Corte di cassazione civile sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22238

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Evidenzia, peraltro, una contraddittorietà interna alla
motivazione laddove, “pur avendo preliminarmente indi-
cato che l’onere probatorio può essere raggiunto anche
utilizzando presunzioni, alla f‌ine si rifugia negativamen-
te in una posizione di rigetto fondata unicamente sulla
mancata querela, senza utilizzare neppure i vari indizi e/o
presunzioni attingibili dall’istruttoria di primo grado”.
3 - I motivi - che possono essere esaminati congiun-
tamente per la connessione che li connota - sono fondati
nella parte in cui censurano l’automatismo con cui, senza
dar alcun conto degli altri elementi emersi dall’istruttoria,
il Tribunale ha f‌inito per far conseguire all’omessa presen-
tazione della querela il mancato assolvimento dell’onere
probatorio circa l’imputabilità del sinistro ad un veicolo
rimasto sconosciuto.
3.1. È noto che - secondo il consolidato orientamento
di questa Corte - “nel caso di sinistro stradale causato da
veicolo non identif‌icato, l’omessa denuncia dell’accaduto
all’autorità di polizia od inquirente non è suff‌iciente, in sé,
a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi
dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei con-
fronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di
denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa,
a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. En-
trambe le suddette circostanze possono, al più, costituire
meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass.
n. 20066/2013, conforme a Cass. n. 18532/2007, che ha
sottolineato come la valutazione debba essere compiuta
“senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia
escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a
quella del danno cagionato da veicolo non identif‌icato, pur
in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in
mancanza della stessa”).
3.2. Alla luce di tale orientamento, cui deve darsi con-
tinuità, non risultano corrette le affermazioni del giudice
di appello laddove - pur premettendo che la presentazione
della denuncia o di una querela “non costituisce condizio-
ne di proponibilità dell’azione” - f‌inisce col predicare l’esi-
stenza, a carico del danneggiato, di un “onere di diligenza
nell’identif‌icazione del veicolo”, che si traduce - sul piano
processuale - nella necessità che l’attore fornisca la “prova
dell’impossibilità incolpevole dell’identif‌icazione”, con la
conseguenza che l’istante che non consenta o comunque
non agevoli “le ricerche e l’individuazione del responsabi-
le... deve imputare a sé stesso gli effetti del proprio com-
portamento omissivo”.
Ribadito, infatti, che “la vittima di un sinistro stradale
causato da un veicolo non identif‌icato non ha alcun ob-
bligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa
designata per conto del Fondo di garanzia vittime della
strada, di presentare una denuncia od una querela contro
ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indi-
zio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accerta-
mento non deve concernere il prof‌ilo della diligenza della
vittima nel consentire l’individuazione del responsabile,
ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato
effettivamente provocato da un veicolo non identif‌icato:
questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giu-
dice di merito, il quale potrà – ovviamente - tener conto
delle modalità con cui, f‌in dall’inizio, il sinistro è stato pro-
spettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata
una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito
di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e
senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra pre-
sentazione della denunzia o querela e accoglimento della
pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto
della domanda.
Ciò premesso, deve rilevarsi che la sentenza non ha
dato alcun conto delle dichiarazioni rese dai testi M. e
P. , che - alla luce dei sopra richiamati principi di diritto
– non avrebbero potuto essere escluse a priori dagli ele-
menti utilizzabili dal giudice di merito per pervenire ad
una motivata conclusione circa la veridicità dell’assunto
attoreo: a fronte dell’omesso esame di circostanze astrat-
tamente idonee ad assumere una valenza decisoria, deve
dunque ritenersi fondata anche la censura relativa al vizio
motivazionale.
Giova peraltro chiarire - riportando le stesse espressio-
ni usate da Cass. n. 20066/2013 - che “non si intende con
questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a de-
posizioni testimoniali che ritenga inattendibili, né preclu-
dergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa
denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo
i fatti... ma non è consentito fondare sostanzialmente la
decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia
o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo f‌ine di
escluderne l’attendibilità) di dichiarazioni testimoniali
astrattamente idonee a orientare verso una decisione di
segno opposto.
4. La sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribu-
nale di Santa Maria Capua Vetere, che rivaluterà il merito
nel rispetto dei sopra richiamati principi di diritto e rego-
lerà anche le spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22238
pres. salmè – est. vIncentI – p.m. corasanItI (dIff.) – rIc. g.s. (avv.
marIno) c. l.c. ed altro (avv. carolI)
guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Tas-
so alcolemico superiore a quello massimo consen-
tito y Presunzione “iuris tantum” di responsabilità
nella causazione di un sinistro y Sussistenza y Prova
contraria y Ammissibilità.
. La circostanza che il conducente di un veicolo coin-
volto in un sinistro stradale avesse, al momento del
fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo
consentito dalla legge costituisce una presunzione “iu-
ris tantum” della sua responsabilità nella causazione
dell’evento, che può essere superata attraverso la prova
concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato
di ebbrezza del conducente o quando il sinistro si sia
verif‌icato per colpa esclusiva dell’altro conducente che

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