Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 13 gennaio 2015, n. 312

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giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
mancata motivazione in ordine alle ragioni della omessa
contestazione immeditata della violazione quale causa di
nullità del verbale impugnato, richiamando in proposito
quanto affermato da Cass. n. 8837 del 2005. Secondo il
ricorrente il verbale conteneva una motivazione del tutto
apparente, limitata alla riproduzione della formulazione
legislativa del comma 1-bis dell’art. 201 del codice della
strada e del D.L. n. 121 del 2002, senza specif‌icare le ra-
gioni per le quali “nel concreto frangente” avevano reso
impossibile la contestazione immediata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso ricorrente ricorda che il verbale di conte-
stazione, oltre a riprodurre la formulazione contenuta nel-
l’art. 201, comma 1-bis, del codice della strada, conteneva
la specif‌icazione secondo cui “l’infrazione è stata commes-
sa su strada dove non vi e l’obbligo di contestazione im-
mediata “Dec. Pref. n. 9214/7 II Sez. in riferimento D.L.vo
121/2002 convertito in legge 168/2002”. Tale affermazione,
lungi dal costituire mera riproduzione di una formula di
legge, è pienamente idonea a giustif‌icare la mancata con-
testazione immediata della violazione.
Invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che
“in tema di sanzioni amministrative conseguenti al supe-
ramento dei limiti di velocità accertato mediante Uauto-
velox”, l’omissione della contestazione immediata è diret-
tamente consentita dall’art. 4, comma 4, del decreto-legge
n. 121 del 2002, (convertito nella legge n. 168 del 2002)
sicché, al f‌ine di garantire il diritto di difesa dell’autore
dell’infrazione, è suff‌iciente che nel verbale di contesta-
zione vengano richiamati gli estremi del decreto prefet-
tizio (di cui non è necessaria l’allegazione) autorizzativo
della contestazione differita, potendo il destinatario del
verbale ottenere ogni utile informazione con l’esercizio
del diritto di accesso alla documentazione amministrativa
garantito dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990” (Cass.
n. 2243 del 2008). Del resto, il ricorrente neanche adom-
bra possibili prof‌ili di illegittimità del richiamato decreto
prefettizio, fermo restando che “in materia di circolazione
stradale, l’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
(convertito, con modif‌icazioni, nella legge 1 agosto 2002,
n. 168) nel demandare al prefetto l’individuazione delle
strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade
o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è
possibile il fermo di un veicolo, ai f‌ini della contestazione
immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiu-
dizio alla sicurezza della circolazione, alla f‌luidità del traf-
f‌ico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti
controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità
di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche
ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al me-
rito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di
sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od
amministrativa, il cui potere di valutazione, ai f‌ini della
disapplicazione per l’una o l’annullamento per l’altra, è
limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’at-
to” (Cass. n. 4242 del 2010). Il ricorso si appalesa quindi
del tutto infondato, atteso che alcun obbligo di motivazio-
ne, ulteriore rispetto al riferimento al decreto prefettizio,
era, nel caso di specie, ipotizzabile. Per questi motivi, si
ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, n. 5,
c.p.c., perchè lo stesso possa essere rigettato»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla
quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che il ricorso deve quindi essere rigettato;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio
di cassazione, non avendo l’intimato Comune svolto attivi-
tà difensiva. (Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. Vi, ord. 13 gennaio 2015, n. 312
pres. petitti – est. giusti – riC. Corbani C. preFettura massa Carrara
uFFiCio territoriale goVerno massa Carrara
Guida in stato di ebbrezza y Art. 186, secondo
comma, lett. a), c.s. y Illecito amministrativo y Op-
posizione y Competenza y Giudice di pace.
. La guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico
superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 grammi per litro,
integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 186,
secondo comma, lett. a), cod. strada, la cui cognizione
è devoluta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L.vo 1°
settembre 2011, n. 150, alla competenza del giudice di
pace. (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 205; d.l.vo 1
settembre 2011, n. 150, art. 7) (1)
(1) Utili riferimenti si rinvengono, con riguardo alla normativa ra-
tione temporis applicabile, in Cass. civ. 8 agosto 2007, n. 17342, in
questa Rivista 2008, 666 ed in Cass. civ. 7 giugno 2005, n. 11797, ivi
2006, 151.
sVolgimento del proCesso e motiVi della deCisione
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 10 settembre 2014, la seguente proposta di def‌ini-
zione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: «La controversia ha
ad oggetto l’opposizione proposta da Luciano Corbani al
verbale di accertamento n. 309833927 del 9 gennaio 2010,
con il quale è stata contestata al ricorrente la violazione
dell’art. 186 del. codice della strada (Guida sotto l’inf‌luen-
za dell’alcol).
L’adito Giudice di pace di Aulla, con ordinanza dell’8
luglio 2013, si è dichiarato incompetente in favore del
Tribunale di Massa.
Riassunta la causa, il tribunale, ritenendosi a sua volta
incompetente, ha sollevato conf‌litto.
La competenza spetta al giudice di pace.
Infatti, poiché la contestazione è avvenuta con riguardo
alla lettera a) del comma 2 dell’art. 186 (trattandosi di
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore
a 0,5 ed inferiore a 0,8 grammi per litro), tale violazione
integra un illecito amministrativo, la cui cognizione è de-
voluta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.l.vo 1° settembre
2011, n. 150, al giudice di pace.

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