Corte di cassazione civile sez. III, 27 agosto 2014, n. 18308

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
so o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il prof‌itto,
ma anche quelle legate anche indirettamente alla fatti-
specie criminosa sempre però che sussista una specif‌ica
e strutturale strumentalità, essenziale e non meramente
occasionale, rispetto a reati futuri, e che la libera disponi-
bilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento
o di protrazione delle conseguenze del reato.
In tale pur ampia nozione non può rientrare, in rela-
zione alla contestazione di omicidio colposo formulata nei
confronti del P. (aggravato o meno dalla violazione delle
norme che regolano la circolazione stradale, circostanza
che gli atti di cui questa Corte dispone non consentono
di chiarire), il “documento” patente di guida, non essendo
tale documento collegato da alcuna diretta ed effettiva
pertinenzialità con lo scopo cautelare tipico del sequestro
preventivo volto ad evitare che la libera disponibilità della
cosa possa agevolare la commissione di altri reati.
È infatti pacif‌ico che ciò che abilita alla guida è la
autorizzazione amministrativa rilasciata dalla compe-
tente autorità previa verif‌ica dei requisiti richiesti, solo
materialmente incorporata nel documento della patente
che si limita ad attestare il conseguimento della detta
abilitazione.
Il sequestro della patente, come riconosce peraltro
il pubblico ministero, non priverebbe dunque l’imputato
della facoltà di guidare, atteso che solo l’autorità ammini-
strativa può sospendere in via cautelare l’eff‌icacia di tale
abilitazione, laddove al giudice penale è consentito ap-
plicare la corrispondente sanzione amministrativa acces-
soria solo nei casi espressamente previsti di reati collegati
alla violazione di norme del codice della strada e in esito
alla sentenza di condanna.
In argomento, ribadendosi la natura reale del sequestro
in relazione al suo oggetto normativa mente descritto in
una “una cosa pertinente al reato”, è già stato osservato, con
affermazioni di carattere generale, che pur potendo essere
oggetto del sequestro preventivo anche un documento, ciò
può verif‌icarsi solo nel caso in cui quel documento, inteso
come res, incorpori l’attività materiale che si vuoi arrestare
per far sì che non si producano ulteriori conseguenze del
reato, sempreché il documento sia collegato da un vincolo
pertinenziale con il reato commesso e che se lasciato nella
libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze; ciò
in quanto il sequestro preventivo non può avere ad oggetto
una attività, ma soltanto il risultato di una attività, giacché
tale misura cautelare non è destinata a svolgere una atipi-
ca funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano
penale (sez. VI 14 dicembre 1998 n. 4016 rv. 212349).
Rileva tuttavia il pubblico ministero che il sequestro
del documento avrebbe comunque una f‌inalità preventiva
rispetto alla possibilità che il soggetto si metta alla guida
perchè si troverebbe nella condizione di non poter rispet-
tare il disposto dell’art. 180 c.d.s che impone al conducente
di avere con sé il documento di guida; e che diversamente
non sarebbe possibile da parte dell’autorità giudiziaria, nel
caso in cui non sia intervenuta tempestivamente l’autorità
amministrativa, fronteggiare il pericolo concreto di agevo-
lazione di nuovi reati analoghi, seppur nei detti limiti.
Ad avviso del Collegio un tale ragionamento, sia pure
ispirato da comprensibili ragioni di tutela della collettivi-
tà, non può essere condiviso.
Il raggiungimento solo indiretto e del tutto eventuale
della f‌inalità che il sequestro si propone è indice dell’as-
senza di pertinenzialità tra la cosa sequestrata e il reato
e f‌inisce per dimostrare un uso surrogatorio dell’istituto
rispetto a poteri che sono di competenza di altre autorità.
(Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 27 agosto 2014, n. 18308
pres. amatuccI – est. scarano – p.m. corasanItI (dIff.) – rIc. attanasIo
ed altrI (avv.tI armenIo e lIuzzI) c. crIstallo ed altrI
Assicurazione obbligatoria y Condizioni di poliz-
za y Clausola condizionante la garanzia assicurativa
alla circostanza che il conducente sia in possesso di
patente y Validità y Eccezioni derivanti dal contratto
y Esonero contrattuale della copertura assicurativa
y Opponibilità ai terzi y Esclusione y Fattispecie in
tema di danni fatti valere “iure proprio” dai con-
giunti dell’assicurato, vittima del sinistro.
. La clausola del contratto di assicurazione della re-
sponsabilità civile per la circolazione dei veicoli che
prevede l’inoperatività della garanzia nel caso in cui il
veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro
da persona non munita della prescritta patente di gui-
da è inopponibile, trattandosi di eccezione derivante
dal contratto, dall’assicuratore al terzo danneggiato
che si avvalga nei suoi confronti dell’azione diretta
per il risarcimento ai sensi dell’art. 18 della legge 24
dicembre 1969 n. 990. (Nella specie la S.C. ha ritenuto
terzi danneggiati i congiunti del proprietario dell’auto -
deceduto all’esito di sinistro stradale cagionato da con-
ducente che si trovava in una delle condizioni previste
dalla clausola contrattuale di inoperatività della poliz-
za - che era anche terzo trasportato, nonché titolare del
contratto di relativa assicurazione per la r.c.a., avendo
gli stessi fatto valere danni subiti “iure proprio”, quali
il danno non patrimoniale da perdita del congiunto e
quello da perdita dell’assegno di mantenimento). (l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 18) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. civ. 9 gennaio 2013, n. 373, in
questa Rivista 2013, 375.
svolgImento del processo
Con sentenza del 18 luglio 2007 la Corte d’Appello di
Lecce, in accoglimento del gravame interposto dalla so-
cietà La Nuova Tirrena S.p.a. e in conseguente parziale
modif‌ica della pronunzia Trib. Taranto 27 aprile 2004, di
(parziale accoglimento della domanda nei confronti della
medesima e del sig. Marco Cristallo proposta dai sigg. Maria
Grazia Attanasio - in proprio e nella qualità di esercente la
potestà sul f‌iglio minore Luca Ciaccia - e Daniele Ciaccia
di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della

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