Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 13 gennaio 2015, n. 331

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
19. Rimane salva, in tal caso, l’eventuale adozione, da
parte del giudice di merito, dinanzi al quale il giudizio an-
drà riassunto, emanare un nuovo e motivato provvedimen-
to di sospensione riconducibile all’esercizio del potere di-
screzionale riconosciutogli dal citato art. 337 c.p.c. (v., fra
le altre, Cass. 15794/2005).
20. Nella specie, tra la causa promossa dall’Inail, dinanzi
al Tribunale di Castrovillari, volta ad ottenere, attraverso
l’azione di surrogazione, il rimborso delle prestazioni pre-
videnziali economiche erogate in favore del Morello, sul
presupposto della ricorrenza di un infortunio sul lavoro
indennizzabile, e la causa intentata dal predetto Morello
e dalla Quagliano, nelle rispettive qualità di conducente
e proprietaria dell’autoarticolato coinvolto nel sinistro
stradale, nei confronti del conducente e del proprietario
dell’altro veicolo, nonché della relativa compagnia assicu-
rativa, per conseguire il risarcimento dei danni a persone
e cose patiti in conseguenza del predetto sinistro, non sus-
siste un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità, in
virtù del quale uno dei due giudizi investa una questione di
carattere pregiudiziale per (la def‌inizione dell’altro, ossia
costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico
atto a condizionare l’esito del processo da sospendere.
21. Né, in def‌initiva, sussiste identità delle parti in
lite.
22. Vazione proposta dall’Inail ha carattere autonomo,
pur nella peculiare forma di successione ex lege nel credi-
to del danneggiato verso i responsabili del fatto illecito.
23. In accoglimento del proposto ricorso va annullata
l’impugnata ordinanza di sospensione con rimessione
delle parti, per la prosecuzione del giudizio, innanzi al
Tribunale di Castrovillari al quale viene rimessa anche la
regolamentazione delle spese del presente giudizio.
24. Non sussistono i presupposti di cui al primo periodo
dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della citata
legge n. 228 del 2012, ai f‌ini del raddoppio del contributo
dovuto per il ricorso per i casi di impugnazione respinta
integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
(Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. Vi, ord. 13 gennaio 2015, n. 331
pres. petitti – est. petitti – riC. Conti (aVV. giua) C. Comune di
montenero di bisaCCia
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Differita y Eccesso
di velocità accertato mediante autovelox y Art. 4,
comma 4, D.L. n. 121/2002 y Possibilità y Richiamo,
nel verbale di contestazione, al provvedimento
prefettizio di autorizzazione y Suff‌icienza y Fonda-
mento.
. In tema di sanzioni amministrative conseguenti al
superamento dei limiti di velocità accertato mediante
“autovelox”, l’omissione della contestazione immediata
è direttamente consentita dall’art. 4, comma 4, del D.L.
20 giugno 2002 n. 121, convertito dalla legge 1 agosto
2002 n. 168, sicché, al f‌ine di garantire il diritto di
difesa dell’autore dell’infrazione, è suff‌iciente che nel
verbale di contestazione vengano richiamati gli estre-
mi del decreto prefettizio (di cui non è necessaria l’al-
legazione) autorizzativo della contestazione differita,
potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile
informazione con l’esercizio del diritto di accesso alla
documentazione amministrativa garantito dall’art. 22
della legge 7 agosto 1990 n. 241. (d.l. 20 giugno 2002,
n. 121, art. 4; nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 200;
nuovo c.s., art. 201) (1)
(1) Negli stessi termini v. Cass. civ. 30 gennaio 2008, n. 2243, in CED
Cass. civ. RV 602129. In senso conforme, v. Cass. civ., sez. un., 13 mar-
zo 2012, n. 3936, in questa Rivista 2012, 526 e Cass. civ. 15 novembre
2006, n. 24355, ivi 2007, 1198.
sVolgimento del proCesso e motiVi della deCisione
Ritenuto che il Tribunale di Larino, sezione distaccata
di Termoli, con sentenza depositata il 14 ottobre 2010, ha
rigettato l’appello proposto da Conti Massimiliano avverso
la sentenza del Giudice di pace di Palata, che aveva re-
spinto il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamen-
to del verbale di contravvenzione al codice della strada
redatto dalla Polizia municipale del Comune di Montenero
di Bisaccia, con cui gli era stata contestata la violazione
dell’art. 142, comma 9, del codice della strada;
che il Tribunale, per quanto ancora rileva, con rife-
rimento al motivo di gravame con il quale l’appellante
lamentava la mancata contestazione immediata della
violazione, ha osservato che la contestazione appariva,
nel caso di specie, pienamente legittima, atteso che, ai
sensi dell’art. 201 del codice della strada, la contestazione
immediata non è necessaria nei casi in cui l’accertamento
della violazione venga effettuato per mezzo di appositi ap-
parecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
di polizia stradale e nella loro disponibilità, che consento-
no la determinazione dell’illecito in tempo successivo; e
tale motivazione risultava contenuta nel verbale oggetto
di opposizione;
che per la cassazione di questa sentenza Conti Mas-
similiano ha proposto ricorso aff‌idato ad un motivo;
che l’intimato Comune non ha svolto difese;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione
ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che è stata comunicata alle
parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione: «[...] Con l’unico motivo
di ricorso il Conti denuncia “omessa, insuff‌iciente o con-
traddittoria motivazione circa un fatto controverso e deci-
sivo per il giudizio, per avere il giudice di seconda istanza
pretermesso di esaminare la censura, puntualmente arti-
colata dal ricorrente, di difetto di motivazione del verbale
di accertamento impugnato”.
In particolare, il ricorrente rileva che sia nell’atto di
opposizione, sia in quello di appello aveva individuato la

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