Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 3 settembre 2014, n. 18574

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
10. - Il secondo mezzo denuncia violazione ed errata
applicazione degli artt. 244 e 345 c.p.c., per avere il giu-
dice di appello ammesso la testimonianza su circostanze
già dedotte in primo grado, ma distinte in capitoli solo nel-
l’atto di gravame, in contrasto con il principio di unicità
della prova.
Analoga censura è prospettata, sotto il prof‌ilo del vizio
di omessa motivazione, con il terzo motivo.
10.1. - Occorre preliminarmente rilevare che, con ordi-
nanza collegiale in data 26 febbraio 1997, il Tribunale di
Sondrio, accogliendo il reclamo dell’Impresa Costruzioni
Strade e Scavi e dei Marzadro avverso l’ordinanza del
giudice istruttore di ammissione della prova testimoniale
richiesta dalla opposta Sondrio Diesel, aveva negato in-
gresso alla prova testimoniale – “peraltro inammissibile in
quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 244, primo
comma, c.p.c. (mancata indicazione dei fatti formulati in
articoli separati)” – “in quanto, in contrasto con gli artt.
2726 e 2722 c.c., avente ad oggetto patti aggiunti o con-
trari al contenuto di documento (dichiarazione verbale
di vendita di autoveicolo...) per i quali si alleghi che la
stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.
Tanto premesso, l’uno e l’altro motivo sono infondati.
Trova applicazione il principio - costante nella giuri-
sprudenza di questa Corte (sez. II, 13 maggio 1993, n. 5458;
sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1719) - secondo cui il requisito
della novità al quale è condizionata, a norma dell’art. 345,
comma secondo, c.p.c. (nel testo, ratione temporis ap-
plicabile, anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353),
l’ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta a che
la prova testimoniale, dichiarata inammissibile per gene-
ricità nel giudizio di primo grado, possa essere riproposta
in secondo grado mediante la deduzione di capitoli detta-
gliatamente articolati, dal momento che il potere conferito
al giudice di consentire in primo grado l’integrazione della
prova testimoniale dedotta in modo incompleto comporta,
a fortiori, la possibilità per la stessa parte, non incorsa in
alcuna decadenza, di farlo spontaneamente in appello.
Né è conf‌igurabile il lamentato contrasto con il princi-
pio di unicità della prova.
L’infrazionabilità o contestualità della prova, essendo
f‌inalizzata a garantire l’immediatezza e la genuinità della
stessa, interviene solo quando una prova testimoniale sia
già stata espletata in primo grado, sì da escludere che pos-
sa ammettersene, in appello, un’ulteriore frazione sulle
stesse circostanze o su circostanze integrative (sez. II,
31 agosto 2005, n. 17567; sez. III, 20 settembre 2006, n.
20327); laddove nella specie in primo grado nessuna prova
testimoniale è stata espletata, avendo il tribunale, in sede
di reclamo, dichiarato inammissibile la prova cui il giudice
istruttore aveva dato ingresso.
11. - Il quarto motivo denuncia violazione ed errata
applicazione degli artt. 345, secondo comma, e 92 c.p.c.,
nonché vizio di motivazione, per avere il giudice di appello
condannato gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese
processuali di entrambi i gradi di merito, nonostante la
prova orale avesse potuto essere dedotta sin dal primo
grado.
11.1. - La censura è priva di fondamento, perchè il giu-
dizio sull’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le
spese di lite, a norma del combinato disposto degli artt. 92
e 345, secondo comma, c.p.c. (nel testo previgente), rien-
tra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula
dal sindacato di legittimità, ove non sia violato il principio
secondo il quale le spese non possono essere poste a carico
della parte totalmente vittoriosa (sez. III, 2 agosto 2002, n.
11537; sez. I, 10 febbraio 2007, n. 2212).
12. - Con il quinto motivo si lamenta “insuff‌iciente
motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio
(sussistenza di prassi commerciale in materia di vendita
di veicoli)”.
Il sesto motivo censura “illogica ed insuff‌iciente mo-
tivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio
(rapporto tra Sondrio Diesel, Impresa Marzadro e Cogeval
s.p.a. e rilevanza ex art. 2710 c.c. dell’estratto notarile
prodotto in appello dall’Impresa Marzadro)”.
Con il settimo mezzo ci si duole della “illogica ed in-
suff‌iciente motivazione su fatto controverso e decisivo per
il giudizio (credibilità della testimonianza della signora
Catelotti)”.
12.1. - Tutti e tre i motivi - afferenti a pretesi vizi della
motivazione della sentenza impugnata - sono inammis-
sibili.
Nella specie risulta applicabile il disposto dell’ora abro-
gato art. 366-bis c.p.c., ma i motivi sono del tutto carenti di
un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che
valga a circoscrivere puntualmente i limiti delle censure
proposte a norma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. Un., 18
ottobre 2012, n. 17838).
13. - Il ricorso è rigettato.
La complessità della questione veicolata con il primo
motivo giustif‌ica l’integrale compensazione tra le parti
delle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. vI, ord. 3 settembre 2014, n. 18574
pres. petIttI – est. d’ascola – rIc. mIn. dIfesa (avv. gen. stato) c. aIossa
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Violazione dell’art.
180, comma 8, c. s y Conclusione del procedimento
di accertamento y Termine di decadenza per la noti-
f‌icazione y Decorrenza y Dal momento dell’accerta-
mento y Atti preliminari e attività di ponderazione
e valutazione degli elementi acquisiti y Rilevanza.
. In tema di sanzioni amministrative per violazione
dell’art. 180, comma 8, del codice della strada, i limiti
temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbli-
gazione di pagamento, l’amministrazione procedente è
tenuta a provvedere alla notif‌ica della contestazione,
devono ritenersi collegati all’esito del procedimento
di accertamento, mentre la legittimità della durata di
quest’ultimo va valutata in relazione al caso concreto e
alla complessità delle indagini, e non anche alla data

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