Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 2 febbraio 2015, n. 1868

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
LEGITTIMITÀ
dalle sezioni unite di questa corte), secondo cui il reato di
guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attra-
verso la conduzione di una bicicletta, a tal f‌ine rivestendo
un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a
interferire sulle generali condizioni di regolarità e di si-
curezza della circolazione stradale; e tanto, al di là della
circostanza costituita dall’eventuale concreta inapplicabi-
lità delle sanzioni amministrative accessorie previste per
tale reato (come, ad es., della sospensione della patente
di guida), in forza del principio generale che esclude l’ap-
plicabilità della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida (che discenda per legge
da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla
circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo
veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia ri-
chiesta alcuna abilitazione (cfr., ex plurimis, sez. un., Sen-
tenza n. 12316 del 30 gennaio 2002, Rv. 221039).
Ciò posto, la corte territoriale ha logicamente e coe-
rentemente escluso la fondatezza della prospettazione
dell’imputato, in ordine alla pretesa inoffensività della
condotta allo stesso addebitata, avendo sottolineato, sulla
base di un’argomentazione dotata di logica plausibilità
e coerenza argomentativa, l’oggettiva idoneità (tanto
astratta, quanto in concreto), della conduzione di una
bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica, a interferi-
re con il regolare e sicuro andamento della circolazione
stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e
concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pub-
blico degli utenti della strada: circostanza, quest’ultima,
di per sé suff‌iciente (in ragione dell’intuibile e assoluta
gravità dell’esposizione a pericolo di interessi di primario
rilievo per l’ordinato svolgimento della vita comune) a
sostanziare di congrua giustif‌icazione (anche sul piano
della ragionevole disparità di trattamento tra interessi e
valori dotati di dignità costituzionale) la differenziata di-
sciplina legislativa di tale reato - sul terreno della risposta
sanzionatoria e, in generale, delle conseguenze derivanti,
sul piano giuridico, dalla commissione di detto illecito (ivi
compresa la non prevista applicazione dell’istituto di cui
all’art. 34 del decreto legislativo n. 274/2000) - rispetto
al complesso delle fattispecie rimesse alla competenza
penalistica del giudice di pace.
Sotto altro prof‌ilo, osserva il collegio come la corte terri-
toriale abbia congruamente sottolineato, con motivazione
logicamente coerente e pienamente lineare in termini ar-
gomentativi, l’assoluta inconsistenza del richiamo, ad ope-
ra dell’imputato, della causa di giustif‌icazione dello stato
di necessità (anche putativo) a fondamento dell’invocata
liceità della condotta allo stesso contestata, rimarcando
(sulla base di considerazioni congruamente corroborate
sul piano argomentativo e probatorio e del tutto immuni da
vizi d’indole logica o giuridica) il carattere meramente as-
sertivo e congetturale delle prospettazioni sul punto stru-
mentalmente e infondatamente richiamate dall’imputato.
7. L’accertamento dell’infondatezza di tutti i motivi di
ricorso avanzati dal P. impone la pronuncia del relativo
rigetto e la conseguente condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione civile
sez. vi, ord. 2 febbraio 2015, n. 1868
pres. petitti – est. d’ascola – ric. barletta (avv. gobbi) c. prefetto p.t.
di torino (avv. gen. stato)
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Noti-
f‌icazione y Termine y Notif‌icazione tardiva y Opposi-
zione y Violazione del Codice della strada y Omessa
pronuncia del tribunale sul motivo di appello relati-
vo alla tardività della notif‌icazione y Conseguenze.
. In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per
violazione del Codice della strada, deve essere annul-
lata con rinvio al giudice di appello l’ordinanza-ingiun-
zione emessa dal prefetto e notif‌icata oltre il termine
di 150 gg., ancorchè il ritardo fosse stato giustif‌icato
dalla variazione di residenza dell’opponente, qualora il
tribunale abbia omesso di pronunciarsi su tale motivo
di appello. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 142; nuovo
c.s., art. 204; nuovo c.s., art. 205) (1)
(1) Sul termine di 150 giorni a disposizione della prefettura per la
notif‌icazione dell’ordinanza-ingiunzione, v. Cass. civ. 10 giugno 2013,
n. 14562, pubblicata in questa Rivista 2013, 797.
svolgimento del processo e motivi della decisione
1) Con ricorso in opposizione depositato in data 2
maggio 2010, Sergio Barletta lamentava l’illegittimità
dell’ordinanza - ingiunzione n. 22947/R09/Er.Prov., emes-
sa dal Prefetto di Torino in data 25 novembre 2009, con
la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di
336,61 Euro.
La Polizia Municipale di Grugliasco aveva contestato
al ricorrente la violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s.,
per aver superato con la propria autovettura il limite di 50
Km/h. Nell’atto di opposizione Barletta eccepiva: l’omessa
motivazione dell’ordinanza impugnata; la nullità dell’or-
dinanza stessa per la mancata sottoscrizione autografa
del verbale di contestazione, sostituita dall’indicazione
del presunto soggetto che aveva provveduto a redigere il
verbale in forma elettronica; l’estinzione della sanzione
irrogata poichè l’ordinanza-ingiunzione gli era stata
notif‌icata soltanto il 28 aprile 2010, ben oltre 150 giorni
dall’adozione dello stesso provvedimento prefettizio (25
novembre 2009).
In subordine, l’opponente si limitava a richiamare, per
relationem, le stesse censure sollevate contro il verbale di
accertamento dinanzi al prefetto.
Inf‌ine, nell’ipotesi di rigetto delle doglianze precedenti,
domandava l’applicazione della sanzione inf‌littagli nella
misura corrispondente al minimo edittale; in alternativa,
chiedeva di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per
l’esame della legittimità dell’art. 204 c.d.s., nella parte in
cui, in caso di rigetto del ricorso, impedisce al prefetto di
ingiungere una somma pari al minimo edittale, a differen-
za di quanto avviene per l’opposizione presentata diretta-
mente al giudice di pace.
2) La Prefettura si costituiva in giudizio, domandando
l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.

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