lf‌l
Esenzione a favore del primo acquirentef‌lf‌lCondi-
zionif‌lf‌lEstensione al successivo acquirentef‌lf‌lEsclu-
sione.
f‌l In tema di tassa automobilistica, l’esenzione prevista
dall’art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in
legge 8 agosto 2002, n. 178, per l’acquisto di veicoli con-
formi alla disciplina comunitaria sull’inquinamento,
opera solo a favore del primo acquirente, a nome del
quale è eseguita la prima immatricolazione, e non an-
che in relazione ad eventuali successivi trasferimenti
a titolo derivativo ad altri soggetti, attesa la necessità
che il veicolo non inquinante sia immatricolato per la
prima volta e che l’acquirente consegni al venditore un
veicolo inquinante. (d.l. 8 luglio 2002, n. 138, art. 2; l.
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1) (1)
(1) Non si rinvengono editi precedenti che affrontino l’esatta fatti-
specie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione del diniego
di rimborso della tassa automobilistica per l’anno 2002
per l’autovettura (Alfa Romeo 147 targata CB361JH) di
proprietà del contribuente, il quale riteneva non dovuta
la tassa in ragione del diritto a godere delle agevolazioni
previste dall’art. 2, D.L. n. 138 del 2002.
La Commissione adita accoglieva il ricorso ordinando
il preteso rimborso. La decisione era sostanzialmente con-
fermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso
la quale l’amministrazione regionale propone ricorso per
cassazione con cinque motivi. Il contribuente non si è co-
stituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I quattro motivi di ricorso possono essere valutati con-
giuntamente per ragioni di connessione logica in quanto
tutti intesi a contestare sotto prof‌ili diversi, la decisione
del giudice di merito di ritenere applicabile l’agevolazio-
ne agli acquisti a titolo derivativo da un dante causa che
abbia già immatricolato a suo nome l’autoveicolo aventi le
caratteristiche enunciate nella norma agevolativa.
Il ricorso è fondato. Con chiarezza l’art. 2, comma 1,
D.L. 8 luglio 2002 n. 138, riferisce le agevolazioni previste
«alle formalità connesse agli atti di acquisto degli auto-
veicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non
superiore a 85 KW e conformi alle direttive CE sull’inqui-
namento effettuate dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione
che al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore
un autoveicolo non conforme alla direttiva 91/441/CEE del
Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull’inquina-
mento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’au-
toveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari con-
viventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione
f‌inanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari
conviventi».
Dalla semplice lettura della norma emerge che le
condizioni alle quali il riconoscimento dell’agevolazione
è condizionato sono tre: a) deve trattarsi di un acquisto
che comporti l’immatricolazione per la prima volta di un
autoveicolo; b) tale autoveicolo deve essere conforme alle
norme CE sull’inquinamento; c) l’acquirente, ossia colui a
nome del quale viene eseguita l’immatricolazione dell’au-
toveicolo per la prima volta, consegni al venditore un au-

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