Corte di cassazione civile sez. III, 25 agost o 2014, n. 18161

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giur
1/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
consumazione. La valutazione dell’ebbrezza, ancorata e
modulata sulla base di diverse soglie del tasso alcolemico,
è stata introdotta dal D.L. 3 agosto 2007 (conv. in L. n. 160
del 2007). Prima di allora l’accertamento dello stato di eb-
brezza era aff‌idato anche solo al rilevamento di elementi
sintomatici, acquisiti al processo attraverso le deposizioni
dei verbalizzanti.
Era pertanto giurisprudenza consolidata il ritenere
che ai f‌ini della conf‌igurabilità della contravvenzione di
cui all’art. 186 del codice della strada, per accertare lo
stato di ebbrezza del conducente del veicolo non era indi-
spensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accer-
tamento previsti dal codice della strada e dal regolamento
(etilometro), ben potendo il giudice di merito, in un si-
stema che non prevede l’utilizzazione di prove legali, rica-
vare l’esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali
l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante,
le modalità di guida o altre circostanze che potevano far
fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato.
L’unica condizione era che gli elementi sintomatici fossero
signif‌icativi, al di là di ogni ragionevole dubbio (ex pluri-
mis, Cass. Sez. IV, Sentenza n. 36922 del 13 luglio 2005 Ud.
(dep. 12 ottobre 2005), Rv. 232232).
3. La novella del 2007, come detto, ha ancorato la illi-
ceità della condotta di guida in stato di ebbrezza, al supe-
ramento di specif‌ici tassi soglia (0,50; 0,80; 1,50), il primo
depenalizzato dalla legge 120 del 2010.
La indicazione nella disposizione normativa di specif‌ici
parametri, non può che avvalorare la affermazione che il
superamento della soglia sia elemento costitutivo del fatto
tipico. In quanto tale, il suo accertamento non può essere
aff‌idato a valutazioni sintomatiche, bensì ad accertamenti
strumentali (etilometro o analisi ospedaliere). Peraltro,
considerato che alle diverse soglie è collegata una diversa
risposta sanzionatoria, aff‌idare l’accertamento del supe-
ramento dei limiti a valutazioni sintomatiche, f‌inirebbe
con il compromettere il principio di legalità anche con
riferimento alla pena.
4. Sul punto non si ignora che esiste un orientamento
giurisprudenziale diverso, secondo il quale, poiché
l’esame strumentale non costituisce una prova legale,
l’accertamento della concentrazione alcolica può avve-
nire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi
di reato previste dall’art. 186 C.d.S., (cfr. Cass. Sez. IV,
Sentenza n. 30231 del 4 giugno 2013 Ud. (dep. 12 luglio
2013), Rv. 255870); ma in alcuni di tali casi, in realtà, il
convincimento del giudice, non si è formato solo sul dato
sintomatico, ma su almeno una prova strumentale, non
seguita dalla seconda come previsto invece dall’art. 379
norme att. C.d.S.. Di contro deve però ribadirsi che, in
tema di guida in stato di ebbrezza la circostanza di avere
il legislatore indicato nella norma determinati parametri
numerici quali soglia del penalmente rilevante, sta ad in-
dicare che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice
stato di ebbrezza, ma anche all’accertamento specif‌ico e
non meramente sintomatico del loro superamento; solo in
tale modo vi è certezza della sussistenza del fatto tipico
e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel
rispetto del principio di legalità.
5. Pertanto, nel caso di specie, poiché la stato di eb-
brezza del Pilati non risulta da accertamenti strumentali,
ma da valutazioni meramente sintomatiche, si impone
l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. iii, 25 AGoSTo 2014, N. 18161
prES. AmATUcci – EST. SpiriTo – p.m. SErvELLo (coNf.) – ric. DEL mEDico
(Avv. GNocchiNi) c. ASSiTALiA S.p.A. ED ALTri
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Lesione della capacità
lavorativa generica y Risarcibilità come danno pa-
trimoniale y Esclusione y Risarcibilità all’interno
del danno biologico y Ammissibilità.
Risarcimento del danno y Danno biologico y
Danno alla salute y Liquidazione y Criterio previ-
sto dall’art. 4 del D.L. n. 857/1976 y Utilizzabilità y
Esclusione y Fondamento.
. All’interno del risarcimento del danno alla persona, il
danno da riduzione della capacità lavorativa generica
non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia
- in quanto lesione di un’attitudine o di un modo d’es-
sere del soggetto - in una menomazione dell’integrità
psico-f‌isica risarcibile quale danno biologico. (c.c., art.
2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1)
. Nella liquidazione del danno biologico, da effettuarsi
con criteri equitativi ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod.
civ., eventualmente anche applicando criteri predeter-
minati e standardizzati come le cosiddette “tabelle”,
valutabili come parametri uniformi per la generalità
delle persone salvo personalizzare il risultato al caso
concreto, non può essere utilizzato il criterio del triplo
della pensione sociale, di cui all’art. 4 del d.l. 23 dicem-
bre 1976 n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977
n. 39, trattandosi di norma eccezionale, utilizzabile
esclusivamente nell’ambito dell’azione diretta contro
l’assicuratore per la liquidazione del danno patrimo-
niale. (c.c., art. 1223; c.c., art. 1226; c.c., art. 2043; c.c.,
art. 2056; d.l. 23 dicembre 1976, n. 857; l. 26 febbraio
1977, n. 39) (2)
(1) In senso conforme alla pronuncia in commento si vedano Cass.
civ. sez. III, 6 agosto 2004 n. 15187 in questa Rivista 2005, 122; Cass.
civ. sez. III, 2 febbraio 2007 n. 2311 in Ius&Lex dvd n. 6/14. Contra,
nel senso di considerare ricomprese nella nozione di danno biologico
tutte le ipotesi di “danno non reddituale” e cioè i danni estetici, dan-
ni alla vita di relazione, nonché quest’ultima tipologia in commento,
si veda Cass. civ. sez. III, 16 gennaio 2013 n. 908 in questa Rivista
2013, 372.
(2) Nello stesso senso si veda Cass. civ., sez. I, 1 giugno 2004 n. 10482,
in questa Rivista 2004, 1087.

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