Corte di Cassazione Civile sez. iii, 8 Maggio 2015, N. 9319

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
Pertanto, per effetto della cassazione della sentenza
impugnata, il giudice del rinvio dovrà liquidare nuovamen-
te l’uno e l’altro dei suddetti danni, rendendo ostensibile
l’iter logico seguito nella determinazione del quantum.
6. Il quarto motivo di ricorso.
6.1. Anche col quarto motivo di ricorso i ricorrenti so-
stengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da
una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si as-
sumono violati gli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2729 c.c.); sia
da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello ha erra-
to nel rigettare la loro domanda di risarcimento del dan-
no non patrimoniale, in quanto ha mal valutato le prove
raccolte. Tali prove, secondo i ricorrenti, erano per contro
suff‌icienti a dimostrare una stabile contribuzione patri-
moniale della vittima a pro dei familiari conviventi.
6.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Esso, sotto la formale deduzione del vizio sia di legge
che di motivazione, in realtà sollecita una nuova e diver-
sa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal
giudice di merito: il che non è consentito a questa Corte.
Né nel caso di specie si registra la mancanza totale o
la irragionevolezza della motivazione: la Corte d’appello
ha infatti ritenuto che la vittima, in virtù della misura
del reddito, del proprio stile di vita e delle proprie pas-
sioni, destinasse il proprio reddito alle proprie esigenze
ed al proprio sostentamento. Ha soggiunto che la vittima,
in considerazione dell’età (31 anni), se fosse rimasta in
vita avrebbe verosimilmente costituito ben presto un pro-
prio nucleo familiare distaccandosi da quello d’origine, e
che dunque non fosse verosimile che dopo tale distacco vi
sarebbe stata una contribuzione stabile della vittima alle
esigenze economiche dei genitori. Ha, inf‌ine, soggiunto
che il padre della vittima non era privo di reddito, e perciò
non aveva bisogno di aiuti da parte del f‌iglio.
Questa motivazione è in sé del tutto logica, e come tale
insindacabile in questa sede. Se poi fosse anche l’unica
consentita dalle prove raccolte, come accennato, non è
questione sindacabile in sede di legittimità.
7. Il quinto motivo di ricorso.
7.1. Anche col quinto motivo d i ricorso i ricorrenti so-
stengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da
una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si
assumono violati gli artt. 91 e 92 c.p.c.); sia da un vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.. Lamentano,
al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel com-
pensare per un terzo le spese processuali del primo grado di
giudizio, e comunque non avrebbe motivato tale decisione.
7.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del ter-
zo motivo di ricorso.
Infatti il giudice di rinvio, dovendo valutare nuova-
mente alcuni dei motivi dell’appello principale, a seconda
dell’esito del nuovo giudizio provvederà alla liquidazione
delle spese dei due gradi di merito.
8. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 8 MAGGIO 2015, N. 9319
PRES. PETTI – EST. SESTINI – P.M. FRESA (DIFF.) – RIC. INPS (AVV. TRIOLO ED
ALTRI) C. FONDIARIA SAI S.P.A. ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Surrogazione dell’assicuratore ex art. 28, secondo
comma, L. n. 990/1969 (applicabile "ratione tempo-
ris") y Rapporti con l’azione di ripetizione esperibi-
le nei confronti del danneggiato, ex art. 28, quarto
comma, L. n. 990/1969 y Autonomia y Conseguenze.
. In tema di assicurazione obbligatoria della responsa-
bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, l’azione di surrogazione propo-
sta dall’ente gestore dell’assicurazione sociale ai sensi
dell’art. 28, secondo comma, della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis"), è autono-
ma rispetto a quella di ripetizione, esperibile ai sensi
del quarto comma della medesima norma nei confronti
del danneggiato, per il pregiudizio da questi arrecato al
credito azionato in via surrogatoria, sicché la possibili-
tà di esercizio di quest’ultima non giustif‌ica il rigetto
dell’azione di surrogazione, ove l’assicuratore del re-
sponsabile del sinistro abbia già accantonato le somme
occorrenti ai f‌ini del rimborso delle spese sostenute
dall’assicuratore sociale per prestazioni erogate all’as-
sistito. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28) (1)
(1) Utili ragguagli in materia si rinvengono in Cass. civ. 17 gennaio
2003, n. 604, in questa Rivista 2003, 386, secondo cui dal momento in
cui l’ente gestore dell’assicurazione sociale del danneggiato comuni-
ca all’assicuratore del terzo responsabile di aver ammesso l’assicu-
rato danneggiato all’indennizzo, e con ciò preavvertendolo di voler
esercitare l’azione di surrogazione, l’assicuratore è tenuto all’accan-
tonamento in via provvisoria della corrispondente somma in favore
dell’ente gestore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un sinistro stradale avvenuto il 12 dicem-
bre 1990, in cui erano rimasti coinvolti Carmelo Ciancio
Todaro, Carmelo Cantali e Rosario Cantali (il primo quale
proprietario e conducente di una vettura uscita di strada e
gli altri due quali trasportati a bordo della stessa), il Cian-
cio agì per il risarcimento del danno nei confronti dell’A-
NAS; al giudizio furono riunite tre cause, due delle quali
promosse - singolarmente - dai trasportati nei confronti
del Ciancio, della SAI S.p.a. (poi Fondiaria) e dell’ANAS
ed una terza avviata dall’INPS contro i medesimi conve-
nuti e volta ad esercitare il diritto di surrogazione per
l’assegno di invalidità liquidato a Carmelo Cantali; nel giu-
dizio propose intervento l’INAIL per l’esercizio - sempre
nei confronti dei responsabili del sinistro - dell’azione di
rivalsa volta al recupero delle somme erogate a favore di
Carmelo e Rosario Cantali.
Decidendo sulle cause riunite, il Tribunale dichiarò
cessata la materia del contendere in merito alle pretese
avanzate dai Cantali, dando atto che la SAI aveva prodotto
quietanza dell’avvenuto risarcimento; quanto alle doman-
de di surrogazione e di rivalsa, accertò la responsabilità

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