Corte di cassazione civile sez. III, 27 agosto 2014, n. 18307

Pagine1011-1012
1011
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2014
LEGITTIMITÀ
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 27 agosto 2014, n. 18307
pres. amatuccI – est. scarano – p.m. corasanItI (conf.) – rIc. cesaro
ed altrI (avv. dI foggIa) c. maurIello ed altrI
Assicurazione obbligatoria y Certif‌icato di as-
sicurazione e contrassegno y Azione diretta del
danneggiato nei confronti dell’assicuratore del
responsabile y Sussistenza di un valido rapporto
assicurativo y Necessità y Esclusione y Esistenza di
un contrassegno autentico y Suff‌icienza y Contras-
segno falsif‌icato o contraffatto y Esonero di respon-
sabilità dell’assicuratore y Condizioni y Assenza di
un comportamento colposo dell’assicuratore inge-
nerante l’aff‌idamento del danneggiato y Necessità.
. In forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del D.L.vo 7
settembre 2005, n. 209) e dell’art. 1901 c. c., il rilascio
del contrassegno assicurativo da parte dell’assicurato-
re della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni
causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il
premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il con-
tratto di assicurazione non sia eff‌icace, giacché, nei
confronti del danneggiato, ai f‌ini della promovibilità
dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del
responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno e
non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, po-
sto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela
dell’aff‌idamento del danneggiato e copre, pertanto,
anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per esclude-
re la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di con-
trassegno contraffatto o falsif‌icato occorre che risulti
esclusa l’apparenza del diritto, e cioè che l’assicuratore
non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo
ad ingenerare l’aff‌idamento in ordine alla sussistenza
della copertura assicurativa. (c.c., art. 1901; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 127; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 7) (1)
(1) Negli stessi termini si veda Cass. civ. 13 dicembre 2010, n. 25130,
in questa Rivista 2011, 211.
svolgImento del processo
Con sentenza dell’11 settembre 2007 il Tribunale di S.
Maria C.V. ha respinto il gravame interposto dai sigg. Do-
menico, Elena, Gennaro e Raffaella Cesaro, quali eredi del
defunto sig. Vincenzo Cesaro, nei confronti della pronun-
zia del G. di P. Aversa 14 gennaio 2005, di parziale acco-
glimento della domanda dai medesimi proposta nei con-
fronti del sig. Eugenio Mauriello e della società Assitalia
Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. di risarcimento dei danni
asseritamente subiti all’esito di sinistro stradale avvenu-
to a Villaricca (NA) il 15 luglio 1999, con esclusione in
particolare della responsabilità della suddetta compagnia
in ragione di accertata «inesistenza di un rapporto di as-
sicurazione».
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello
i sigg. Domenico, Elena, Gennaro e Raffaella Cesaro, nella
qualità, propongono ora ricorso per cassazione, aff‌idato a
2 motivi.
Resiste con controricorso la società Ina Assitalia s.p.a.
(già Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a ).
motIvI della decIsIone
Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione e
falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 990 del 1969, 116 c.p.c.,
in riferimento all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.; nonché
«insuff‌iciente esame», «motivazione illogica e contraddit-
toria» su punto decisivo della controversia, in riferimento
all’art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c.
Con il motivo denunziano violazione e falsa applica-
zione degli artt. 2697, 2702, 2709 c.c., 214, 215 c.p.c., L. n.
59 del 1997, D.P.R. n. 513 del 1997, in riferimento all’art.
360, 1° comma n. 3, c.p.c.; nonché «omessa, insuff‌iciente
e erronea» motivazione su punto decisivo della controver-
sia, in riferimento all’art. 360, comma n. 5, c.p.c.
Si dolgono dell’erroneità dell’impugnata sentenza,
giacché «da nessuna parte del quadro istruttorio raccolto,
sia in I grado che in II grado, emerge la “contraffazione”
del contrassegno assicurativo, affermata dal tribunale di
Aversa».
Lamentano che l’assicuratore è tenuto a rispondere dei
sinistri verif‌icatisi «nel periodo temporale riportato nel
contrassegno assicurativo esposto, anche nel caso in cui
non corrisponda a quest’ultimo un sottostante e presuppo-
sto valido rapporto assicurativo».
Si dolgono dell’«ininf‌luenza», «inutilità e «ineff‌icacia»
dell’espletata CTU c.d. informatica.
Lamentano che risulta ivi «affermato solamente che “il
numero della targa del veicolo danneggiante non risulte-
rebbe presente negli archivi dell’Assitalia s.p.a.”», e non
già «che la polizza, od il contrassegno rinvenuti sul veicolo
danneggiante al momento dell’incidente, fosse contraf-
fatto o falso». Ancora, che «non rientrava nel thema de-
cidendum» la questione «se, nel caso, vi fosse la garanzia
assicurativa sul veicolo danneggiante», quanto bensi «se il
contrassegno rilevato ictu oculi dal testimone e dalle forze
di polizia intervenute, poteva o meno essere riferibile alla
convenuta società assicurativa».
Lamentano ulteriormente non essersi considerato che,
non avendolo la compagnia assicuratrice disconosciuto,
«il documento contrassegno che risultava essere esposto
al momento del sinistro sul veicolo danneggiante...è pie-
namente opponibile ad essa come fatto costitutivo del suo
obbligo ad indennizzare il danneggiato».
Si dolgono inf‌ine che, ai f‌ini della «c.t.u. informatica»,
la società convenuta non abbia previamente dimostrato
«la ricorrenza del rispetto delle norme di legge e di codice
civile per la tenuta dei registri informatici e delle scritture
contabili, che i detti registri ne rappresentano la riprodu-
zione elettronica».
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, sono infondati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in
base al combinato disposto di cui agli artt. 7 L. n. 9900 del
1969 (ora dell’art. 127 D.L.vo n. 209 del 2005 e 1901 c.c. il

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT