Corte di cassazione civile sez. III, 25 settembre 2014, n. 20176

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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
da parte del Giordano, di due vetture per il suo arrivo in
sede, onde poter restituire la macchina di servizio e rien-
trare con la propria auto; ovvero allorquando il giudice di
primo grado ha annesso credibilità alle risultanze dei regi-
stri, da cui emerge la restituzione dell’auto di servizio in
una giornata domenicale. È pertanto ragionevole ritenere
che l’autista non annotasse in tempo reale i movimenti
delle macchine di servizio, per cui, nell’aggiornamento
dei relativi servizi, veniva a riportare dati in contrasto con
la situazione reale, ossia con i chilometraggi segnati sul
contachilometri, con i giorni di ferie del Giordano, con le
festività di calendario.
2.2. Come si vede, l’impianto argomentativo a sostegno
del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo pun-
tuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo
a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal
giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
3. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su mo-
tivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
coRte di cassazione civile
sez. iii, 25 settembRe 2014, n. 20176
pRes. amatucci – est. ciRillo – p.m. golia (conf.) – Ric. i.n.p.s. (avv.
tRiolo) c. simonetti
Assicurazione (Contratto di) y Assicurazione
contro i danni y Surrogazione legale dell’assicura-
tore y Recupero di prestazioni erogate al danneg-
giato da sinistro stradale dall’assicuratore sociale
a norma dell’art. 28 L. n. 990/1969 y Comportamen-
to pregiudizievole da parte del danneggiato y Re-
sponsabilità nei confronti dell’assicuratore sociale
y Sussistenza y Conseguenze.
. Ai sensi dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, il danneggiato che renda una dichiarazione non
veritiera all’assicuratore del responsabile civile, affer-
mando di non aver diritto a prestazioni da parte degli
istituti che gestiscono assicurazioni sociali - prestazio-
ni che ha invece percepito o ha comunque diritto a per-
cepire - pregiudica in tal modo l’esercizio dell’azione
di surrogazione dell’assicuratore sociale previsto dalla
norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all’ente
previdenziale le somma delle quali il medesimo non ab-
bia potuto ottenere il rimborso dall’assicuratore del re-
sponsabile civile in considerazione del comportamento
del danneggiato. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28;
c.c., art. 1916; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 142)
(1)
(1) Nel senso che in tema di recupero di prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate al danneggiato a seguito di un sinistro stradale,
all’ente gestore dell’assicurazione sociale spetta la scelta di agire in
surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi
dell’art. 1916 c.c., ovvero di esperire l’azione diretta, ai sensi dell’art.
28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’assicurato-
re della responsabilità civile di detto terzo responsabile, v. Cass. civ. 6
settembre 2012, n. 14941, in questa Rivista 2013, 151.
svolgimento del pRocesso
1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale citò a
giudizio Lina Simonetti, davanti al Tribunale di Macerata,
chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni
conseguenti al fatto che la convenuta aveva pregiudicato
il diritto di rivalsa dell’ente attore nei confronti dell’as-
sicuratore dell’autore del danno cagionato alla Simonetti
nell’ambito di un sinistro stradale.
Asserì, a sostegno della domanda, che la Simonetti, la
quale aveva riportato gravi lesioni personali nell’incidente
stradale - che erano state indennizzate dall’INPS in rela-
zione all’invalidità parziale permanente aveva dichiarato,
nell’atto di quietanza sottoscritto in favore della società di
assicurazione del danneggiante, di non essere creditrice di
alcunché nei confronti degli enti gestori di assicurazioni
sociali; in tal modo pregiudicando il diritto dell’Istituto a
surrogarsi all’assistita, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei con-
fronti della società di assicurazione nel sinistro stradale.
Costituitasi la Simonetti, il Tribunale rigettò la do-
manda.
2. La sentenza è stata appellata dall’INPS e la Corte
d’appello di Ancona, con pronuncia del 4 dicembre 2010
ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo
grado e condannando l’appellante al pagamento delle ul-
teriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che il presunto com-
portamento generatore del danno non si era, nella specie,
verif‌icato. Ed invero, la dichiarazione resa dalla Simonetti
non era avvenuta prima della liquidazione del danno come
dovuto ai sensi dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n.
990 - bensì dopo, ossia al momento della quietanza. Non
poteva ritenersi operativo, quindi, il sistema delineato dal
citato art. 28, secondo cui l’assicuratore del responsabile
del sinistro può provvedere al risarcimento se il danneg-
giato abbia dichiarato di non aver diritto a rimborsi, per
il medesimo titolo, da parte degli assicuratori sociali;
mentre se tale dichiarazione non vi è stata, l’assicuratore
potrà risarcire il danno solo previo accantonamento di una
somma idonea a coprire il credito in rivalsa dell’ente pre-
videnziale. Ha ritenuto la Corte territoriale, quindi, che,
non essendo stata rispettata la previsione del terzo comma
del citato art. 28, non poteva ritenersi operante neppure
quella del secondo comma del medesimo articolo, secondo
cui il diritto dell’ente gestore dell’assicurazione sociale a
rivalersi sull’assicuratore del responsabile del sinistro è
condizionato al rilascio della prevista dichiarazione, da
parte del danneggiato, prima della liquidazione del danno,
circa l’esistenza o l’inesistenza del diritto a percepire pre-
stazioni da parte delle assicurazioni sociali.
Sicché, nella specie, «nessuna preclusione si era veri-
f‌icata in danno dell’INPS, la cui facoltà di rivalsa restava
impregiudicata».
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona
propone ricorso l’INPS, con atto aff‌idato a tre motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa
sede.

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