Corte di Appello Penale di Lecce Sez. Dist., di Taranto 14 dicembre 2017, n. 705

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Rivista penale 7-8/2018
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI LECCE
SEZ. DIST., DI TARANTO
14 DICEMBRE 2017, N. 705
PRES. SCISCIOLO – EST. DE FELICE – IMP. M. A.
Stampa y Diffamazione commessa col mezzo della
stampa y Diritto di critica e di cronaca y Aff‌issione
di manifesto y Contenente informazioni false sul
rinvio a giudizio per taluni reati di esponenti di un
comune y Persone già rinviate a giudizio per reati
diversi da quelli contestati nel manifesto y Offesa
della loro reputazione y Esclusione.
. In tema di diffamazione a mezzo stampa, una notizia
completamente falsa riguardante un rinvio a giudizio
per altri gravi reati a carico di persona già rinviata a
giudizio in diverso procedimento non può non offendere
la reputazione della medesima persona. Anzi una noti-
zia del genere, oltre a determinare una valutazione ne-
gativa per la condanna, fa apparire in una luce diversa
e peggiore anche l’esistenza di quelle imputazioni sulla
cui fondatezza il giudice non si è ancora pronunciato, a
meno che i reati diversi da quelli effettivamente a lui
contestati nel procedimento in corso, non siano meno
gravi e quindi certamente inidonei ad aggravare la si-
tuazione dell’imputato al punto da costituire una ulte-
riore compromissione della sua reputazione e ledere in
maniera ancor più profonda il suo senso di dignità in
conformità all’opinione del gruppo sociale di apparte-
nenza e secondo il particolare contesto storico. (Nel-
la fattispecie l’imputato aveva affermato falsamente,
mediante aff‌issione di manifesto elettorale, che una
persona era stata rinviata a giudizio per concussione,
favoreggiamento ed altri reati non meglio specif‌icati,
mentre in realtà la predetta era stata rinviata a giudizio
per i delitti di corruzione in atti contrari ai doveri d’uf-
f‌icio e corruzione in atti giudiziari). (c.p., art. 595) (1)
(1) Nel medesimo senso per quanto concerne la prima parte della
massima de qua, si veda Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 1992, n. 1481,
in www.latribunaplus.it. In tema di diffamazione commessa con il
mezzo della stampa ed in particolare dei rapporti con il diritto di
critica politica, v. LUIGI ALIBRANDI, Codice penale, commentato
con la giurisprudenza, ed. La Tribuna, Piacenza 2018, pp. 1695 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 5 giugno 2014 dal Giu-
dice monocratico del Tribunale di Taranto, M. A. è stato
condannato, con la diminuente del rito abbreviato, alla
pena, condizionalmente sospesa, di 1.800 euro di multa in
quanto ritenuto penalmente responsabile del reato di dif-
famazione a lui ascritto in epigrafe e commesso in epoca
anteriore e prossima al 29 marzo 2012.
Il M. A. è stato altresì condannato al risarcimento del
danno in favore della costituita parte civile, P. A., liquida-
to equitativamente in euro 5.000,00, nonché alla rifusione
delle spese dalla stessa sostenute.
Esponeva il giudicante nella motivazione che, sulla
scorta delle prove acquisite, dovevano ritenersi provate le
circostanze di fatto presupposto della condotta delittuosa
addebitata all’imputato e, conseguentemente, la respon-
sabilità di quest’ultimo, cui era da ricondurre soggettiva-
mente, l’aff‌issione del manifesto del seguente tenore:
«Dopo oltre 10 anni la giustizia prevale sul potere! Da-
gli atti giudiziari è emerso:
M. (magistrato e “regista” più o meno occulto della po-
litica di Omissis),
I. (sindaco di facciata di Omissis),
F. (comandante della polizia municipale di Omissis),
P. A. (segretario del sindaco di Omissis),
G. (collaboratore di “giustizia”),
V. A. detto Omissis (già noto alle forze dell’ordine e col-
laboratore di “giustizia”)
rinviati a giudizio per concussione, corruzione in atti
giudiziari, corruzione, favoreggiamento etc.
G.:
2002-2006 segretario del Sindaco di (Omissis)
2007-2012 presidente del consiglio comunale
2009-2012 consigliere provinciale
Evidenziava il giudicante che:
- il testo forniva al lettore l’informazione per cui tutte
le persone ivi indicate (M., I., P. A., G. e V.) erano state
rinviate a giudizio per concussione, corruzione in atti
giudiziari, corruzione, favoreggiamento e, inoltre, data la
presenza della formula “etc.”, che tale rinvio a giudizio ri-
guardava, per tutti, anche altri reati per brevità non elen-
cati, data l’assenza nel testo di qualsivoglia costruzione
sintattica f‌inalizzata ad attribuire in modo non equivoco a
ciascuna persona elencata il reato, o i reati, per i quali era
stata rinviata a giudizio;
- dato il tenore oggettivo del testo, non poteva ricavar-
sene che l’elencazione delle fattispecie di reato oggetto di
rinvio a giudizio non riguardasse l’esclusiva persona del
querelante P. A.;
- doveva ritenersi irrilevante che la notizia, in questi
stessi termini, fosse stata riportata nei giorni immediata-
mente successivi all’evento anche dalla stampa locale;
- la notizia, benché data con linguaggio continente e
rivestente pubblico interesse, doveva ritenersi non rispon-

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